Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1181 - pubb. 12/04/2008
Esecuzione esattoriale immobiliare e limite di impignorablità
Tribunale Napoli, 20 Febbraio 2008. Est. Pica.
Esecuzione esattoriale immobiliare – Limite di cui all’art. 76 DPR 602/1973 – Deducibilità in via di opposizione anche da parte di creditori surrogati – Necessaria – Carattere di impignorabilità – Sussistenza.
L’agente della riscossione non ha diritto di procedere all’esecuzione esattoriale immobiliare, laddove sussista il limite di cui all’art. 76 co. 2 d.P.R. n. 602/1973 (ossia quando il valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 79 d.P.R. n. 602/1973 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo di cui all’art. 76 co. 1 d.P.R. n. 602/1973), limite che va dedotto dal debitore con l’opposizione all’esecuzione ovvero, come nella specie, dagli altri creditori in via surrogatoria, in quanto si traduce in una sorta di impignorabilità relativa dei cespiti che siano, per così dire, incapienti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In nome del popolo italiano
Tribunale di Napoli - V sezione civile
Il giudice istruttore dott. Leonardo Pica, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
RICORRENTE
RESISTENTE
RESISTENTE
La Gest Line S.p.A. si costituiva all’udienza del 13.6.2006 ed eccepiva la carenza di legittimazione attiva del ricorrente rispetto all’opposizione all’esecuzione e la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, inoltre deduceva l’infondatezza della domanda per avere l’art. 76 invocato da controparte rilevanza solo nei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori.
Contumace rimaneva la debitrice esecutata.
Confermato il provvedimento di sospensiva, la causa veniva rinviata, con concessione dei termini e dei differimenti di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c.. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, senza ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato l’istruttore, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, all’udienza del 27.11.2007 la causa veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2) Contrariamente a quanto eccepito dalla Gest Line s.p.a., la banca deve ritenersi legittimata a proporre anche l’opposizione all’esecuzione – a tacer d’altro – surrogandosi al debitore inerte (cfr. Cass. 18.3.1960 n. 564; Cass. 29.4.1961 n. 986).
3) Né valgono nella specie i limiti posti dall’art. 57 d.P.R. n. 602/1973 all’ammissibilità del suddetto rimedio, in quanto dagli atti risulta che l’esecuzione esattoriale è stata intrapresa per il recupero di crediti (sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada) che non costituiscono carichi di natura tributaria (cfr. gli estratti di ruolo versati in atti). In ogni caso, le doglianze dell'opponente pongono in discussione la concreta assoggettabilità dei beni immobili della esecutata al procedimento di esecuzione immobiliare esattoriale, dal momento che il limite previsto dalla legge si pone (sia pure in senso lato) come ragione di impignorabilità dei beni immobili del contribuente, tale da configurarsi, nei confronti degli atti di espropriazione forzata, come motivo di opposizione all’esecuzione, ammissibile (ex art. 57 co.1 lett. a del D.P.R. n. 602 del 1973) qualunque natura abbiano i crediti iscritti a ruolo.
4) Va premesso, dunque, che la denuncia dell'esistenza di un limite legale all'esercizio del diritto del creditore procedente di far espropriare i beni del debitore si configura come opposizione all'esecuzione, disciplinata dall'art. 615 co. 2 c.p.c., in quanto con essa si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata ed è diretta ad impedire che il processo giunga alla sua naturale conclusione (e non già solo a redimere l’atto eventualmente viziato) (cfr. amplius Cass. n. 6262/1988; n. 7993/1994; n. 10259/1997; n. 5077/2001).
Così configurata, l’opposizione è, quindi, certamente tempestiva ed è fondata.
5) Sempre in punto di diritto, va evidenziato che effettivamente, secondo parte della dottrina, quella di cui all’art. 76 co. 2 cit. non costituirebbe una vera e propria condizione di procedibilità dell’azione esecutiva, come quella di cui al primo comma del medesimo articolo, ma sarebbe una norma diretta a regolare i rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori, attribuendo al concessionario la facoltà di non procedere in via esecutiva laddove appaia insussistente la convenienza di tale iniziativa.
Tale opzione interpretativa non convince, in quanto finisce per svilire il senso della norma e la rende priva di una significativa valenza.
Anzitutto, sotto il profilo letterale, la norma sembra contenere un precetto ancor più perentorio di quello di cui all’art. 76 co. 1, enunciando testualmente che 'il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare', allorquando il valore dell’immobile è inferiore ad un determinato importo, tale da lasciar ritenere verosimile il mancato recupero delle stesse spese di riscossione.
Sotto il profilo logico, i limiti di cui al novellato art. 76 cit. appaiono fissati non solo per impedire (a tutela della economia dell'azione amministrativa) che il concessionario intraprenda un’attività assai costosa e spesso assolutamente improduttiva, ma anche per evitare (a tutela dello stesso esecutando) di assoggettare il contribuente ad azioni inutilmente vessatorie, in quanto palesemente sperequate rispetto al vantaggio da conseguire (cfr. il limite di cui all’art. 76 co. 1) o prevedibilmente infruttuose (cfr. il limite di cui all’art. 76 co. 2).
Tali previsioni risultano coerenti con le peculiarità della riscossione esattoriale, nell’ambito della quale minori sono le garanzie difensive degli esecutati e degli altri creditori concorrenti, sicchè nemmeno sono condivisibili i sospetti di illegittimità costituzionale paventati dalla resistente (sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 24 Cost.).
Né può trascurarsi il fatto che i limiti di cui all’art. 76 cit. hanno soppiantato un analogo (ancorché più stringente) vincolo previsto originariamente (prima della legge cd. di riordino del sistema della riscossione), ossia l'obbligo della preventiva esecuzione mobiliare in precedenza gravante sull'agente della riscossione, la cui previsione pure era volta a tutelare anche gli interessi del debitore, oltre che quelli del concessionario e degli enti impositori.
In buona sostanza, la ratio del limite di cui all’art. 76 co. 2 cit. va rinvenuta in una sorta di tipizzazione dell’interesse ad agire in via coattiva, che il legislatore ha ritenuto di poter escludere in via generale ed astratta in presenza di determinate situazioni di fatto. Carenza di interesse che, peraltro, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma che va dedotta dal debitore ovvero, come nella specie, dai creditori in via surrogatoria, in quanto si traduce in una sorta di impignorabilità relativa dei cespiti che risultino, per così dire, incapienti.
Peraltro, proprio il riferimento ai creditori ipotecari di grado anteriore contenuto nell’art. 76 cit. induce a far ritenere che il divieto di procedere sia anche volto ad evitare pregiudizi in danno degli stessi. Anzi, se questa è la ratio della norma, ne consegue anche che lo stesso diritto di surroga di cui all’art. 51 d.P.R. n. 602/1973 non possa esercitarsi – a scapito dei crediti aventi priorità rispetto a quelli per i quali procede l’agente per la riscossione – laddove ricorrano le condizioni di cui all’art. 76 co. 2 cit..
Né può condividersi la tesi secondo cui la norma, così intesa, potrebbe paralizzare la riscossione coattiva pur in presenza di iscrizioni ipotecarie a garanzia di crediti ormai estinti, ma artatamente non cancellate, posto che il limite de quo non è – come detto – rilevabile ex officio, ma va dedotto con l’opposizione all’esecuzione, nell’ambito della quale, come accaduto nella specie, l’opponente deve comprovare l’esistenza e l’entità dei crediti privilegiati di grado potiore.
In punto di fatto, l’opponente ha dimostrato di essere creditrice di euro 40.166,41 in virtù di un mutuo fondiario (cfr. la documentazione versata in atti), di aver iscritto ipoteca per euro 52.000,00 nel 2002, ossia ben prima della trascrizione dell’avviso di vendita, di aver diritto ad essere preferita in sede di riparto rispetto ai crediti azionati dal concessionario, i quali potrebbero rimanere del tutto incapienti, sicchè ricorre ampiamente il limite di cui all’art. 76 co. 2 cit. (essendo stato fissato come prezzo base del primo incanto l’importo di euro 6.531,53).
Per le considerazioni svolte, in accoglimento dell’opposizione, va dichiarato che EQUITALIA POLIS S.P.A. (già GEST LINE S.P.A.) non ha diritto di procedere all’esecuzione esattoriale sull’immobile sito in Napoli alla via Pontenuovo n. 24 (censito nel NCEU al foglio 11, part. 482, sub. 8) nei confronti di Franco Concetta, sulla scorta delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’avviso di vendita di cui è causa.
Tenuto conto dei contrasti, specie in dottrina, sulle questioni di diritto controverse e dell’assenza di precedenti giurisprudenziali editi, si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, dichiara che EQUITALIA POLIS S.P.A. (già GEST LINE S.P.A.) non ha diritto di procedere all’esecuzione esattoriale sull’immobile sito in Napoli alla via Pontenuovo n. 24 (censito nel NCEU al foglio 11, part. 482, sub. 8) nei confronti di Franco Concetta, sulla scorta delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell’avviso di vendita di cui è causa;
2) dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso a Napoli il 20.2.2008
IL GIUDICE
dott. Leonardo Pica
Testo Integrale