Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6459 - pubb. 29/08/2011

Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale di cittadino straniero e criteri di liquidazione

Tribunale Mantova, 19 Maggio 2011. Est. Paola Belvedere.


Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Straniero - Condizione di reciprocità - Insussistenza.

Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Criteri di quantificazione - Potere di acquisito della moneta del paese di provenienza del congiunto - Insussistenza.



E’ infondata e deve essere rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva da parte di un soggetto straniero che agisce per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per mancanza di prova della sussistenza nel proprio paese di origine della condizione di reciprocità di cui all’art. 16 disp. prel. c.c. atteso che tale pretesa risarcitoria deriva dalla lesione di un diritto riconosciuto come fondamentale dalla Costituzione per il quale vige, ai sensi dell’art. 3, il principio di uguaglianza tra italiani e stranieri, inderogabile dalla norma di legge ordinaria contenuta nell’art. 16 disp. prel. c.c.. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)

Nella quantificazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale spettante al congiunto straniero non può tenersi conto della diversa realtà socio - economica del paese di provenienza e del relativo diverso potere di acquisito della moneta. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mauro Bernardi


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