Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27337 - pubb. 21/05/2022
Risoluzione del leasing traslativo i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017
Cassazione civile, sez. III, 22 Marzo 2022, n. 9210. Pres. Sestini. Est. Porreca.
Locazione finanziaria - Leasing traslativo - Risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore - Diritto dell’utilizzatore alla restituzione delle rate pagate - Previa restituzione del bene - Necessità - Ragioni
Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto. (massima ufficiale)
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