Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 761 - pubb. 01/01/2007

Permesso di soggiorno e matrimonio di convenienza

Tribunale Mantova, 18 Settembre 2002. Est. Bernardi.


Permesso di soggiorno concesso per motivi di famiglia (matrimonio con cittadino italiano) a cittadino extra-comunitario - Richiesta di rinnovo - Diniego - Matrimonio cd. di convenienza - Sussistenza.



 


 


omissis

Il Giudice Designato,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 13-9-2002;

letto il ricorso n. 3484/02 R.G. proposto, ex art. 30 d. lgs. 286/98, da  X. Y. nato il ….a V. B. (Brasile);

esaminate le note difensive depositate dalle parti;

rilevato che l’istante chiede la revoca del provvedimento con il quale il Questore di Mantova, in data 12-8-2002, ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. E 519501 in un primo tempo concesso per motivi di famiglia essendosi il ricorrente sposato con la cittadina italiana V. T.;

osservato che l’istante contesta la legittimità della decisione adottata dall’Autorità di Polizia e fondata su accertamenti espletati da personale della Polizia Municipale di Mantova alla stregua dei quali lo straniero non sarebbe convivente con la V. sicché ricorrerebbe la fattispecie del c.d. matrimonio di convenienza;

rilevato che la decisione oggetto di impugnazione risulta fondata su accessi in loco, informazioni sulla situazione familiare rese da vari soggetti della cui attendibilità  non  si ha motivo di dubitare e riscontri documentali da cui risulta esclusa la convivenza del ricorrente con la V. e, per contro, positivamente accertata la convivenza di quest’ultima con altra persona, dalla quale unione sono nati tre figli;

rilevato inoltre che il ricorso risulta fondato unicamente sulle dichiarazioni rese dall’istante e su certificazioni anagrafiche (le quali fondano una presunzione semplice di corrispondenza delle stesse allo stato di fatto realmente esistente superabile in virtù di oggettive ed univoche circostanze: cfr. Cass. pen. 23-2-1994, Biondino; Cass. S.U. 7-2-1992 n. 1374) elementi questi del tutto inidonei a scalfire l’esito dei predetti accertamenti che, per provenienza da pubblici ufficiali, obiettività di riscontri, convergenza e articolazione di indagini appaiono adeguatamente supportare il provvedimento impugnato;

rilevato che non può andare sottaciuto l’ulteriore elemento costituito dal fatto che il matrimonio è stato celebrato pochi mesi dopo che lo straniero era stato espulso dal territorio dello Stato (con provvedimento che, impugnato ex art. 13 d. lgs. 286/98, era stato confermato con ordinanza del G.D. in data 9-3-2001);

ritenuto che gli elementi istruttori acquisiti rendono superflua l’acquisizione di informazioni da parte della V. della cui attendibilità deve peraltro dubitarsi in considerazione del suo interesse alla vicenda mentre con riguardo alla richiesta di sentire i signori Bianchi e Rossi va osservato, per un verso, che l’istanza è stata presentata tardivamente e, per un altro, che essa appare generica non essendo indicate le circostanze su cui tali soggetti dovrebbero essere sentiti;

ritenuto pertanto che deve ritenersi legittimo il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno adottato dal Questore di Mantova il 12-8-2002 in quanto fondato su una corretta applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 19 co. II lett. c) del d. lgs. 286/98 e 28 d.p.r. 394/99;

 P.T.M.

respinge il ricorso.