Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11446 - pubb. 27/10/2014

Termine di efficacia e condizione: differenze, rapporti e reciproca esclusione

Tribunale Lecce, 08 Ottobre 2014. Est. Rossana Giannaccari.


Termine di efficacia e condizione – Differenze – Rapporti – Reciproca esclusione – Non configurabilità

Termine essenziale – Implicito – Configurabilità – Limiti



Per quanto l’ “incertezza” rappresenti criterio distintivo della condizione rispetto al termine, presupponendo la seconda un avvenimento futuro ed incerto (è incertus l’an, mentre può essere incertus o certus il quando), e caratterizzandosi, invece, il primo per un evento certus nell'an (e indifferentemente, certus o incertus nel quando), il rapporto tra condizione e termine non è sempre di reciproca esclusione, perchè le parti, nell’esercizio della loro autonomia, possono apporre un termine alla condizione sotto il profilo dell'avveramento, delimitando temporalmente l’intervallo temporale entro il quale la condizione può utilmente avverarsi. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)

Il termine per l'adempimento puo' essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine, da condurre alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo; a tal fine essendo, di per sé, irrilevante l'uso dell'espressione "entro e non oltre" se, al contempo, non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)


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