Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10970 - pubb. 31/07/2014
Finanziamenti prededucibili finalizzati ad un piano concordatario o ad un accordo di ristrutturazione dei debiti: distinzione e oggetto dell’attestazione del professionista
Tribunale Bergamo, 26 Giugno 2014. Est. Vitiello.
Finanziamenti prededucibili - Migliore soddisfazione dei creditori - Verifica della veridicità dei dati - Necessità
Finanziamenti prededucibili - Contenuto dell’attestazione del professionista - Prospettiva di un piano concordatario o di un accordo di ristrutturazione dei debiti - Distinzione
Finanziamenti prededucibili - Finanziamento in funzione di un piano di concordato preventivo - Attestazione del professionista - Oggetto - Finanziamento con garanzia ipotecaria - Tutela della garanzia patrimoniale - Percentuali più favorevoli ai creditori
Finanziamenti prededucibili - Finanziamento in funzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti - Rispetto della garanzia patrimoniale - Irrilevanza - Valutazione di funzionalità rispetto all’ipotesi di apertura del concorso dei creditori - Irrilevanza - Riuscita del piano sottostante all’accordo di ristrutturazione
Per quanto non espressamente richiesto dalla norma di cui all’art. 182-quinquies L.F., l’attestazione sulla funzionalità dei finanziamenti cosiddetti interinali alla migliore soddisfazione dei creditori deve muovere da una verifica, quella inerente alla veridicità dei dati, senza la quale qualsiasi attestazione non potrebbe che essere priva di attendibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In tema di finanziamenti prededucibili di cui all’art. 182-quinquies L.F., è necessario distinguere il caso in cui l’attestazione viene resa nella prospettiva o in presenza di un piano concordatario da quello in cui si tratti di attestare la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Qualora la richiesta di finanziamenti prededucibili di cui all’art. 182-quinquies L.F. sia funzionale ad un piano concordatario, l’attestazione di cui al primo comma dell’articolo citato dovrà avere ad oggetto la convenienza per i creditori, in termini di concrete prospettive di soddisfacimento, della dilatazione dell’esposizione debitoria della società in crisi conseguente alla contrazione di debiti prededucibili e ciò soprattutto quando il finanziamento debba essere assistito da una garanzia reale sui beni del debitore (art. 182-quinquies, comma 3, L.F.). E poiché la dilatazione del passivo derivante dalla stipula dei finanziamenti prededucibili e la sottrazione di un bene alla garanzia patrimoniale dei creditori determinano una diminuzione delle prospettive di soddisfacimento dei creditori, tale convenienza non può che derivare dall’entità degli utili derivanti dalla prosecuzione dell’impresa (consentita dai finanziamenti) o dall’accrescimento del valore dei beni che possono essere ultimati soltanto grazie alla finanza nuova. Allo scopo di garantire i creditori da una possibile violazione della loro garanzia patrimoniale, la convenienza dovrà, pertanto, risolversi in una prospettiva di soddisfacimento secondo percentuali più favorevoli. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Quando l’autorizzazione alla stipula di finanziamenti prededucibili di cui all’art. 182-quinquies L.F. venga chiesta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis L.F., poiché gli accordi di ristrutturazione sono uno strumento di natura negoziale-privatistica, implicante la conclusione di un accordo da parte del singolo creditore aderente ed il diritto all’integrale pagamento per chi non aderisca e resti pertanto estraneo, nella redazione dell’attestazione non si porrà il problema del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori, in quanto ogni creditore è libero di firmare l’accordo che gli viene proposto rinunciando a parte del proprio credito o a parte della propria garanzia patrimoniale, o di restare estraneo, con la conseguente possibilità di pretendere il pagamento integrale. In tali casi, sarà, pertanto, necessario riferire il concetto di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori ad un generico rafforzamento delle possibilità di riuscita del piano sottostante agli accordi. Né può ritenersi che la valutazione di funzionalità debba avere quale parametro di confronto la prospettiva di soddisfacimento dei creditori nell’ipotesi in cui dovesse essere aperto il loro concorso, con il fallimento o con un concordato preventivo, a causa dell’insuccesso della soluzione privatistica perseguita con gli accordi ex art. 182 bis l. fall. (mancato raggiungimento degli accordi, mancata omologazione, inadempimento delle obbligazioni scaturite dagli accordi omologati). Se così fosse, infatti, la funzionalità alla migliore soddisfazione non vi sarebbe mai, proprio perché la dilatazione del debito derivante dalla contrazione del finanziamento, e la sottrazione alla generale garanzia del bene sul quale viene concessa ipoteca, non potrebbero essere compensate da alcun flusso di cassa ulteriore, ed in particolare da quelli derivanti dalla prosecuzione dell’impresa da parte della società rimasta in bonis. La funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori, in questo caso, non è affatto ancorata alla comparazione, con ipotesi alternative, del soddisfacimento assicurato dal piano assistito dai finanziamenti prededucibili ma si risolve, al contrario, nel considerare che il piano sottostante agli accordi, imperniato sulla prosecuzione dell’impresa, non può prescindere, per la sua riuscita, dai finanziamenti esterni e dalle garanzie reali oggetto della domanda. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli
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