Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 963 - pubb. 01/07/2007
Società artigiana cessata e fallimento
Tribunale Mantova, 05 Ottobre 2000. Est. Bernardi.
Fallimento – Società artigiana cessata ma non cancellata – Assoggettabilità – Esclusione.
Oggetto: istanza di fallimento.
Letto il ricorso n. 66/00 per la dichiarazione di fallimento della società Gamma di Verdi C. & C. s.n.c.;
esaminate le difese delle parti;
rilevato che la società debitrice sebbene, da anni inattiva, non è stata cancellata dal registro delle imprese sicché non può trovare applicazione il disposto di cui all’art. 10 l.f. (cfr. Corte Cost. 11-21/7/2000 n. 319);
osservato che la debitrice era iscritta all’albo delle imprese artigiane e tale doveva considerarsi in relazione all’entità del capitale sociale e del giro d’affari annuo nonché al numero dei dipendenti;
rilevato che, successivamente alla cancellazione dall’albo delle imprese artigiane intervenuta per cessazione dell’attività come si desume dal certificato della C.C.I.A.A., la resistente non ha svolto alcuna attività economica e che tale conclusione trova conforto nella stessa documentazione dimessa dalla ricorrente (in particolare il contratto di finanziamento con la B.A.M., posto a fondamento del ricorso, è stato stipulato nel 1994, l’estratto del conto corrente non evidenzia operazioni riferibili ad attività di impresa dopo il 1995 e gli effetti cambiari, peraltro emessi non dalla società bensì da Verdi C., risultano essere stati rilasciati per rateizzare il debito e non possono qualificarsi di per sé come atti d’impresa) sicchè deve ritenersi che la Gamma s.n.c. abbia sempre operato quale società artigiana in quanto tale non assoggettabile a fallimento ex artt. 1 l.f. e 2083 c.c.;
ptm
respinge il ricorso.