Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 677 - pubb. 01/01/2007

Morte del congiunto, danno distinto da quello biologico e morale, liquidazione in via equitativa

Tribunale Mantova, 30 Agosto 2004. Est. Pagliuca.


Danno da perdita del rapporto parentale per effetto del decesso del prossimo congiunto – Natura distinta dal danno biologico e da quello morale – Onere della prova – Presunzioni a favore dei congiunti più stretti – Liquidazione in via equitativa.



Il danno conseguente alla lesione del rapporto parentale per effetto del decesso del prossimo congiunto si distingue nettamente sia dal danno biologico che da quello morale, in quanto non consiste in una lesione dell’integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto. Pertanto, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia, l’accertamento della sua esistenza e, quindi della sua lesione, richiede necessariamente la prova della sussistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale.
Qualora manchi la prova di tale rapporto, se ne potrà tuttavia riconoscersi la lesione e, quindi, l’invocato risarcimento solo ai congiunti più prossimi, e cioè al coniuge, ai figli ed ai genitori, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistenti tra determinati congiunti secondo l’ id quod plerumque accidit, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra i medesimi. Nessuna presunzione, invece, potrà in questo caso essere fatta valere da congiunti meno stretti, quali ad esempio i nonni, i quali generalmente non fanno parte del nucleo familiare (inteso in senso stretto) di pertinenza della vittima.
Rispetto a questi ultimi, tuttavia, particolare rilievo potrebbe assumere l’eventuale convivenza tra essi e la vittima, essendo del tutto evidente che proprio l’assidua frequentazione costituisce uno dei fattori che rende possibile l’approfondimento ed il rafforzamento dei rapporti tra familiari.
Quanto ai criteri di liquidazione di detto danno,vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), tenuto conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 18.5.00 e 31.5.00 Fulvio Rossi, Gerarda Verdi, Andrea Rossi, Paolina Bianchi, Gennaro Verdi ed Ida Alberti convenivano in giudizio la compagnia di assicurazioni Levante Nord Italia spa, Carlo Carlini e Annunziata Arnaldi per sentirli condannare, in solido, al risarcimento di tutti i danni – patrimoniali, alla persona e morali – patiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in Mantova il giorno 22.5.99 alle ore 17.45, in cui era deceduto il proprio congiunto Davide Rossi all’epoca di 23 anni.

Assumevano in particolare gli attori:

a) di essere i genitori (Fulvio Rossi e Gerarda Verdi), il fratello (Andrea Rossi) e la nonna (Paolina Bianchi) conviventi, nonché i nonni non conviventi (Gennaro Verdi e Ida Alberti) della vittima;  

b) che la responsabilità in ordine al sinistro e, quindi, al decesso del loro congiunto era ascrivibile unicamente al convenuto Carlo Carlini, conducente del veicolo su cui Davide Rossi era trasportato;

c) che dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da essi attori in seguito alla perdita del congiunto erano tenuti a rispondere, in solido con il Carlini, anche Arnaldi Annunziata e la Levante Nord Italia spa in quanto, rispettivamente, proprietaria ed assicuratrice del veicolo.

Tutto ciò premesso gli attori concludevano chiedendo la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei danni in misura non inferiore a lire 250.000.000 per ciascuno dei genitori, a lire 100.000.000 sia per il fratello che per la nonna convivente e a lire 50.000.000 per ciascuno dei nonni non conviventi, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Carlo Carlini, Arnaldi Annunziata e la Compagnia Levante Nord Italia spa, costituitisi in giudizio, contestavano la dinamica dell’incidente come rappresentata dagli attori e negavano ogni responsabilità in ordine al sinistro. Eccepivano inoltre la sussistenza di concorso di colpa della vittima nella determinazione del decesso per non aver indossato le cinture di sicurezza, con conseguente riduzione della misura del risarcimento imputabile ai convenuti. In ogni caso, contestavano l’entità del risarcimento nella misura ex adverso richiesta.

Ciò premesso i convenuti concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree.

La causa, istruita documentalmente e oralmente, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 4.5.04, sulla base delle conclusioni delle parti  come riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Dinamica del sinistro – esclusiva responsabilità di Carlo Carlini

1.1 - L’espletata istruttoria ha consentito di accertare in modo esauriente la dinamica del sinistro, che è verosimilmente avvenuto nei termini già descritti nella sentenza 20.2.01 con cui il Tribunale di Mantova aveva ritenuto il Carlini responsabile del reato di omicidio colposo (doc. prodotto da parte attrice unitamente alla memoria 6.5.02). Pertanto, mutuando quanto scritto in detta pronuncia, deve ritenersi provato che “verso le ore 17.30 del giorno 22.5.99 Carlo Carlini, Ciacchini Matteo e Rossi Davide, a bordo della autovettura Alfa Romeo tg. *** condotta dal primo percorrevano la strada ** con direzione di marcia **. Nei pressi del centro commerciale “***” posto sulla destra secondo la direzione di marcia dell’autovettura, il Carlini improvvisamente si spostava sulla corsia opposta, cercando, quindi, di riportarsi sulla propria destra. Nel corso della manovra perdeva il controllo del veicolo e fuoriusciva dalla sede stradale con le ruote di destra, invadendo così la banchina erbosa. La vettura, quindi, dopo aver divelto una grossa pietra militare e aver proseguito la sua corsa per una quarantina di metri nel fossato laterale, sbatteva contro il muro in cemento di un ponticello, da dove piroettava in aria andando a cadere all’inizio della via ***, laterale destra della statale, ad una distanza di circa 12,75 metri dal ponticello. A seguito delle lesioni subite Rossi Davide, che si trovava sul sedile posteriore dell’auto, decedeva sul colpo”. Detta ricostruzione, oltre ad essere corrispondente a quella effettuata dai militari intervenuti sul posto ed escussi come testi (teste Minghetti), è pienamente compatibile con i rilievi dagli stessi effettuati, quali evincibili dalla planimetria e dalle foto in atti (doc. 1 di parte attrice). Essa è stata inoltre pienamente confermata dal teste Marini, conducente dell’auto che viaggiava nella direzione opposta rispetto a quella percorsa dall’auto del Carlini e che si trovava, quindi, in posizione di osservazione ottimale.

Del resto, a ben vedere, neppure i convenuti contestano in generale la dinamica del sinistro per come sopra ricostruita, limitandosi ad allegare che la repentina manovra di svolta verso sinistra e l’invasione della carreggiata opposta da parte del Carlini erano state determinate dall’improvvisa fuoriuscita di un’autovettura dall’ingresso laterale del centro commerciale “***”, avvenuta proprio nel momento in cui l’auto del convenuto stava giungendo in prossimità di quell’ingresso.

La circostanza è stata effettivamente confermata dal teste Ciacchini, che viaggiava quale trasportato sull’Alfa Romeo del Carlini.  Pertanto, pur non essendo stata identificata l’automobile che avrebbe effettuato la manovra di immissione, tenuto conto del fatto che nessuno degli altri testi ha negato la presenza della stessa e della deposizione del Ciacchini, può ritenersi provata la circostanza allegata dai convenuti.

Tuttavia, essa non vale ad escludere la piena responsabilità del Carlini nei confronti degli attori per i danni loro derivati. Invero dall’istruttoria è altresì emerso che il Carlini viaggiava a velocità molto elevata, ben superiore al limite di 50km/h imposto in quel punto (quanto al limite di velocità, cfr il verbale dei Carabinieri in atti e la deposizione del teste Minghetti). E’ lo stesso Carlini a dichiarare subito dopo l’incidente che viaggiava ad una velocità di circa 130 km/h (cfr verbale in atti); il medesimo convenuto, nel corso del giudizio penale, modificava la propria versione sostenendo che viaggiava a circa 90 km/h (cfr sentenza penale in data 20.2.01), velocità comunque quasi doppia rispetto a quella massima consentita in loco. In ogni caso l’eccessiva velocità del veicolo, oltre ad essere stata confermata anche dal teste Marini (procedeva a velocità che mi pareva elevata), emerge chiaramente sol che si consideri che l’auto, dopo essere rientrata sulla propria corsia di marcia ed aver invaso la banchina erbosa laterale, aveva proseguito la sua marcia per ben 40 metri, divellendo una pietra militare e senza arrestare la sua corsa nemmeno dopo l’impatto con il ponticello, atteso che la stessa a seguito dell’urto è invece stata piroettata in aria andando a cadere ben 13 metri più in là. Trattasi con tutta evidenza di dinamica assolutamente non compatibile con una velocità di soli 50 km/h o, comunque, adeguata alle condizioni del traffico in quel luogo, caratterizzato dalla presenza di più intersezioni laterali (l’ingresso del centro commerciale e la via ***) che, secondo elementari regole di prudenza, avrebbero comunque imposto di rallentare la marcia. Ed allora non vi è chi non veda che, anche ammettendo l’effettiva presenza dell’improvviso ostacolo rappresentato dall’auto immessasi sulla statale, tuttavia non potrebbe escludersi la responsabilità concorrente e certamente prevalente del Carlini nella causazione del sinistro. Invero deve ritenersi che se il convenuto avesse tenuto una velocità di guida contenuta entro il limite prescritto (50 km/h) e comunque adeguata alla situazione dei luoghi sarebbe riuscito molto probabilmente ad arrestare la marcia del proprio veicolo senza necessità di effettuare la manovra di emergenza sopra descritta; in ogni caso, anche se fosse stato costretto (in ragione dell’improvvisa comparsa del veicolo antagonista) ad effettuare la manovra di invasione della opposta corsia di marcia e di rientro nella propria, è molto probabile che a causa della velocità contenuta sarebbe riuscito a controllare il veicolo o che questo, una volta caduto con le ruote di destra nel fossato laterale, avrebbe subito dopo arrestato la sua marcia, senza impattare con il ponticello.

Sulla scorta di tutte le risultanze di causa può quindi certamente ritenersi sussistente la responsabilità, quantomeno concorrente con quella dell’auto non identificata, del Carlini nella causazione del sinistro. Inoltre l’eventuale imputabilità del sinistro anche al conducente dell’auto non identificata non escluderebbe affatto il diritto degli attori ad essere integralmente risarciti dai convenuti, atteso che ai sensi dell’art. 2055 c.c. se il fatto è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido e, quindi, il danneggiato può richiedere a ciascuna di esse l’intergale risarcimento del danno patito.

1.2 – Secondo i convenuti al momento del sinistro Rossi Davide non indossava le cinture di sicurezza di tal che il risarcimento dovuto agli attori dovrebbe essere ridotto ai sensi dell’art. 1227 c.1 c.c. vertendosi in ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione del danno.

Tuttavia osserva questo giudice che l’eccezione potrebbe essere accolta solo nel caso in cui fosse provato non solo che 1) Davide Rossi non indossava la cintura di sicurezza, ma anche 2) che se il Rossi l’avesse indossata, con certezza o “con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica” (in tal senso Cass. pen. s.u. 27/02) non sarebbe deceduto, ma sarebbe rimasto semplicemente ferito.  

Dall’espletata istruttoria è emerso unicamente che il Rossi era seduto sul sedile posteriore destro dell’auto (testi Minghetti e Ciacchini) e che egli era deceduto sul colpo. Non vi è in atti alcuna documentazione medica che consenta di accertare quale fosse stata nello specifico la causa effettiva del decesso, cioè quale parte del corpo fosse rimasta ferita in modo tale da provocare il decesso.  

In assenza di detti elementi fattuali, anche ipotizzando che il Pezzini effettivamente non indossasse la cintura, non è perciò possibile accertare se la trattenuta del coppo conseguente all’indossamento delle cinture avrebbe potuto interrompere o modificare il decorso causale che ha portato alle ferite (non conosciute) accusate dal Piccini e, quindi, al suo decesso.

In altre parole, sulla base degli elementi raccolti, anche ipotizzando come effettivamente tenuto il comportamento che a detta dei convenuti era stato invece omesso (l’indossamento delle cinture) non è possibile affermare con certezza o con alto grado di probabilità logica o razionale che il decesso non si sarebbe verificato. Anzi, l’incertezza in proposito è ancor più aggravata dalla considerazione dell’elevata velocità del veicolo, della violenza dell’impatto con il ponticello e delle condizioni dell’auto nel punto in cui si trovava seduta la vittima (dalle foto in atti la parte laterale destra del veicolo risulta infatti completamente schiacciata); elementi, questi, che non portano certamente ad escludere il decesso del Piccini nel caso in cui avesse indossato la cintura.

In conclusione, in assenza di prova del nesso causale tra la condotta omissiva imputata alla vittima e l’evento mortale, è irrilevante accertare se il Rossi indossasse o meno al momento del sinistro le cinture di sicurezza.

L’eccezione dei convenuti va perciò rigettata.

Ne consegue che i convenuti Carlini e Arnaldi, rispettivamente conducente e proprietario del veicolo su cui era trasportato il Pezzini, sono tenuti all’integrale risarcimento dei danni patiti dagli attori prossimi congiunti della vittima. Di detti danni dovrà inoltre rispondere, per l’intero ed in solido con i precitati convenuti, anche la convenuta Compagnia Levante Nord spa, trattandosi della società presso cui il veicolo condotto dal Carlini era assicurato per la responsabilità civile, ai sensi della legge 890/69.

2) Quantificazione del risarcimento dovuto agli attori

2.1 Premessa

1 - Come noto con le pronunce 8827 e 8828 del 31.5.03 la Suprema Corte ha operato un nuovo inquadramento sistematico delle varie figure di danno  risarcibili. In particolare, operando un’interpretazione costituzionalemente orientata dell’art. 2059 c.c., si è ritenuto che il limite dell’espressa previsione legislativa a cui, secondo questa norma, il risarcimento del danno non patrimoniale era subordinato, doveva ritenersi inoperante in tutti i casi in cui l’interesse inerente alla persona e concretamente leso fosse di rango costituzionale. Invero il fatto stesso che l’interesse fosse direttamente o indirettamente contemplato nella Costituzione, fonte sovraordinata rispetto alla stessa legge, rendeva di fatto necessitata la sua tutela e, quindi, in caso di lesione accertata, il riconoscimento alla persona titolare dello stesso di un risarcimento integrale del pregiudizio patito, comprensivo sia dei danni  patrimoniali che di quelli non patrimoniali.

Naturale corollario della nuova interpretazione dell’art. 2059 c.c., successivamente avvallata e condivisa anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza 233/03, è che tutti i danni di natura non patrimoniale, quindi non immediatamente incidenti sul patrimonio del leso e non suscettibili pertanto di quantificazione in base a parametri oggettivi e predeterminati, dovranno oggi essere risarciti in forza di detta disposizione, restando invece risarcibili ai sensi  dell’art. 2043 c.c. solo i danni patrimoniali veri e propri.

Pertanto oltre alla tradizionale figura del danno morale c.d. soggettivo (consistente nella sofferenza transeunte patita dalla vittima in conseguenza del reato o, in caso di suo decesso, dal dolore parimenti transeunte dei prossimi congiunti per la perdita del congiunto: Cass. 2915/71, Cass. 1016/73, Cass. 6854/88, Cass. 11396/97), dovrà oggi (Cass. 19058/03) ricondursi alla previsione risarcitoria di cui all’art. 2059 c.c. anche lo stesso danno biologico (inteso come lesione dell’integrità psico/fisica della persona accertabile medicalmente ed indipendente dalla capacità di produrre reddito del danneggiato: cfr in proposito le definizioni di cui alle leggi 70/00 e 57/01) la cui tutela, a partire dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 184/86, era stata invece apprestata ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e  32 Cost, ciò proprio per non incorrere nella limitazione del risarcimento prevista dall’art. 2059 c.c. Del pari il risarcimento del danno non patrimoniale potrà essere riconosciuto in tutti i casi in cui venga allegato e provato un pregiudizio conseguente alla lesione di un qualsiasi altro interesse di rango costituzionale inerente alla persona.

Concludendo sul punto può dirsi che ad un sistema risarcitorio tripolare, incentrato sulle figure del danno biologico (risarcibile ex artt. 2043 cc. e 32 Cost), del danno morale c.d. soggettivo (risarcibile ex artt. 2059 c.c. ed art. 185 c.p.) e del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c.), si è oggi sostituito un inquadramento di tipo bipolare che, in modo del tutto condivisibile e maggiormente aderente all’effettiva natura dei pregiudizi da risarcire, individua unicamente le due categorie del danno patrimoniale (risarcibile ex art. 2043 c.c. nelle due componenti del danno emergente e del lucro cessante) e del danno non patrimoniale (risarcibile ex art. 2059 c.c. reinterpretato e, quindi, senza limitazioni), comprendendo in questo  ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e quindi sia il danno morale c.d. soggettivo, sia il danno biologico, sia infine il danno conseguente alla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

 2 – Ciò premesso in via generale sull’inquadramento sistematico della materia, deve precisarsi che secondo quanto sostenuto nella medesima pronuncia n. 8828 sopra citata, tra i pregiudizi di natura non patrimoniale risarcibili ex art. 2059 c.c. è certamente compreso anche quello conseguente alla lesione del rapporto parentale per effetto del decesso del prossimo congiunto. Invero, afferma la Corte, “L'interesse fatto valere nel caso di danno  da  uccisione di congiunto è quello all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla  inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici  della  persona  umana nell'ambito di quella  peculiare  formazione  sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Si tratta, quindi, di interesse  protetto,  di  rilievo  costituzionale,  non avente natura economica,  la  cui  lesione  non  apre  la via ad un risarcimento ai sensi  dell'art. 2043, nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma  ad  un  risarcimento  (o  meglio:  ad  una riparazione), ai sensi dell'art. 2059 c.c.,  senza  il  limite  ivi  previsto  in  correlazione all'art.  185  c.p.  in  ragione  della  natura  del  valore  inciso, vertendosi  in  tema  di  danno  che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato”. Inoltre detto pregiudizio si distingue nettamente sia dal danno biologico che da quello morale in quanto non consiste in una lesione dell’integrità psico-fisica della persona, né può ritenersi coincidente con la transeunte sofferenza che naturalmente consegue alla perdita del prossimo congiunto. Tuttavia, se è vero che quello in esame è un interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la famiglia,  ritiene questo giudice che l’accertamento della sua esistenza e, quindi della sua lesione, richieda necessariamente la prova della sussistenza in concreto tra la persona deceduta e quella che invoca il risarcimento dei rapporti di affetto, reciproco affidamento e frequentazione che, secondo il comune sentire, costituiscono il proprium del suddetto rapporto parentale. Peraltro, nelle ipotesi in cui non risulti invece il concreto assetto dei rapporti intercorrenti prima della morte tra vittima e congiunto, e sempre che non emergano elementi da cui inferire la sussistenza di contrasti e dissapori tra i medesimi, in applicazione di massime di esperienza e tenendo conto della particolare intensità degli affetti e dei rapporti esistente tra determinati congiunti secondo l’ id quod plerumque accidit, potrà tuttavia riconoscersi la lesione del rapporto e, quindi, l’invocato risarcimento solo ai congiunti più prossimi, e cioè al coniuge, ai figli e ai genitori. Nessuna presunzione, invece, potrà in questo caso essere fatta valere da congiunti meno stretti, quali ad esempio i nonni, i quali generalmente non fanno parte del nucleo familiare (inteso in senso stretto) di pertinenza della vittima. Rispetto a questi ultimi, tuttavia, particolare rilievo potrebbe assumere l’eventuale convivenza tra essi e la vittima, essendo del tutto evidente che proprio l’assidua frequentazione costituisce uno dei fattori che rende possibile l’approfondimento ed il rafforzamento dei rapporti tra familiari. Nel caso in cui il risarcimento del danno sia invocato dal congiunto non stretto (es: i nonni) e non convivente, quindi, non ci si potrà accontentare della mera lesione oggettiva del rapporto parentale, dovendo invece essere data prova del fatto che, nonostante la mancanza di convivenza, i rapporti tra le parti erano ciononostante costanti e comunque caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà. Solo in questo caso infatti potrebbe ritenersi effettivamente sussistente un pregiudizio non patrimoniale in capo al parente non convivente, conseguente alla forzosa rinuncia a quell’affetto che seppur con cadenza non quotidiana (tipica della coabitazione) egli riceveva dalla persona deceduta; in ogni caso e salvo diverse contrarie risultanze la rottura del rapporto parentale sarà certamente patita maggiormente dal familiare convivente che, per ovvie ragioni, avvertirà quotidianamente l’assenza della persona scomparsa e farà perciò più fatica ad elaborare il lutto.

In adesione, quindi, con l’orientamento espresso dalla Cassazione nella citata sentenza deve ritenersi che quello in esame sia un danno c.d. conseguenza, non coincidente con la lesione del rapporto parentale e, quindi, con l’interesse leso. Pertanto, in caso di morte, il prossimo congiunto che chieda il risarcimento della voce di danno in esame sarà tenuto ad allegare e provare il pregiudizio patito in conseguenza della lesione del rapporto parentale, potendo [solo] i congiunti più stretti usufruire delle  semplificazioni probatorie (fondate su massime di esperienza) di cui si è ora detto.  

Quanto ai criteri di liquidazione di detto danno,vertendosi  in  tema  di  lesione  di  valori inerenti  alla  persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non  potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (artt. 1226 e  2056  c.c.),  tenuto  conto dell’intensità del vincolo familiare, della    situazione    di  convivenza,  e  di  ogni  ulteriore  utile circostanza,  quali  la  consistenza  più  o  meno  ampia del nucleo familiare,  le  abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

3- Da ultimo deve rilevarsi che il danno non patrimoniale da perdita  del  rapporto  parentale,  in quanto ontologicamente diverso dal  danno  morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore  dei  congiunti  unitamente  a  quest'ultimo,  senza che possa ravvisarsi una duplicazione di risarcimento (ancora Cass. 8828/03). Tuttavia, per evitare il rischio di inammissibili duplicazioni del risarcimento dovuto, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale  soggettivo  e  del  danno  da perdita del rapporto parentale, dovrà considerarsi,  nel  liquidare  il  primo,  la  più limitata funzione   di  ristoro  della  sofferenza  contingente  che  gli  va riconosciuta.  Ciò ovviamente in generale ed a prescindere dalle particolarità del caso concreto. In ultima analisi, al di là dei criteri di liquidazioni assunti a fondamento della quantificazione delle singole voci risarcitorie, ciò che rileva è che l’importo complessivamente corrisposto a favore del danneggiato a titolo di danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, del danno morale soggettivo e di quello conseguente a lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, tra cui anche quello in esame) risulti congruo rispetto alla particolarità del caso concreto.

Ciò premesso può ora provvedersi alla liquidazione del risarcimento dovuto agli attori, distinguendosi per comodità espositiva tra danni patrimoniali e danni non patrimoniali ed individuandosi a sua volta all’interno di quest’ultima categoria gli importi dovuti per danno morale soggettivo e per danno da lesione del rapporto parentale.

2.2 – Danni patrimoniali

Dall’istruttoria è emerso che:

a) Davide Rossi, all’epoca di 23 anni, viveva ancora in famiglia (testi Bernardelli e Veronesi) ;

b) che il nucleo familiare era composto dai genitori, dal fratello Andrea e dalla nonna paterna Paolina Bianchi (teste Veronesi);

c) che Fulvio Rossi, padre della vittima, svolge l’attività di impiegato presso il Catasto di Mantova, ed è proprietario dell’appartamento in cui risiede la famiglia (circostanza non contestata);

d) che Andrea Rossi, fratello della vittima, era anch’esso convivente con la famiglia di origine e svolgeva l’attività di operaio (circostanza non contestata);

e) che la vittima aveva conseguito il diploma di geometra ed aveva terminato anche il periodo di pratica professionale (teste Veronesi);

f) che lo stesso lavorava part-time quale manovale presso un’impresa edile e percepiva lo stipendio mensile di circa lire 900.000 (teste Bernardelli e buste paga in atti: doc. 4 di parte attrice);

g) che versava detto stipendio in famiglia, trattenendo per sé solo il necessario (teste Veronesi).

Sulla scorta di questi elementi deve in primo luogo ritenersi che il Rossi, che aveva ormai terminato il prescelto percorso di studi e preparazione, viveva ancora in famiglia proprio in considerazione del basso reddito percepito, di entità non tale da renderlo economicamente autosufficiente. Del resto proprio il fatto che la vittima necessitasse ancora del sostegno economico dei genitori giustificava e rendeva plausibile la circostanza che la stessa versasse ai genitori gran parte del proprio stipendio.

E’ quindi in primo luogo indubitabile che i genitori abbiano perso il contributo economico che il figlio avrebbe presumibilmente continuato a versare loro. Tuttavia è parimenti probabile che il Rossi, una volta reperito un impiego che gli consentisse di essere economicamente autosufficiente, avrebbe finalmente abbandonato il nucleo familiare e iniziato a condurre una esistenza indipendente. A quel punto, tenuto conto del fatto che la famiglia della vittima era economicamente autosufficiente (potendo contare sugli stipendi di Fulvio Rossi e dell’altro figlio Andrea e non essendovi necessità di pagare affitti in quanto la casa era di proprietà del capofamiglia), è molto probabile che Andrea Rossi non avrebbe più corrisposto nulla ai genitori, giustificandosi la pregressa contribuzione, come detto, in ragione del rapporto di convivenza e di parziale mantenimento di quest’ultimo da parte dei genitori.   

In sostanza, ritiene questo giudice che l’entità del risarcimento dovuto ai genitori della vittima per perdita della contribuzione economica apportata dal figlio debba essere determinata con riferimento al limitato periodo in cui, presumibilmente, lo stesso avrebbe continuato a vivere in famiglia.

Periodo che, tenuto conto anche della molteplicità di occasioni di lavoro offerte dal mercato del lavoro nella zona di riferimento, del titolo di studio e della specializzazione conseguita dal Piccini (che lo rendevano soggetto facilmente inseribile nel mondo del lavoro), del tempo necessario per consolidare i risultati di una nuova professione e di reperire un’autonoma abitazione, si stima non sarebbe durato più di 3 anni.

Non può invece liquidarsi alcunché per il periodo successivo al presumibile allontanamento della vittima, a titolo di danno patrimoniale per perdita di future contribuzioni ai congiunti (danno ritenuto in astratto risarcibile da Cass. 3929/69, Cass. 2063/75, Cass. 4137/81, Cass. 11453/95, Cass. 1085/98),  non essendovi alcun elemento da cui inferire se e quanto Davide Rossi avrebbe continuato a conferire ai genitori, e non potendosi peraltro ritenere sufficiente una prova in termini di semplice possibilità.

Pertanto, ritenuto che il Rossi trattenesse per le proprie esigenze almeno 1/3 del proprio stipendio, ne deriva che lo stesso avrebbe continuato a versare per ulteriori 3 anni (e quindi per 39 mensilità, considerando anche la corresponsione della tredicesima) ai genitori la somma mensile di lire 600.000, per un importo totale di lire 23.400.000. Trattandosi di credito risarcitorio e, quindi, di valore la suddetta somma deve essere rivalutata dal giorno del sinistro all’attualità, pervenendosi ad un importo definitivo di lire 26.300.000 (pari ad euro 13.583,00).

Importo che spetta unicamente ai genitori della vittima, atteso che erano questi che, sostanzialmente, ricevevano mensilmente il contributo del figlio e provvedevano poi ad impiegarlo per i bisogni dell’intera famiglia.

Va altresì riconosciuto ai genitori della vittima il rimborso delle spese funerarie sostenute, importo non contestato dai convenuti e che ammonta alla somma di lire 6.400.000 (cfr doc. 5 di parte attrice) che rivalutata ammonta oggi a lire 7.185.000 (pari ad euro 3.710,00)

Non può invece essere riconosciuta ai genitori una somma a titolo di rimborso delle spese affrontate per l’istruzione del figlio. Invero, al di là del fatto che detti importi sono evidentemente stati sborsati dai suddetti in adempimento dei doveri di mantenimento ed educazione che incombono su ogni genitore (artt. 147 e 148 c.c.), anche a voler ragionare in termini strettamente economici dovrebbe rilevarsi che proprio grazie (anche) a quelle spese la vittima aveva potuto conseguire una formazione tale da consentirgli di inserirsi nel mondo del lavoro e di corrispondere, quindi, ai genitori conviventi il contributo economico di cui si è detto. Non appare quindi corretto riconoscere ai genitori il risarcimento per i mancati futuri proventi che sarebbero loro derivati (sino alla cessione della convivenza con il figlio) dai risultati professionali conseguiti dal figlio all’esito del processo di scolarizzazione e, contemporaneamente, far ottener loro il rimborso delle spese impiegate per consentire alla vittima di conseguire quei risultati e, quindi, di produrre quel reddito che, una volta venuto meno, giustifica il risarcimento riconosciuto ai genitori che in parte ne godevano.

2.3 – Danni non patrimoniali

2.3.1 – Danno morale c.d. soggettivo

Detto pregiudizio consiste come è noto nella transeunte sofferenza conseguita alla perdita del congiunto (atteso che, in caso di incapacità di elaborazione del lutto tale da degenerare in vera e propria malattia psichica, il relativo – e diverso - pregiudizio sarebbe risarcibile a titolo di danno biologico jure proprio del congiunto). Dagli atti non risulta il concreto atteggiarsi della sofferenza patita da ciascuno dei singoli congiunti; tuttavia, non risultando che il nucleo familiare fosse travagliato da particolari divisioni o incomprensioni, può, in base a massime di esperienza e all’id quod plerumque accidit, certamente ritenersi che il dolore per la perdita di Davide Rossi vi sia stato e sia stato particolarmente intenso, a causa della prematurità del decesso.

Quanto alla quantificazione del danno, da effettuarsi ovviamente in via equitativa in ragione della natura non patrimoniale dell’interesse leso, ritiene questo giudice di adottare il criterio, generalmente seguito da una buona parte della giurisprudenza di merito, che tiene conto dell’ammontare del danno morale che sarebbe stato riconosciuto alla vittima in caso di sopravvivenza con postumi invalidanti pari al 100%, riconoscendo a ciascun congiunto una percentuale di detto importo, variabile a seconda del rapporto più o meno stretto di parentela o di altre circostanze che in concreto siano determinanti ai fini di un esatto adeguamento del risarcimento al caso specifico.

Ciò premesso, tenuto conto del rapporto di parentela, del reciproco ausilio che i congiunti superstiti potranno darsi per riuscire ad elaborare il lutto, nonché considerato che generalmente il dolore per la perdita di un congiunto in giovane età è massimamente sentito in particolare dai genitori conviventi, ritiene equo questo giudice riconoscere a ciascuno dei genitori un risarcimento pari ad 1/3 di quanto sarebbe stato corrisposto alla vittima a titolo di danno morale, mentre al fratello Andrea e alla nonna convivente Paolina Bianchi può essere riconosciuto, rispettivamente, un risarcimento pari ad 1/5 e ad 1/6 del medesimo importo.

A ciascuno dei nonni non conviventi, invece, appare equo riconoscere 1/8 del medesimo importo.

Pertanto, tenuto conto del fatto che in applicazione delle tabelle milanesi in uso presso questo Tribunale alla vittima (all’epoca di anni 23) in caso di sopravvivenza con postumi invalidanti pari al 100%, sarebbe stato riconosciuto un danno morale (pari a metà del biologico) di importo pari ad euro 296.122,00, devono riconoscersi agli attori i seguenti importi, liquidati all’attualità, a titolo di danno morale soggettivo:  

a) euro 98.707,00 ciascuno a Fulvio Rossi e Gerarda Verdi;

b) euro 59.244,00 ad Andrea Rossi;

c) euro 49.353,00 a Paolina Bianchi;

e) euro 37.015,00 ciascuno a Gennaro Verdi e Ida Alberti

2.3.2 – Danno per lesione del rapporto parentale

Parte attrice non ha allegato e dimostrato il concreto assetto dei rapporti intercorrenti tra la vittima e ciascuno dei familiari che chiedono il risarcimento.

Tuttavia, sulla scorta di quanto affermato al precedente punto sub. 2.1 può certamente ritenersi provato, in base a massime di esperienza, che tra la vittima ed i genitori ed il fratello, in ragione del rapporto di convivenza e di stretta parentela, intercorressero i normali rapporti di frequentazione, affetto ed affidamento reciproco che di solito sussistono tra dette categorie di parenti. Del pari, in ragione del rapporto di convivenza e quindi di abituale frequentazione, può certamente ritenersi che lo stesso accadesse anche tra la vittima e la nonna paterna Paolina Bianchi. Quanto, invece, ai nonni non conviventi Gennaro Verdi e Ida Alberti, in assenza di prova dei rapporti intercorrenti con la vittima, non può sulla base del mero rapporto parentale ritenersi la sussistenza dell’interesse in considerazione e, quindi, della sua lesione.

Ne consegue che il risarcimento del danno per lesione del rapporto parentale, nell’accezione sopra precisata, può essere riconosciuto unicamente ai genitori, al fratello e alla nonna convivente con la vittima.

Trattandosi di pregiudizio non patrimoniale esso deve essere evidentemente quantificato dal giudice in via equitativa, tenuto conto delle particolarità del caso concreto.

Ebbene ritiene questo giudice che possa aversi riguardo quale parametro di riferimento all’importo del danno morale sopra liquidato, riconoscendo ai congiunti aventi diritto una percentuale dello stesso decrescente anche in questo caso in ragione del rapporto di parentela più o meno stretto.

Ciò premesso tenuto conto della giovane età della vittima (23 anni), nonché di quella dei genitori e del fratello, considerato peraltro il numero dei familiari superstiti (che, in adempimento di elementari doveri di solidarietà familiare, potranno reciprocamente aiutarsi ad elaborare e superare il lutto e quindi a far avvertire di meno la mancanza del congiunto deceduto) appare equo riconoscere a ciascuno dei genitori un importo corrispondente ad 1/2 della somma di cui sopra, mentre al fratello Andrea e alla nonna Paolina Bianchi può riconoscersi, rispettivamente, 1/4 e 1/6 del medesimo importo.

Pertanto, considerando gli importi sopra liquidati a titolo di danno morale soggettivo, può quantificarsi il pregiudizio patito per la voce di danno in esame nei seguenti importi, liquidati all’ attualità:

a) euro 49.353,50 ciascuno per i genitori Fulvio Rossi e Gerarda Verdi;

b) euro 14.811,00 per Andrea Rossi;

c) euro 8.225,50 per Paolina Bianchi.

2.3.3 – Danno biologico jure proprio

Il riconoscimento agli attori di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico patito jure proprio avrebbe richiesto l’accertamento dell’insorgenza in essi, a seguito della sofferenza conseguita alla morte del congiunto ed alla incapacità di elaborare con il tempo il lutto, di una vera e propria patologia accertabile medicalmente (in tal senso Cass. 2134/00 e Cass. 10629/98, Cass. 8970/98). A tal fine gli attori hanno perciò richiesto che venisse disposta ctu medico legale accertativa degli eventuali postumi da essi patiti.

Come noto la consulenza tecnica è però strumento di mera valutazione dei fatti e degli elementi già acquisiti al processo, di tal che era certamente onere degli attori dimostrare l’effettiva esistenza di sintomi rivelatori dell’ asserita patologia da accertare medicalmente. In altre parole, non potendosi ritenere in base a massime di esperienza che ad ogni decesso di una persona  consegua necessariamente l’insorgenza di un vera e propria malattia in capo al congiunto dipendendo ciò da molteplici fattori ed in primis dalla capacità soggettiva di elaborare il lutto, gli attori avrebbero dovuto quantomeno dimostrare la sussistenza di comportamenti o atteggiamenti (tendenza ad isolarsi, pianti continui e in generale presenza di umore basso, mancanza di volontà di stare insieme agli altri, assunzione di atteggiamenti strani, etc) , insorti successivamente al decesso, che potessero far supporre l’effettiva esistenza della malattia. In mancanza, la richiesta ctu si appaleserebbe del tutto esplorativa e la sua ammissione contrasterebbe anche con il principio di economia dei mezzi processuali, che impone di ammettere solo le prove che possano avere rilevanza ed utilità.     

Ne deriva il rigetto della richiesta di riconoscimento di ulteriori importi a titolo di risarcimento del danno biologico jure proprio.

2.3.4 – Danno morale jure haereditario

Secondo condivisibile indirizzo giurisprudenziale “Il  risarcimento  del  danno  non  patrimoniale,  sofferto in vita da persona  deceduta  in  conseguenza di lesioni provocatele dall'altrui fatto  illecito,  e  dopo  apprezzabile  lasso di tempo dalle lesioni subite,  può  essere  chiesto  da  ciascuno  degli  eredi,  in  tale qualità  e  nei  limiti della rispettiva quota, senza che a ciò sia d'ostacolo  la  domanda  da  essi  proposta  quali prossimi congiunti della  vittima  per  il  risarcimento del danno loro spettante "jure" proprio  a  causa  della  morte  del  congiunto, trattandosi di danni diversi  oggettivamente  e  soggettivamente,  per  essere il primo lo stesso  danno  subito  dal  "de  cujus" , ripartito pro quota fra gli eredi,  e  il  secondo quello sopportato dal congiunto in conseguenza della  morte  del  familiare,  suscettibile, in caso di pluralità di congiunti, di diversa graduazione secondo l’intensità del legame” (Cass. 1704/97; riconosce la trasmissibilità jure haereditatis del danno morale patito dalla vittima anche Trib. Monza 30.1.98).

Nel caso de quo, pur dovendosi dubitare del fatto che il Rossi nei brevi istanti di durata del sinistro fosse riuscito a rendersi conto compiutamente di ciò che stava accadendo e quindi a realizzare che era prossimo il suo decesso (considerato anche che non appare corretto far coincidere il danno morale con il semplice spavento per quanto grave esso sia, dovendo ad avviso di questo giudice quantomeno sussistere il protrarsi della sofferenza conseguente al reato per un arco di tempo ragionevole), è comunque pacifico che il decesso è avvenuto sul colpo,  senza che intercorresse un apprezzabile arco di tempo tra lo stesso ed il sinistro.

Non sussiste pertanto danno morale trasmissibile jure hereditatis ai congiunti eredi della vittima.

3 - Conclusioni

A Fulvio Rossi e Gerarda Verdi, genitori della vittima, spetta l’importo di euro 17.293,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito.

Ai medesimi spettano altresì euro 148.060,50 (98.707,00 + 49.353,50) a testa a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti.

Ad Andrea Rossi, fratello della vittima, spetta l’importo di euro 74.055,00 (59.244,00 + 14.811,00) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito.

A Paolina Bianchi, nonna convivente della vittima, spetta l’importo di euro 57.578,50 (49.353,00 + 8.225,50) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Infine, a Gennaro Verdi e Ida Alberti, nonni non conviventi della vittima, spettano euro 37.015,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito.

Sulle suddette somme, tutte liquidate all’attualità, sono dovuti anche gli interessi legali dalla data del sinistro (22.5.99) al saldo.

Ai fini della liquidazione degli interessi, in adesione al consolidato indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. s.u. 1712/95, dette somme (liquidate all’attualità), vanno devalutate, secondo l’indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, sino alla data del sinistro (in tal modo pervenendosi alla determinazione dell’ammontare dei danni al momento del sinistro) e poi rivalutate anno per anno secondo il medesimo indice, con calcolo degli interessi, al saggio legale, sulla somma via via rivalutata con cadenza annuale.

4 - Spese

Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano nell’importo complessivo di euro 18.562,50, di cui euro 2.462,50 per spese (comprensive di quelle forfetarie), euro 3.500,00 per diritti ed euro 13.000,00 per onorario, oltre iva e cpa.

PQM

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:

- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Fulvio Rossi e Gerarda Verdi dell’importo di euro 17.293,00, oltre interessi dal 22.5.99 al saldo da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Fulvio Rossi dell’importo di euro 148.060,50, oltre interessi dal 22.5.99 al saldo da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Gerarda Verdi dell’importo di euro 148.060,50, oltre interessi dal 22.5.99 al saldo da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Andrea Rossi dell’importo di euro 74.055,00, oltre interessi dal 22.5.99 al saldo da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Paolina Bianchi dell’importo di euro 57.578,50, oltre interessi dal 22.5.99 al saldo da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Gennaro Verdi dell’importo di euro 37.015,00, oltre interessi dal 22.5.99 al saldo da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Ida Alberti dell’importo di euro 37.015,00, oltre interessi dal 22.5.99 al saldo da computarsi come specificato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna Carlo Carlini, Annunziata Arnaldi e la Compagnia Levante Nord Italia spa al pagamento, in solido, a favore di Fulvio Rossi, Gerarda Verdi, Andrea Rossi, Paolina Bianchi, Gennaro Verdi ed Ida Alberti dell’importo di euro 18.562,50, oltre iva e cpa a titolo di rimborso delle spese di lite.

Così deciso in Mantova, il 30.8.2004