Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10119 - pubb. 27/02/2014

Presupposti della corresponsabilità ex art. 1227 c.c. della società concessionaria del (pubblico) servizio idrico

Tribunale Massa, 09 Dicembre 2013. Est. Tori.


Corresponsabilità ex art. 1227 c.c. della società concessionaria del servizio idrico integrato per suo inadempimento alle previsioni contenute nel regolamento di servizio idrico – Fatto colposo del creditore nell’aggravamento delle conseguenze del danno.



Relativamente alla fornitura di servizio idrico, qualora gli eccessivi consumi, imputati ad una singola utenza, siano da addebitarsi a perdite occulte insistenti nell’impianto della destinataria dell’utenza, ove la società concessionaria del servizio idrico non abbia provveduto ad effettuare le periodiche letture del contatore, previste e disciplinate dal Regolamento di Servizio Idrico Integrato, essa ha cagionato, con il proprio inadempimento, un ritardo nella scoperta della perdita stessa, perciò contribuendo ad aggravarne le conseguenze. La società concessionaria del servizio, quindi, deve ritenersi corresponsabile ex art. 1227 c.c., in pari grado con la titolare dell’utenza, nella determinazione del danno subito da quest’ultima, ed avente causa nei maggiori ed inaspettati consumi di acqua, e ciò a far data dal giorno successivo rispetto al quale si è verificato il suo inadempimento all’obbligo di provvedere alla lettura periodica (annuale). (Matteo Nerbi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Matteo Nerbi del Foro di Massa-Carrara


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