Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9461 - pubb. 23/09/2013

Eccezione in ordine alla veridicità della dichiarazione dell’ufficiale giudiziario notificante e onere della prova; ricorso per fallimento, credito assistito da fideiussione ed escussione dei fideiussori

Appello Napoli, 27 Agosto 2013. Pres., est. Rosamaria Venuta.


Notifiche postali – Dichiarazioni rese all’Ufficiale postale – Autenticità – Sussistenza.

Ricorso di fallimento – Credito assistito da fideiussione – Obbligo preventiva escussione garanti – Insussistenza.



Secondo consolidata giurisprudenza, nel caso in cui la notifica sia effettuata mediante consegna a persona che si trova nella casa del destinatario e dichiari di essere addetta alla casa o, comunque, incaricata dal destinatario di ricevere gli atti a lui diretti, una volta che la speciale relazione intersoggettiva – in base alla quale la legge presume che l’atto, consegnato a mani di persona diversa dal destinatario, venga portato a conoscenza di costui – sia stata attestata da una dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario e, poi, trasposta nella relazione da questi redatta, e una volta che il notificante abbia depositato in causa tale relazione di notificazione, null’altro il notificante medesimo deve fare per dimostrare l’esistenza dei presupposti di fatto che rendono la notificazione legittima, in quanto niente consente di presumere che non risponda al vero la dichiarazione raccolta dall’ufficiale giudiziario. Pertanto, la contestazione della controparte, destinataria dell’atto, in ordine alla veridicità dell’indicata dichiarazione, integra una vera e propria eccezione, per sorregger la qual, secondo i principi generali sull’onere della prova, è la stessa parte che l’ha sollevata a doverne provare il fondamento. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)

Del tutto priva di fondamento è la deduzione secondo cui, essendo i crediti di cui al ricorso assistiti da garanzia fideiussoria, il creditore per poter chiedere il fallimento avrebbe dovuto prima escutere negativamente i fideiussori, posto che nessuna disposizione impone al creditore siffatto oneroso obbligo. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò



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