Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22565 - pubb. 23/10/2019

Consulenza tecnica preventiva e reclamabilità del provvedimento di diniego

Cassazione civile, sez. III, 26 Settembre 2019, n. 23976. Pres. Adelaide Amendola. Est. Antonietta Scrima.


Procedimento di consulenza tecnica preventiva - Mancato accoglimento dell'istanza - Reclamabilità del provvedimento, anche in relazione alla sola statuizione sulle spese - Ammissibilità - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento



In materia di procedimento di consulenza tecnica preventiva, il mancato accoglimento dell'istanza è reclamabile anche in relazione alla sola statuizione sulle spese processuali, ma non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimento privo, anche con riferimento alle disposizioni sulle spese, dei caratteri della definitività e della decisorietà. (massima ufficiale)


 


Svolgimento del processo

R.F. e B.A. locarono l'immobile di loro proprietà, sito in (OMISSIS), all'istituto bancario Credito Italiano S.p.a., per il periodo di nove anni, oltre rinnovo di legge.

Tale contratto, in virtù di disdetta manifestata dai locatori, venne a scadere in data 31 gennaio 2016 e, con riferimento a tale circostanza, tra le parti intercorse transazione in relazione all'insorgenda controversia.

In data 27 settembre 2016 l'immobile venne riconsegnato, sebbene con riserva formulata dagli attuali ricorrenti, i quali successivamente contestarono all'istituto bancario le precarie condizioni igienico- sanitarie in cui versava l'immobile riconsegnato e gli "speciosi interventi" che avevano interessato gran parte dell'immobile in questione.

Non essendo stato possibile pervenire ad una composizione bonaria della controversia, i locatori proposero, innanzi al Tribunale di Bari, ricorso ex art. 696-bis c.p.c..

Il Tribunale, con ordinanza del 29 marzo 2017, nominò il C.T.U. e fissò per il 30 maggio 2017 l'udienza per il giuramento dell'ausiliare del giudice e per la formulazione dei quesiti.

Si costituirono entrambe le parti convenute; la UniCredit Business Integrated Solutions S.c.p.a. contestò l'ammissibilità del richiesto mezzo di istruzione preventiva, in ragione dell'intervenuta transazione tra le parti, e la UniCredit S.p.a. eccepì la sua carenza di legittimazione passiva, sulla scorta di un contratto di gestione intercorrente tra quest'ultima e la prima società indicata.

Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 giugno 2017, cui il procedimento era stato rinviato, il Tribunale di Bari, con ordinanza depositata in data 4 luglio 2017, rilevò che la UniCredit Business Integrated Solutions S.c.p.a. si era opposta all'espletamento della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. per l'intervenuta definizione transattiva dei rapporti tra le parti; ritenne che, in base alle risultanze in atti, la pretesa azionata in quella sede si poneva in contrasto con l'accordo transattivo già richiamato, tendendo i ricorrenti a rimettere in discussione un rapporto che appariva reciprocamente transatto e che, comunque, l'istanza proposta presupponeva, in via preliminare, la verifica dell'estensione della transazione e, dunque, un accertamento di merito, non consentito in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in cui la c.t.u. veniva espletata a fine conciliativo per deflazionare il contenzioso; reputò che, pertanto, l'indicazione, da parte dei ricorrenti, che trattavasi di accertamento conciliativo, risultava una mera clausola di stile, alla luce dei pregressi accordi transattivi e della decisa opposizione alla richiesta già formulata dalla Banca con e-mail del 22 novembre 2016; dichiarò, quindi, inammissibile la domanda e condannò i ricorrenti alle spese di lite.

Avverso tale ordinanza R.F. e B.A. hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Con O.I. della Sezione Sesta-3 di questa Corte n. 31222/18, depositata in data 3 dicembre 2018, è stato disposto che il ricorso, in un primo tempo avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376. e 380-bis c.p.c., sia trattato in pubblica udienza presso questa Sezione, in considerazione dei differenti orientamenti di questa Corte (Cass., ord., 7/03/2013, n. 5698; Cass. 30/09/2015, n. 19498; Cass., ord., 26/10/2015; n. 21756; Cass., ord., 21/05/2018, n. 12386) in relazione alla questione posta dal ricorso.

 

Motivi della decisione

1. Con l'unico motivo i ricorrenti censurano il provvedimento impugnato per "Violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), in relazione al combinato disposto degli artt. 91, 92, 696 e 696 bis c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 4), per vizio di "motivazione apparente", ovvero di motivazione omessa, carente, generica, perplessa o incomprensibile in ordine alla affermata "natura definitiv(a)" del provvedimento de quo".

I ricorrenti lamentano l'errore dell'ordinanza impugnata che, nel dichiarare l'inammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo, ha poi condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese in favore delle parti resistenti.

Sostengono i ricorrenti che il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. si conclude o con la declaratoria di inammissibilità ovvero con il deposito della relazione di c.t.u., cui segue la liquidazione del compenso del consulente nominato dal Giudice, senza che possa essere adottato alcun provvedimento relativo alle spese di lite, stante la mancanza dei presupposti sui quali il Giudice deve necessariamente basare la propria statuizione in ordine a tali spese.

Ad avviso dei ricorrenti, l'ordinanza impugnata si porrebbe al di fuori dello schema delineato dalle norme richiamate, "avendo rigettato il ricorso de quo e condannato i ricorrenti alle spese dopo che, con la nomina del consulente tecnico d'ufficio, il giudice aveva esaurito il suo potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'ammissione del mezzo di istruzione preventiva".

Peraltro, R.F. e B.A. rilevano che la sussistenza del presupposto in fatto dell'esistenza di una transazione era stata dedotta sin dai prodromi del giudizio e tanto non poteva essere sfuggito al Tribunale.

Secondo i ricorrenti quello impugnato sarebbe un provvedimento abnorme che, incidendo sul diritto soggettivo delle parti al rimborso delle spese processuali e non essendo altrimenti impugnabile, sarebbe soggetto al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

Inoltre, il R. e la B. sostengono che il provvedimento impugnato sarebbe viziato anche sotto altro profilo, in quanto il Tribunale avrebbe affermato la natura decisoria del provvedimento conclusivo del procedimento in parola, non solo in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità ma, soprattutto, senza dare adeguata contezza dell'iter logico che lo avrebbe portato a tale conclusione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Va anzitutto osservato che deve ritenersi che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale abbia dichiarato inammissibile il ricorso proposto dinanzi a quel giudice e non rigettato lo stesso, dovendosi il termine "rigetto" di cui all'ultimo capoverso della parte motiva dell'ordinanza che precede il dispositivo ritenersi chiaramente ascrivibile ad un lapsus calami, alla luce del capoverso che precede e del dispositivo in cui si dichiara l'inammissibilità della domanda.

2.2. Inoltre, l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui si tratta di "provvedimento definitivo", va correttamente intesa non nel suo significato letterale ma, invece, come indicativa, nella specie, di provvedimento che chiude quel procedimento (per il difetto del carattere di definitività e decisorietà del provvedimento di non accoglimento dell'istanza di consulenza tecnica, provvedimento che, quindi, in alcun modo può essere qualificato alla stregua di una "sentenza", agli effetti dell'art. 111 Cost., comma 7, v. Cass., ord., 7/03/2013, n. 5698, in motivazione p. 5; Cass., ord., 21/05/2018, n. 12386; v. comunque quanto appresso evidenziato con specifico riferimento alla statuizione sulle spese).

2.3. Osserva, altresì, il Collegio che, ai sensi dell'art. 669-quaterdecies cod. proc. civ., l'art. 669-septies c.p.c. si applica ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV del capo III del libro IV del codice di rito, nei quali deve annoverarsi, senza dubbio, anche il provvedimento emesso in relazione al ricorso proposto ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c..

E l'art. 669-septies c.p.c., al comma 2, prevede che se l'ordinanza di rigetto o di incompetenza è pronunciata prima dell'inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento. Tale previsione va intesa come riferita ad ogni caso in cui il ricorso introduttivo non sia stato accolto (si veda al riguardo Corte Cost., ord., 6/02/2013, n. 12, la quale sia pure, per fini diversi da quelli rilevanti in questa sede e in relazione a procedimento relativo ad accertamento tecnico preventivo iscritto nel ruolo generale del Giudice a quo nel 2011, ha richiamato l'orientamento espresso da questa Corte con sentenza 29/03/1996, n. 2937, sia pure antecedente alla riforma del processo cautelare), sicchè, alla luce del richiamato orientamento, ben poteva il Tribunale di Bari procedere alla liquidazione delle spese del procedimento in parola.

2.4. Va pure evidenziato che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale (Corte Cost. 16 maggio 2008, n. 144; v. anche Corte Cost. 28 gennaio 2010, n. 26, in relazione al carattere espansivo delle regole del procedimento cautelare uniforme, carattere che proprio nell'art. 669-quaterdecies c.p.c. è normativamente stabilito), trova applicazione, anche con riferimento ai procedimenti di istruzione preventiva, l'art. 669-terdecies c.p.c. in ordine alla reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c..

2.4.1. Questo Collegio, invero, non ritiene di condividere l'orientamento di parte della giurisprudenza di merito (Trib. Roma, 29/05/2015, proc. n. 14829/15 RG reclami; Trib. Mantova, 3/07/2008; Trib. Taranto 4/12/2013; v. contra Trib. Napoli 28 ottobre 2008) che ha escluso la possibilità di estendere quanto affermato dalla Consulta con la richiamata sentenza del 2008 al caso di rigetto (o comunque di non accoglimento, ad es. inammissibilità, come nella specie) della richiesta di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, in quanto la motivazione della sentenza della Corte Costituzionale si fonderebbe integralmente sull'urgenza dell'assunzione del mezzo istruttorio, requisito carente nell'art. 696-bis c.p.c..

Ed infatti, se è pur vero che, con riferimento alla consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 669-bis c.p.c., difetta il presupposto del periculum in mora, deve ritenersi - anche alla luce di quanto affermato dalla Consulta con la sentenza n. 26 del 2010 - che la disciplina dettata dagli artt. 692-699 c.p.c. non esclude "la natura cautelare delle relative misure", da intendersi, all'evidenza, latamente cautelare quanto al procedimento di cui all'art. 696-bis c.p.c., evidenziandosi che l'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche in caso di urgenza e ciò trova conferma nello stesso tenore letterale dell'art. 696-bis c.p.c., il quale espressamente prevede che una siffatta consulenza possa essere richiesta "anche" al di fuori (e non solo in difetto) delle condizioni di cui all'art. 696 c.p.c., comma 1 il quale fa espresso riferimento al presupposto dell'urgenza.

2.4.2. A tanto deve comunque aggiungersi che il rimedio del reclamo è compatibile anche con il rito previsto per provvedimenti non cautelari (basti pensare alla previsione di cui all'art. 739 c.p.c. in tema di procedimenti in camera di consiglio) e che, peraltro, milita nel senso della reclamabilità del provvedimento in questione una ulteriore riflessione: l'art. 696-bis c.p.c., al comma 1, secondo periodo, prevede che il giudice procede a norma dell'art. 696 c.p.c., comma 3 che, a sua volta, stabilisce che il giudice provvede nelle forme stabilite negli artt. 694 e 695 codice di rito. Come già sopra rilevato, proprio l'art. 695 c.p.c. e l'art. 669-quaerdecies c.p.c. sono stati dichiarati, con la sentenza della Consulta n. 144 del 2008, incostituzionali nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c., sicchè sarebbe del tutto irragionevole l'esclusione della reclamabilità del provvedimento di mancato accoglimento dell'istanza ex art. 696-bis c.p.c., atteso che quest'ultima norma fa indirettamente riferimento pure all'art. 695 c.p.c., nel modo di cui si è dato conto.

2.5. Tale provvedimento deve ritenersi reclamabile anche in relazione o soltanto sulla statuizione delle spese. Peraltro, tale statuizione - nonostante la suggestione dell'avverbio "definitivamente" di cui all'art. 669-septies c.p.c. (v. sia pure con riferimento ad un ricorso ex art. 700 c.p.c., Cass. 24/05/2011, n. 11370) - oltre ad essere reclamabile, ben può essere rimessa in discussione anche qualora venga iniziato il giudizio di merito con riferimento alla pretesa in relazione alla quale era stata richiesta la consulenza preventiva (Cass., ord., 7/03/2013, n. 5698).

2.5.1. Va evidenziato che i provvedimenti con cui questa Corte ha, in passato e in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., ritenuto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione il provvedimento di liquidazione delle spese, si riferivano comunque non all'ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di istruzione preventiva ex art. 696-bis c.p.c., ricorrente nella specie, ma alla diversa ipotesi di procedimento di accertamento tecnico preventivo conclusosi con il deposito della relazione di consulenza tecnica (Cass., ord. 19/11/2004, n. 21888; Cass. 18/0172013, n. 1273 e Cass., ord., 21756, n. 21756).

2.6. Risulta, quindi, evidente che l'ordinanza del Tribunale di Bari, cui si riferisce il ricorso all'esame, non è impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, in quanto trattasi di provvedimento, anche in relazione alle spese, privo dei caratteri della definitività e della decisorietà (v. anche Cass. 22/10/2018, n. 26573, pur se inerente ad un caso, diverso da quello all'esame, in cui non si è solo provveduto alla nomina del C.T.U. ma è stata pure espletata la consulenza e il Tribunale ha rigettato la domanda e condannato la ricorrente, non essendosi le parti conciliate).

3. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è inammissibile, come già anticipato.

4. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di cassazione nei confronti delle parti intimate, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019.