Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12281 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 19 Gennaio 2015. .


Audizione del minore – Capacità di discernimento – Accertamento – Presunzione – Frequenza della scuola – Sussiste



L’audizione del minore infradodicenne presuppone (anche) che lo stesso sia capace di discernimento in relazione alla sua età ed al grado di maturità. Il riscontro di tale capacità è devoluto al libero e prudente apprezzamento del giudice e non necessita di specifico accertamento positivo d’indole tecnica specialistica, anticipato rispetto al tempo dell’audizione. Tale capacità, peraltro, non può essere esclusa con mero riferimento al dato anagrafico del minore, se esso non sia di per sé solo univocamente indicativo in tale senso, mentre può presumersi in genere ricorrente, anche considerati temi e funzione dell’audizione, quando si tratti di minori per età soggetti ad obblighi scolastici e, quindi, normalmente in grado di comprendere l’oggetto del loro ascolto e di esprimersi consapevolmente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)