Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19810 - pubb. 31/05/2018
Rimborso di finanziamenti postergati e responsabilità dell'amministratore
Tribunale Bari, 05 Febbraio 2018. Est. Pasculli.
Società a responsabilità limitata - Rimborso di finanziamenti postergati in violazione dell'art. 2467 c.c. - Responsabilità dell'amministratore
E' responsabile nei confronti dei creditori, ai sensi dell'art. 2394 c.c., l'amministratore che abbia rimborsato a sé stesso e ad altro socio finanziamenti addirittura in anticipo rispetto alla scadenza ed altresì in un momento in cui la società si trovava in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato invece ragionevole un conferimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La domanda attorea è domanda di accertamento della responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F. e dell'art. 2394 cod. civ. del convenuto S., già amministratore unico e socio della società fallita, per aver restituito a sè stesso e all'altro socio D. nel periodo dal 1.1.2008 al 31.12.2009, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2467 cod. civ. la somma di Euro 78.146,20 e conseguentemente è domanda di condanna alla restituzione a titolo di danni in favore della Curatela istante della suindicata somma di Euro 78.146,20 oltre interessi legali dal pagamento dei singoli rimborsi al saldo, il tutto con vittoria delle spese in favore dell'Erario.
Il convenuto, benchè ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito. La domanda attorea è fondata in fatto ed in diritto e va pertanto accolta. Ed invero dalla produzione documentale versata in atti (v. bilanci dal 2008 al 2011 della società relativi agli ultimi tre anni antecedenti la dichiarazione di fallimento) emerge il rimborso verso i soci di Euro 120.000,00 effettuato in violazione dell'art. 2467 cod. civ. in costanza di una debitoria di notevole entità (circa Euro 600.000,00).
In sostanza il convenuto nella qualità di amministratore della società ha effettuato un rimborso "anticipato" in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
La norma di cui all'art. 2467 cod. civ. nel fissare la regola della postergazione e/o posposizione nel grado ha lo scopo di evitare che società sottocapitalizzate operino con finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci e che il rischio correlato alla gestione priva di mezzi propri sia traslato ai creditori.
Da qui deriva il richiamo sic et simpliciter dei rimborsi effettuati nell'anno antecedente la dichiarazione di fallimento (e nel caso di specie la curatela - odierna attrice ha ottenuto decreto ingiuntivo pari all'importo di Euro 41.853, 80).
Quanto ai rimborsi residui, il comportamento dell'organo amministrativo integra l'odierna azione di responsabilità, laddove il danno risulta equivalente alla somma rimborsata, somma che è stata sottratta integralmente alla capienza e che avrebbe dovuto essere presente a beneficio delle posizioni creditorie dei terzi.
Ne consegue che il convenuto S. va condannato a corrispondere alla Curatela attrice la somma richiesta di Euro 78.146,20 a titolo di danni con gli interessi legali e/o compensativi su detto importo dai singoli rimborsi sino al soddisfo.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto, condanna il convenuto Sf. An. alla restituzione in favore della Curatela attrice della somma di Euro 78.146,20 oltre interessi legali e/o compensativi dai singoli rimborsi sino al soddisfo;
2) condanna il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore della Curatela attrice e, per essa, in favore dell'Erario, spese che si liquidano in complessivi Euro 8.030,00 per compenso oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Bari in data 18 dicembre 2017.
Depositato il 5 febbraio 2018.