Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21751 - pubb. 29/05/2019

Efficacia di giudicato del rendiconto in ordine ai relativi rapporti di natura sostanziale

Tribunale Roma, 23 Aprile 2019. Est. Romano.


Rendiconto – Giudizio – Presupposti – Rapporto di natura sostanziale – Efficacia di giudicato



Il giudizio di rendimento del conto, fondandosi sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui, deve ricollegarsi all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale. Pertanto, se il giudizio si sviluppa su tale rapporto, l’atto con cui questo viene definitivamente accertato (nel caso di specie una sentenza passata in giudicato), è idoneo ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente all'obbligo di rendiconto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritento definitivamente accertata, con l’efficacia propria del giudicato, l’esistenza di spese non documentate e il corrispondente credito, di natura risarcitoria, vantato dalla società nei confronti del liquidatore inadempiente. Tale credito, ha affermato il Tribunale, risulta, infatti, implicito nel risultato del rendimento del conto, che non può avere ad oggetto soltanto obblighi formali, ma attiene al risultato di una gestione di affari che si concretizza in un credito di una parte a favore dell’altra, come può desumersi anche dal potere affidato al giudice di disporre immediatamente il pagamento del sopravanzo che risulta dal conto, anche in caso di mancata accettazione (art. 264 comma 2 c.p.c.). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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