Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13368 - pubb. 17/09/2015
Errore di fatto revocatorio in ordine alla valutazione di inesistenza di un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente
Appello Napoli, 10 Luglio 2015. Est. Elvira Bellantoni.
Procedimento civile - Revocazione - Errore di fatto - Caratteristiche - Errore sull'esistenza di un documento - Valutazione operata dal giudice e richiesta ex articolo 395 c.p.c.
L'errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione è quello che abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto e deve, inoltre, attenere ad un punto non controverso ed essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando, perciò, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa.
L'errore di fatto revocatorio essendo un errore di percezione risultante dagli atti e documenti di causa può configurarsi quando il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente, ma non laddove il documento, pur prodotto in giudizio, non esista materialmente tra gli atti di causa al momento della decisione (per smarrimento, sottrazione, distruzione o ritiro volontario), sicché il giudice non abbia potuto prenderlo in esame ai fini della valutazione probatoria e della decisione della controversia.
La valutazione operata dal giudice in ordine alla rituale produzione documentale non può formare oggetto di una richiesta ex art. 395 c.p.c. poiché coinvolge l'attività valutativa del giudice ed implica una decisione scardinabile solo con denuncia di un errore di giudizio; diversamente argomentando, ovvero sostenendo che l'errore in ordine alla rituale produzione di un documento sulla quale il giudice abbia espressamente motivato le ragioni della propria decisione sia un errore di fatto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., dovrebbe ammettersi che sia suscettibile di revocazione l'attività valutativa relativa a situazioni processuali. (Franco Bracciale) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Franco Bracciale
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