Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18620 - pubb. 08/12/2017
IRS, distribuzione dell’alea proporzionata e coerente e informazioni relative al pricing proposto ed all’eventuale up front
Tribunale Monza, 09 Novembre 2017. Est. Albanese.
Interest Rate Swap - Contratti - Distribuzione dell’alea proporzionata e coerente - informazioni relative al pricing dell’IRS proposto ed all’eventuale up front
La validità del contratto IRS dipende dalla presenza di una distribuzione dell’alea proporzionata e coerente con le poste in gioco e dal fatto che le regole del gioco siano realmente conosciute da entrambe le parti prima della sottoscrizione; l’investitore - a prescindere dal grado di conoscenza specifica concretamente acquisito in materia di investimenti finanziari - può scientemente e validamente accettare il rischio collegato all’operazione propostagli solo se l'intermediario non si sia limitato a fornirgli delle generiche informazioni sui contratti derivati o sul mercato finanziario in generale, ma abbia previamente condiviso tutte le informazioni relative al pricing dell’IRS proposto, all’eventuale up front che gli sarebbe spettato per annullare lo svantaggio previsto a suo carico, all’andamento storico dei tassi e degli indici, agli schemi finanziari e alle proiezioni probabilistiche relative a tutti gli indici idonei ad influire sulla quotazione dei valori oggetti di scambio.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l’IRS cap sell dilazionato stipulato fosse carente sotto il profilo causale o, meglio, della causa in concreto, essendo dagli atti emerse numerose aporie, contraddizioni e deficit informativi idonei a deviarlo in maniera consistente e sostanziale dallo schema tipico di un contratto (comunque aleatorio ma tendenzialmente) di copertura quali possono indicarsi, a titolo esemplificativo, i) il notevole squilibrio sinallagmatico generato a favore della banca nelle prestazioni rispettivamente assunte in sede di stipula che non è stato compensato, come sarebbe logico attendersi, dal riconoscimento di un upfront in favore del cliente; ii) la mancata prospettazione di una valutazione ponderata delle conseguenze economico-finanziarie scaturenti dell’adozione di tale forma di copertura rispetto ad altre parimenti utilizzabili; iii) la mancata dimostrazione di un collegamento esplicito - sempre qualora effettivamente sussistente, circostanza che neppure il CTU è stato in grado di accertare - tra il presente prodotto (asseritamente assicurativo/di protezione) e quello protetto.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Daniele Tombesi
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