Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8320 - pubb. 14/01/2013
Esperienza del cliente in strumenti finanziari ed esigenza di conoscere le caratteristiche dello specifico investimento
Tribunale Forlì, 12 Settembre 2012. Est. Clara Ciofetti.
Contratti di intermediazione finanziaria – Esperienza dell’investitore – Obbligo dell’intermediario di informazione del cliente – Violazione.
In materia di intermediazione finanziaria, con riguardo all’obbligo di informazione a cui è tenuto l’intermediario nell’attività di stipulazione di contratti con l’investitore, la circostanza che quest’ultimo abbia maturato una certa esperienza in materia di strumenti finanziari non esime l’intermediario dall’ottemperare agli obblighi di informazione previsti dal TUF giacché la esigenza di conoscere le caratteristiche dello specifico investimento offerto è propria di ogni investitore, anche di quello più disposto a correre rischi. (Michela Forte) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lopuzone
Il testo integrale
Testo Integrale