Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2406 - pubb. 26/10/2010
Polizze index linked e inadeguatezza dell'informazione impartita contestualmente alla sottoscrizione
Tribunale Milano, 23 Luglio 2010. Est. Macripò.
Polizze index linked – Distribuzione della polizza tramite sportelli bancari – Domanda di risoluzione ed annullamento del contratto – Legittimazione passiva della banca – Esclusione – Domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale e precontrattuale – Legittimazione della banca – Sussistenza.
Polizze index linked – Doveri informativi dell'intermediario – Informazione specifica – Necessità – Informazione impartita prima della stipulazione – Tempo sufficiente per effettuare una consapevole scelta di negoziazione – Necessità.
Le domande di annullamento e di risoluzione di una polizza index linked emessa da compagnia di assicurazione per il tramite di sportelli bancari devono essere proposte nei confronti della compagnia emittente, mentre contro la banca potranno essere svolte le domande di accertamento della eventuale responsabilità extracontrattuale e precontrattuale per violazione, nel rapporto con il cliente, dei doveri informativi e di buona fede. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Con riferimento ad una polizza index linked, il rispetto del canone della buona fede nello svolgimento delle trattative (art. 1337, codice civile) e delle prescrizioni normative in materia (d.lgs. n. 174/95) impongono che l’informativa in ordine alla maggiore complessità e diversificazione dei diversi profili di rischio (circolare Isvap 451/D del 24 luglio 2001) debba essere fornita in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto, in modo tale da lasciare al cliente uno spazio di tempo sufficiente per formarsi una rappresentazione veritiera e corretta quanto meno degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione, così da colmare le asimmetrie informative eventualmente esistenti e poter effettuare una scelta di negoziazione consapevole. (Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione “di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto assicurativo, di averne preso atto ed accettato integralmente le condizioni”, sottoscritta dal cliente al momento della stipula del contratto, non soddisfacesse le condizioni di cui ai principi sopra enunciati). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Martino Bianchi
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