Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8920 - pubb. 09/05/2013
Normativa sopravvenuta, contratto quadro e diritto dell'investitore di prestare il proprio consenso in presenza di importanti modificazioni
Tribunale Forlì, 18 Gennaio 2013. Est. Clara Ciofetti.
Contratto quadro - Mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta - Nullità - Verifica di conformità del contenuto alla nuova normativa - Necessità.
Contratto quadro - Mancato adeguamento alla normativa sopravvenuta - Mancanza delle clausole relative alle operazioni in contropartita diretta e di adeguatezza delle operazioni - Nullità - Automatica sostituzione delle clausole nulle con quelle imposte dalla legge - Esclusione - Mancanza di consenso dell'investitore in ordine al contratto modificato dalla nuova normativa.
Il mancato adeguamento del contratto quadro alla normativa sopravvenuta non è di per sé sufficiente a determinarne la nullità, essendo a tal fine necessaria una verifica del suo contenuto al fine di verificare la conformità delle singole clausole alla nuova normativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il contratto quadro che non sia stato adeguato alla normativa sopravvenuta di cui al decreto legislativo 58 del 1998 e del relativo regolamento Consob con le previsioni in ordine alle operazioni in contropartita diretta e alla clausola di adeguatezza delle operazioni deve essere considerato nullo ai sensi dell'articolo 1418 c.c. per contrarietà a norme imperative di ordine pubblico. In detta ipotesi, l’automatica sostituzione delle clausole nulle con quelle imposte dalla legge non consente di rimediare al problema della nullità del contratto in quanto l'investitore non ha avuto la possibilità di prestare il proprio consenso effettuando una completa valutazione del contratto modificato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe E. Lozupone
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