Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 955 - pubb. 01/07/2007

.

Tribunale Mantova, 09 Aprile 2003. Est. Bernardi.


Circolazione stradale – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti – Diritto di rivalsa della compagnia assicuratrice ex art. 18 co. II l. n. 990/1969 – Facoltatività degli accertamenti ex art. 187 c.d.s. – Concetto e prova dello stato di ebbrezza.



 


 


omissis

Svolgimento del processo

 Con atto di citazione notificato in data 18-4-2000 la compagnia Vittoria Assicurazioni assumeva che il 15-1-1999 era in corso con Rossi Anna Maria una polizza per la copertura del rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo Hyundaj Lantra targato AR 390 PZ alla cui guida, quel giorno, si trovava Bianchi Luca.

La società attrice affermava che costui aveva provocato in Brescia uno scontro frontale avendo invaso l’opposta corsia di marcia su cui stava transitando l’auto Volkswagen Golf targata BS 944418 condotta dal proprietario Agosti Giorgio e sulla quale viaggiavano come trasportati Agosti Giorgio, Carli Aldo e Franco Sesti.

Poiché i Vigili Urbani di Brescia, intervenuti per i rilievi di rito, avevano contestato al Bianchi la violazione di cui agli artt. 142 e 187 c.d.s. ed avendo la compagnia provveduto a liquidare i danni subiti dagli occupanti della Golf, quest’ultima agiva in rivalsa nei confronti dei convenuti ai sensi degli artt. 12 delle condizioni generali di contratto e 18 l. 990/69 onde ottenere il rimborso delle somme erogate e di quanto ancora da corrispondere.

I convenuti si costituivano affermando che la fattispecie era disciplinata dall’art. 1917 c.c., che l’incidente doveva attribuirsi alla concorrente responsabilità dei due conducenti atteso che Agosti Giorgio avrebbe viaggiato ad alta velocità e che né lui né i passeggeri avrebbero tenuto allacciate le cinture di sicurezza ed infine che mancava la prova che il Bianchi avesse guidato sotto l’influsso di sostanze stupefacenti.

Esperita l'istruttoria orale la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

Motivi

La domanda è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo va evidenziato che la responsabilità per la causazione dell’incidente va integralmente attribuita al comportamento dell’Bianchi che, con il veicolo Hyundaj, invase l’opposta corsia di marcia andando così a scontrarsi con il conducente della Golf: tanto risulta dalle dichiarazioni rese nell’immediatezza del fatto all’autorità di polizia dagli informatori Mosconi Domenica e Rosa Pierluigi che procedevano dietro il Bianchi nonché dagli obiettivi rilievi effettuati dagli agenti intervenuti.

L’accertamento della esclusiva colpa dell’Bianchi nella causazione dell’incidente e la circostanza che dal rapporto e dalle modalità dell’evento non emergano rilievi circa la condotta di guida dell'Agosti Giorgio comportano la liberazione di quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata dall’art. 2054 c.c. (cfr. Cass. 11-5-1999 n. 4648).

Ciò premesso va detto che alla stregua dell’art. 12 delle condizioni generali di contratto e dell’art. 18 co. II l. 990/69 la compagnia assicuratrice della r.c.a. ha il diritto di rivalsa ove l’incidente sia stato provocato dal conducente che abbia guidato in stato di ebbrezza derivante dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Premesso che il concetto di ebbrezza è quello che si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque disarmonia psico-fisica, determinata dall’ingestione di sostanze alcoliche o stupefacenti, per cui venga a difettare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze indispensabili per una sicura guida del veicolo (cfr. Cass. Pen. 10-7-1979 n. 1538), va rilevato che la violazione del precetto di cui all’art. 187 c.d.s. può essere ritenuta sussistente in base all’adeguata valutazione di tutti gli elementi idonei a provare lo stato di ebbrezza desumibili dalle condizioni del soggetto e dalla sua condotta di guida, senza che gli accertamenti previsti da tale articolo ne costituiscano prova esclusiva, come si desume dal fatto che gli stessi sono facoltativi (cfr. per l’analoga ipotesi prevista dall’art. 186 c.d.s. Cass. 23-10-1997 n. 10426; Cass. 12-8-1997 n. 7538; Cass. 30-6-1997 n. 5832).

Nel caso di specie va evidenziato da un lato che la strada percorsa era rettilinea, adeguatamente illuminata e senza anomalie, che gli informatori hanno dichiarato che il Bianchi procedeva a zig-zag tanto che, poco prima, era stato fortunosamente evitato analogo incidente, che costui non ricordava nulla delle modalità dell’incidente, che egli faceva abitualmente uso di metadone (vedasi dichiarazioni rese dalla madre) ed infine che, per il sinistro occorso, il convenuto è stato sottoposto a procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.

Tali elementi unitariamente valutati fanno ritenere che il conducente della Hyundaj si fosse posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sicchè l’esito positivo dell’esame delle urine effettuato solo tre giorni dopo l’incidente, come rimarcato dalla difesa dei convenuti, assume carattere neutrale rispetto al quadro indiziario sopra delineato, senza peraltro inficiarlo.

In difetto di ogni contestazione circa il quantum della liquidazione operata dalla compagnia e tenuto conto che la medesima avrà cercato di limitare gli esborsi anche in considerazione dell’incertezza circa le possibilità di recupero di quanto erogato, può ritenersi congrua la pretesa azionata complessivamente pari ad euro 46.852,76 ed adeguatamente comprovata dalle quietanze in atti: tale importo va maggiorato degli interessi al tasso legale dal 18-4-2000 sino al saldo definitivo, esclusa la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

dichiara che l’incidente per cui è causa è stato determinato dalla esclusiva condotta colposa di Bianchi Luca;

condanna i convenuti, in solido fra loro, a pagare alla società attrice la somma di euro 46.852,76 oltre agli interessi al tasso legale dal 18-4-2000 sino al saldo definitivo;

condanna i convenuti, in solido fra loro, a rifondere alla compagnia Vittoria Assicurazioni le spese di lite liquidandole in complessivi euro 3.485,85 di cui € 213,61 per spese, € 1.217,76 per diritti, € 1.757,00 per onorari ed € 297,48 per rimborso forfetario delle spese ex art. 15 T.P., oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.