Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11501 - pubb. 10/01/2014

Contratto preliminare di compravendita, pendenza di giudizio ex articolo 2932 c.c. e facoltà di scioglimento del curatore

Cassazione civile, sez. I, 07 Gennaio 2008, n. 33. Est. Del Core.


Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Vendita - Non eseguita - Contratto preliminare di compravendita - Facoltà di recesso del curatore - Limiti temporali - Esecuzione volontaria o passaggio in giudicato di sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Natura giuridica - Diritto potestativo di carattere sostanziale - Esercizio in grado di appello nel relativo giudizio - Atto del procuratore alle liti - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento



La facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72, quarto comma, legge fall., può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., resa in difetto di adempimento del preliminare, e dunque anche nel giudizio di appello; il limite alla proponibilità delle eccezioni in senso proprio, previsto dall'art. 345 cod. proc. civ., non assume infatti rilevanza rispetto al compimento del predetto atto, il quale costituisce esercizio di un diritto potestativo di carattere sostanziale e manifestazione di una scelta discrezionale spettante al curatore, che opera direttamente sul contratto e può essere effettuata mediante dichiarazione nella comparsa di costituzione o in altro scritto difensivo, come la comparsa conclusionale o atto del procuratore, anche non sottoscritto dal curatore e la cui sussistenza è rilevabile d'ufficio ai fini della decisione. (massima ufficiale)


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