Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9004 - pubb. 27/05/2013
Interruzione del processo relativo a rapporti compresi nel fallimento, incapacità del fallito e autorizzazione ad agire in caso di inerzia della procedura
Appello Roma, 05 Dicembre 2012. Est. Raffaella Tronci.
Controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi del fallimento - Interruzione automatica del processo - Incapacità del fallito - Rilevabilità d'ufficio e ad opera di soggetti diversi dal curatore - Inerzia degli organi della procedura - Autorizzazione al fallito ad agire in proprio.
L'introduzione, al terzo comma dell'articolo 43 L.F., della disposizione secondo la quale l'apertura del fallimento determina l'interruzione automatica del processo relativo a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, implica il carattere assoluto della incapacità del fallito e la sua rilevabilità d'ufficio anche ad opera di soggetti diversi dal curatore. Deve dunque essere necessariamente rivisto, alla luce della nuova formulazione della norma, l'orientamento che individuava in capo al fallito una sorta di legittimazione concorrente, se non surrogatoria, in caso di inerzia o disinteresse degli organi della procedura fallimentare, prospettandosi la tesi della necessità per il fallito di dotarsi, in caso di urgenza o inerzia della procedura, di una preventiva autorizzazione ad agire in proprio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Perdita della capacità processuale del fallito
- ∙
Interruzione del processo
Automatica interruzione del processo
Segnalazione del Dott. Aldo Ruggiero
Il testo integrale
Testo Integrale