Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12207 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Alessandria, 21 Febbraio 2015. .


Illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi – Art. 7 Delibera CICR del 9 febbraio 2000 – Condizioni peggiorative rispetto alla normativa previgente – Specifica negoziazione dell’anatocismo



La nuova disciplina dell’anatocismo delinea per il correntista un trattamento giuridico deteriore rispetto a quello previgente incardinato sul solo art. 1283 cod. civ. infatti mentre nel quadro normativo previgente era bandita qualsivoglia forma di anatocismo nel nuovo quadro normativo l’anatocismo è ammesso alla blanda condizione dell’osservanza dell’identico periodo di capitalizzazione degli interessi. Ne discende, che alla stregua dello stesso articolo 7 citato la banca – in relazione ai rapporti pregressi – per poter procedere alla capitalizzazione degli interessi passivi maturati a credito del correntista, necessita della “preventiva approvazione” del cliente non essendo all’uopo sufficiente una semplice comunicazione unilaterale.
Ne consegue la radicale illegittimità dell’anatocismo addebitato anche per il periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR fino alla chiusura del conto con la conseguenza che gli interessi anatocistici addebitati dalla banca vanno esclusi per tutta la durata del rapporto. (Mirko Parentini) (riproduzione riservata)