Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11334 - pubb. 08/10/2014

Sulla riconciliazione dei coniugi

Cassazione civile, sez. I, 17 Settembre 2014, n. 19535. Est. Acierno.


Riconciliazione dei coniugi – Coabitazione – Sufficienza – Esclusione – Eccezione di riconciliazione – Rilevabilità



L’accertamento delle condizioni di fatto idonee a determinare l'insussistenza della situazione descritta nell'art. 151, primo comma, cod. civ. costituisce un'indagine di merito sottratta al sindacato della Corte di Cassazione (Cass. 4748 del 1999). Peraltro, ai fini della riconciliazione non è sufficiente la mera coabitazione, ma è necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti materiale e spirituale che costituisce il nucleo del vincolo coniugale (Cass. 19497 del 2005).
L'art. 154 cod. civ. stabilisce che la riconciliazione determina l'abbandono della domanda di separazione personale. Il successivo art. 157 cod. civ. ne regola gli effetti successivamente alla sentenza con la quale è stata dichiarata la separazione personale. In nessuna delle due norme la riconciliazione può essere ricondotta ad un fatto impeditivo, qualificabile come eccezione in senso stretto, trattandosi della sopravvenienza di una nuova condizione da accertarsi officiosamente dal giudice ancorché sulla base delle deduzioni e allegazioni delle parti. Il regime giuridico è nettamente diverso nel giudizio di divorzio in quanto l'art. 3, comma quinto così come sostituito dalla l. 74 del 1987, stabilisce espressamente che l'interruzione della separazione, in quanto fatto specificamente impeditivo alla realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione, deve essere eccepita dalla parte convenuta. Ne consegue, limitatamente a questa ipotesi, l'improponibilità per la prima volta in appello dell'eccezione (Cass. 23510 del 2010). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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