Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13383 - pubb. 23/09/2015

Pagamenti di debiti anteriori a mezzo RID e assegni e revoca del concordato

Tribunale Modena, 18 Giugno 2015. Est. Laura Galli.


Revoca del concordato preventivo ex articolo 173 L.F. - Illegittimità dei pagamenti tramite bonifici ordinati prima della domanda di concordato ma eseguiti successivamente

Revoca del concordato preventivo ex articolo 173 L.F. - Legittimità dei pagamenti tramite assegni emessi prima della domanda di concordato anche se incassati successivamente



I pagamenti di crediti anteriori ordinati con bonifico precedentemente alla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese ovvero effettuati tramite addebito automatico RID costituiscono atti rilevanti ai fini della revoca della procedura qualora siano ricevuti dal beneficiario dopo l’inizio della procedura, poiché il pagamento di un debito concordatario, quale adempimento di una obbligazione pecuniaria, rileva quale fatto estintivo del credito e, dunque, nel momento in cui è ricevuto dal destinatario, rimanendo del tutto irrilevante il momento dell’ordine di pagamento. Non si procede tuttavia alla revoca qualora sia intervenuto il riaccredito a favore della società in concordato delle somme indebitamente corrisposte a terzi. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)

I pagamenti di crediti anteriori effettuati con assegni emessi precedentemente alla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese non costituiscono atti rilevanti ai fini della revoca della procedura quand’anche l'incasso dei titoli sia avvenuto dopo l'inizio della procedura, in quanto gli assegni costituiscono mezzi di pagamento. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Pier Giorgio Cecchini


Il testo integrale




Il caso: una società ammessa alla procedura di concordato preventivo effettuava pagamenti nell’imminenza del deposito del ricorso. Tali pagamenti venivano recepiti negli estratti conto delle banche della società con data operazione coincidente o successiva alla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese.


Il tribunale avviava la procedura di revoca del concordato ex art. 173 l. fall. ritenendo che fossero stati effettuati pagamenti di creditori anteriori.


La società eccepiva che tali pagamenti erano stati ordinati prima dell’accesso alla procedura somma oggetto della provvista e quindi irrilevanti ai fini dell’art. 173 l. fall.


In particolare, riguardo ai bonifici, la società argomentava che essi costituiscono delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. avente natura di negozio giuridico unilaterale (Cass. N. 23864/2008), il quale produce effetto dal momento in cui perviene a conoscenza della persona alla quale è destinato (art. 1334 c.c.) e la cui conoscenza si presume nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario (art. 1335 c.c.). Irrilevante, dunque, sarebbe la data dell’operazione bancaria secondo la società, essendo il pagamento già efficace dal momento dell’ordine.


Quanto ai pagamenti tramite addebito automatico RID, la società sosteneva trattarsi di movimenti bancari effettuati indipendentemente dalla volontà degli organi sociali.


Quanto infine agli assegni, la società sosteneva che l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore (Cass. n. 17749/2009).


Soltanto questa ultima argomentazione veniva fatta propria dal Tribunale. Si segnala tuttavia, sul punto, l’indirizzo opposto della Corte di Appello di Ancona del 04 dicembre 2013, la quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell’art. 173 l. fall., la data di incasso in luogo di quella di emissione degli assegni. (Pier Giorgio Cecchini)


Testo Integrale