Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21319 - pubb. 02/03/2019

Non sono esperibili i rimedi ex artt. 1434 e 1438 cod. civ. avverso un contratto di compravendita quando il venditore aveva manifestato di voler vendere il bene e la vendita è avvenuta a condizioni vantaggiose

Tribunale Treviso, 15 Febbraio 2019. Est. Barbazza.


Vendita beni immobili – Violenza relativa – Minaccia di far valere un diritto – Responsabilità precontrattuale – Segnalazione di sofferenza – Abuso del diritto



Non sono esperibili i rimedi ex artt. 1434 e 1438 cod. civ. avverso un contratto di compravendita quando il venditore asseritamente minacciato aveva precedentemente manifestato di voler vendere il bene e la vendita è avvenuta a condizioni economiche per lui vantaggiose.

Il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non è riscontrabile, in re ipsa, nell’illegittimità della segnalazione, essendo altresì necessaria la prova, da parte del danneggiato, del beneficio economico che lo stesso avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.

Integra la fattispecie dell’abuso del diritto la condotta della banca che revoca le linee di credito concesse a un’impresa a seguito di un ritardo irrisorio nel pagamento della rata di un mutuo, con delibera, peraltro, cronologicamente antecedente rispetto al ritardo stesso. Tuttavia, all’accertamento dell’abuso del diritto non corrisponde automaticamente il risarcimento del danno, dovendo tale danno essere allegato e provato dal danneggiato. (Stefano Romoli) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Stefano Romoli


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