Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10630 - pubb. 19/06/2014

Grave inadempimento dell’appaltatore e risoluzione del contratto. Effetti dell'eccezione di inadempimento sollevata dal committente

Tribunale Torre Annunziata, 07 Gennaio 2014. Est. Scarpati.


Contratto di appalto – Grave inadempimento – Parzialità – Conseguenze – Risoluzione – Ammissibilità – Condizioni

Contratto di appalto – Eccezione di inadempimento sollevata committente – Compatibilità con la risoluzione – Sussiste – Effetti – Efficacia impeditiva della pretesa dell'appaltatore – Sussiste

Contratto di appalto – Richiesta di risarcimento danni – Compatibilità con la risoluzione – Sussiste – Rigetto della domanda di risoluzione – Conseguenze – Reiezione di quella di risarcimento – Non sussiste



In presenza di grave inadempimento dell’appaltatore agli obblighi nascenti a suo carico dal contratto di appalto intercorso tra le parti, e tuttavia tale inadempimento riguardi solo una parte dei lavori, precisamente quella il cui corrispettivo contrattualmente pattuito sia stato oggetto di richiesta di ingiunzione da parte del primo, il giudice di merito è chiamato a valutare il peso che l'accertato grave inadempimento ha avuto nella complessiva economia del contratto e nell’equilibrio delle controprestazioni cui le parti si sono obbligate, potendo pervenire a pronunziare la risoluzione del contratto solo ove riscontri che il vizio – conseguenza del grave inadempimento – che inficia la parte dei lavori in relazione al quale il grave inadempimento dell’appaltatore è stato accertato, renda l’opera inidonea allo svolgimento della funzione che le è propria e che i contraenti hanno voluto in relazione ad essa. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Allorquando il committente, ingiunto dall'appaltatore del pagamento del corrispettivo di una quota dei lavori appaltati, solleva l'eccezione ex art. 1460 c.c., la stessa, oltre a doversi ritenere validamente sollevata anche in presenza di una contestuale domanda di risoluzione, si rivela pienamente ammissibile anche nel caso in cui l'inadempimento contestato all'appaltatore risulti solo parziale, in quanto essa rinviene il proprio fondamento nel rapporto sinallagmatico che intercorre tra le contrapposte prestazioni; a tanto consegue che, nel caso in cui l'inadempimento dell'appaltatore riguardi solo una parte dei lavori pattuiti, legittimamente il committente potrà rifiutarsi, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, di eseguire la propria controprestazione corrispondente, sospendendo il pagamento del corrispettivo per la quota di lavori in relazione al quale risulti accertato l'inadempimento dell'appaltatore, di guisa che l'accoglimento di tale eccezione comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Il risarcimento del danno causato da vizi dell’opera appaltata, che abitualmente si concretizza nel rimborso, in favore del committente, delle spese che questi ha dovuto affrontare per fare fronte, tramite l'intervento di soggetti terzi, alle opere di ripristino occorrenti per rimediare all'inadempimento dell'appaltatore ai suoi obblighi contrattuali, rappresenta uno strumento rimediale non solo alternativo, quanto anche in possesso di piena autonomia rispetto alle diverse forme di tutela, quali la riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto, che l'art. 1668 c.c. mette a disposizione del committente; pertanto, nel caso di contestuale proposizione delle due diverse domande, la reiezione di quest’ultima non determina il venire meno del presupposto per l'accoglimento di quella risarcitoria in quanto la stessa, fondandosi su presupposti diversi - quali un inadempimento del debitore che, pur se non tale da giustificare la risoluzione del contratto, abbia comunque provocato un danno – va esaminata dal giudice in modo autonomo rispetto a quella di risoluzione. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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