Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1230 - pubb. 17/05/2008

Spa a capitale pubblico, impugnazione di delibera e giurisdizione

Tribunale Mantova, 14 Febbraio 2008. Est. Alessandra Venturini.


Società per azioni a capitale pubblico – Impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione – Natura di atto autoritativo comportante la lesione di interessi legittimi – Esclusione – Giurisdizione del giudice amministrativo – Esclusione.

Società per azioni – Delibera avente ad oggetto l’annotazione sul libro soci del trasferimento di azioni – Competenza del consiglio di amministrazione – Sussistenza.



La delibera del consiglio di amministrazione di una società per azioni a capitale pubblico con la quale viene rifiutata l’iscrizione nel libro soci del trasferimento di azioni da un socio della stessa ad un terzo nonché quella assembleare di approvazione del bilancio non sono espressione di atti autoritativi della p.a. o di enti concessionari incidenti sulla posizione soggettiva di terzi, comportanti quindi la lesione di interessi legittimi, e non attengono all’esercizio discrezionale di un pubblico potere, sicché deve escludersi che la controversia avente ad oggetto la validità di tali atti appartenga alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione di società per azioni relativa all’annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni (nel caso di specie di rifiuto e revoca dell’annotazione già eseguita) non esula dalle competenze di tale organo e non ha un oggetto né impossibile né illecito conseguendone che l’azione volta a farne dichiarare l’illegittimità deve essere proposta entro il termine stabilito dall’art 2377 c.c.. (Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)



omissis 

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4.08.2000 il C. e Alfa spa convenivano in giudizio BETA * spa, proponendo impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione di BETA in data 21.02.2000 e della delibera assembleare 5-6 maggio 2000 con cui era stato approvato il bilancio dell’anno precedente.

Gli attori esponevano che il C. con scrittura privata autenticata in data 18.05.1999 aveva trasferito a Alfa spa, a titolo gratuito, il 13,7554% del capitale sociale di BETA spa (137.554 azioni), mantenendo la titolarità di 1000 azioni, pari allo 0,1% del capitale sociale BETA (società per azioni, risultante dalla trasformazione del Consorzio **, come deciso dall’assemblea straordinaria del consorzio in data 23 marzo 1995, ed avente ad oggetto la raccolta, il recupero, la trasformazione, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti); il trasferimento delle azioni era stato posto in essere a seguito di conforme deliberazione del Consiglio Comunale di *** n. 176 del 18/12/98, avverso la quale BETA spa aveva proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Brescia, con richiesta di sospensione (rigettata con ordinanza n. 301 del 30 aprile 1999), giudizio ancora pendente nel merito.

Alfa spa (società sorta per trasformazione dell’Azienda Servizi Municipalizzati di *** – Azienda Speciale del C., come da deliberazione del Consiglio comunale di *** n. 201 del 14.12.1997, e della quale, all’epoca del trasferimento delle azioni BETA spa, il C. era unico azionista) con propria nota del 22 giugno 1999 aveva chiesto al C. la consegna delle azioni cedute e a BETA spa l’annotazione nel libro soci della società; con atto dell’11 agosto 1999 BETA aveva comunicato al C. e a Alfa spa di aver provveduto ad effettuare le annotazioni sul libro soci conseguenti al trasferimento delle azioni dal primo alla seconda, e quindi a sostituire il certificato azionario intestato al C. e ad emettere il certificato n. 72, intestato a Alfa spa, certificato inviato in allegato a comunicazione del 20.09.99.

Del tutto improvvisamente ed inaspettatamente, allegava parte attrice, con nota del 24 febbraio 2000, BETA aveva però comunicato che il suo consiglio di amministrazione, in data 21.02.2000, con propria deliberazione, aveva dichiarato “l’inefficacia della cessione azionaria disposta dal C. in favore di Alfa. Le motivazioni che sono alla base del provvedimento adottato discendono dalla violazione delle norme statutarie. A seguito del provvedimento assunto, che si allega in estratto, risultano inefficaci le annotazioni eseguite sul Libro Soci e comunicate con nota n. 2980 del 11.08.99. Si provvede, pertanto, al ripristino delle originarie iscrizioni con cancellazione dal Libro Soci di Alfa Spa, per la quale il relativo certificato già rilasciato risulta nullo.”

Avverso tale decisione sia Alfa spa che il C. avevano proposto distinti ricorsi giurisdizionali avanti il TAR di Brescia, ancora in attesa di decisione nel merito; contestualmente Alfa spa aveva avanzato avanti questo Tribunale ricorso ex art. 700 c.p.c., chiedendo la sospensione della determinazione assunta dal c.d.A. di BETA e richiedendo l’adozione “di ogni provvedimento ritenuto utile, necessario od opportuno per assicurare a Alfa l’esercizio dei diritti derivanti dalla sua qualità di socio in BETA”; quest’ultimo giudizio si era concluso con ordinanza in data 24 giugno 2000, con cui il Tribunale adito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia rientrante nella competenza giurisdizionale del giudice amministrativo; anziché proporre gravame avverso tale decisione, Alfa aveva ritenuto opportuno avanzare domanda di sospensione nel ricorso pendente avanti al TAR di Brescia, che, a propria volta, con ordinanza 28 luglio 2000, aveva rigettato l’istanza di sospensione “ritenuto che sussiste il difetto d giurisdizione …”, come sostenuto in quel giudizio dalla resistente BETA spa.

In questa sede gli attori riproponevano quindi le difese già svolte in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c., richiamando a conforto la giurisprudenza della Suprema Corte che ammette l’impugnazione delle delibere consigliari lesive dei diritti soggettivi dei singoli soci e rilevando come nel caso l’atto impugnato abbia impedito a Alfa di esercitare i diritti sociali derivanti dalla cessione delle azioni da parte del C., cessione sulla quale il c.d.A. di Beta non poteva esercitare alcuna ingerenza e che, a maggior ragione, non poteva dichiarare inefficace.

Pur riconoscendo che l’art. 6 dello statuto prevede il diritto di prelazione degli altri soci e, in subordine della stessa società, per l’ipotesi di trasferimento di azioni, nonché l’eventuale gradimento su altri acquirenti, gli attori allegavano che il diritto di prelazione doveva ritenersi insussistente nel caso, essendo avvenuto il trasferimento a titolo gratuito, ed eccepivano il contrasto del patto parasociale, limitatamente al previsto “gradimento”, con il disposto dell’art. 22 l. 281/85,

Allegavano quindi gli attori l’intervenuta violazione, da parte della delibera impugnata, non solo delle norme statutarie, ma anche di norme imperative e l’illiceità dell’oggetto della stessa, chiedendo declaratoria di nullità e/o inesistenza o invalidità dell’atto e il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in separata sede.

Con lo stesso atto parte attrice chiedeva declaratoria di nullità o annullabilità della deliberazione dell’assemblea dei soci BETA in data 5-6 maggio 2000, con cui era stato approvato il bilancio relativo all’esercizio 1999, per mancata comunicazione a Alfa spa della convocazione dell’assemblea, per mancato deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni antecedenti l’assemblea e per mancata rispondenza del bilancio approvato ai precetti di chiarezza e precisione, in particolare in relazione alla voce “fondo per la gestione post mortem delle discariche”, limitato alla sola somma di £ 5.800.000.000, notoriamente insufficiente per assolvere alle prescrizioni normative nazionali ed europee.

Con comparsa depositata all’udienza del 5/12/2000 si costituiva BETA spa, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, come già rilevato in sede cautelare; pur essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98 (su cui si fondava l’ordinanza emessa ante causam in data 24.06.2000), il vuoto normativo venutosi così a creare era stato prontamente colmato con la l. 205/2000, che, riscrivendo l’art. 33 citato, aveva devoluto alla giurisdizione amministrativa tutte le controversie “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, fra le quali doveva ricomprendersi, secondo l’assunto della convenuta, anche la presente causa, gestendo BETA spa un pubblico servizio; la devoluzione alla giurisdizione amministrativa della controversia doveva inoltre riconoscersi in quanto causa relativa alla scelta del socio privato (quale Alfa spa) da parte di società costituita ai sensi dell’art. 22 lett. e) l. 142/90, scelta sottoposta a procedure di evidenza pubblica. La convenuta sottolineava che l’eccezione riguardava entrambe le domande fatte valere dagli attori, traendo anche l’impugnazione della delibera assembleare la propria ragion d’essere dall’impugnazione della delibera consigliare.

Ribadendo, come già esposto dagli attori, che sia la delibera di trasferimento delle azioni a Alfa spa, adottata dal C., che la delibera del c.d.a. di BETA spa erano già state impugnate avanti il TAR di Brescia, parte convenuta chiedeva, sempre in via preliminare, la sospensione del presente procedimento, ex art. 295 c.p.c.

Con esclusivo riguardo all’impugnazione della delibera 21.02.2000 del c.d.a. di BETA, la convenuta eccepiva la tardività del mezzo di gravame, dovendosi eventualmente applicare, in via analogica, gli artt. 2377 e ss. c.c. e dovendo l’impugnazione, non essendo stati allegati motivi comportanti la nullità dell’atto, essere proposta nel termine di tre mesi.

Nel merito parte convenuta allegava l’assoluta infondatezza delle censure svolte dagli attori in relazione ad entrambe le delibere impugnate, chiedendo il rigetto delle domande proposte.

Esperiti gli adempimenti preliminari e concessi termini ex art. 183, V° c. c.p.c., e art. 184 c.p.c., il Giudice, concessi vari rinvii per pendenza di trattative fra le parti, con ordinanza 9.02.2004 ammetteva le prove testimoniali richieste da parte convenuta, ed ordinava a quest’ultima l’esibizione in giudizio della deliberazione dell’assemblea in data 5-6/5/00 e dell’ordine del giorno relativo.

All’esito dell’istruttoria orale, con ordinanza 7.01.05 disponeva CTU volta a verificare l’attendibilità delle partite di bilancio per l’esercizio dell’anno 1999 di BETA spa, con particolare riferimento alla voce relativa all’onere per gestione post mortem delle discariche.

Assegnato incarico al CTU nominato, e successivamente autorizzato lo stesso ad avvalersi di collaboratori con competenze tecniche specifiche, l’elaborato peritale veniva quindi depositato in data 18.05.2006.

Esaurita l’istruttoria, all’udienza del 25.09.2007, avanti il nuovo giudice relatore designato, venivano quindi precisate dalle parti le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e la causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.

 

Motivi

L’eccezione di difetto di giurisdizione

L’eccezione sollevata in via preliminare da parte convenuta, di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per essere la materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, è infondata e deve essere rigettata.

Richiamato il disposto dell’art. 5 c.p.c., a norma del quale “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della domanda”, va infatti rilevato che correttamente in sede di ricorso ex art. 700 c.p.c. il giudice ordinario aveva declinato la propria giurisdizione, prevedendo l’art. 33 del D.Lgs. n. 80/98, allora in vigore (l’ordinanza è stata emessa il 24.06.2000), la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese, in particolare le controversie “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi - e - tra le amministrazioni pubbliche e i soci di società miste e quelle riguardanti la scelta dei soci” (art. 33 citato, comma 2 lett. b) e c)); come noto tale norma è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale n. 292 del 17.07.2000; l’atto di citazione con cui è stata promossa la presente causa è stato notificato in data 4.08.2000, momento in cui non sussisteva quindi, per effetto della dichiarata incostituzionalità dell’art. 33 D.Lgs. n. 80/98, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invocata da parte convenuta.

A nulla rileva, ai fini della decisione, la sostituzione di tale norma, effettuata dal legislatore con l. 21 luglio 2000 n. 205, che all’art. 7 ha introdotto una nuova formulazione dell’art. 33 D.Lgv. n. 80/98 (per altro oggetto di successiva pronuncia di illegittimità costituzionale, sentenza Corte Cost. n. 204/2004), essendo quest’ultima entrata in vigore il 10.08.2000, successivamente all’instaurazione del presente giudizio.

Deve quindi verificarsi unicamente se la controversia rientri o meno nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ipotesi che, ad avviso del Collegio non ricorre nel caso in esame.

L’oggetto della presente decisione è infatti costituito, alla luce delle domande proposte, unicamente dalla invalidità o meno, rispettivamente, della delibera del C.d.A. di BETA spa, con cui l’organo sociale ha sostanzialmente rifiutato l’iscrizione nel libro dei soci dell’avvenuto trasferimento di azioni dal C. a Alfa spa, e della delibera assembleare con cui è stato approvato il bilancio relativo all’esercizio 1999.

Poiché tali atti, emessi dagli organi sociali di una società per azioni, non sono espressione di atti autoritativi della p.a. o di enti concessionari incidenti sulla posizione soggettiva di terzi, comportanti quindi la lesione di interessi legittimi, né attengono all’esercizio discrezionale di un pubblico potere, deve escludersi che la controversia debba attribuirsi alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Rientra infatti nella giurisdizione del giudice ordinario ogni ipotesi, come quella in esame, in cui l’oggetto della causa, indipendentemente dalla veste pubblica o privata dei soggetti coinvolti, attenga ad un rapporto privatistico, quale è quello fra soci e organi sociali di una società per azioni.

L’eccezione di tardività dell’impugnazione della delibera 21.02.2000 del c.d.A. di BETA spa

Con lettera del 24.02.2000 (doc. 7 parte attrice) BETA spa ha comunicato al C. e a Alfa spa che il “Consiglio di Amministrazione in data 21.02.2000 con propria deliberazione ha dichiarato l’inefficacia della cessione azionaria disposta dal C. in favore di Alfa spa. Le motivazioni che sono alla base del provvedimento adottato discendono dalla violazione di norme statutarie. A seguito del provvedimento assunto, che si allega in estratto, risultano inefficaci le annotazioni eseguite sul Libro Soci con nota n. 2980 del 11.08.99. Si provvede pertanto al ripristino delle originarie iscrizioni con cancellazione dal libro Soci di Alfa spa per le quali il relativo certificato già rilasciato risulta nullo”.

Nessuna delle parti ha prodotto in causa la delibera del C.d.A. 21.02.2000, né l’estratto allegato alla comunicazione sopra riportata, dalla quale si evince unicamente che la decisione sarebbe stata adottata in quanto l’intervenuto trasferimento di azioni dal C. a Alfa spa, a titolo gratuito, effettuato con scrittura privata autenticata in data 18.05.99 (doc. 2, prodotto da parte convenuta) sarebbe stato ritenuto in contrasto con le norme statutarie dell’ente.

Gli attori hanno sostenuto che tale deliberazione è affetta da nullità ascrivibile alle previsioni dell’art. 2379 c.c., perché contraria a norme imperative ed avente oggetto illecito, in quanto il Consiglio avrebbe assunto una determinazione del tutto estranea alle sue prerogative, arrogandosi il potere di dichiarare inefficace la deliberazione del C. di cessione delle azioni a Alfa, violando l’obbligo di effettuare la annotazione del trasferimento nel libro dei soci (atto certificativo e meramente esecutivo) e così impedendo a Alfa di esercitare i diritti discendenti dalla sua posizione di socio, sulla base di presupposti errati, non essendosi verificata nel caso alcuna violazione di norme statutarie.

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare (non essendo stata prodotta la delibera in oggetto, e quindi sulla base delle sole allegazioni concordi delle parti), risulta che il Consiglio avrebbe rilevato la violazione degli art. 5 e 6 dello Statuto, il primo dei quali prevede che possano entrare a far parte della società (a totale capitale pubblico al momento della sua costituzione), privati, aziende pubbliche o private ed altri Enti Pubblici, stabilendo che “in questa ipotesi sarà comunque riservata agli enti pubblici territoriali la titolarità di almeno il 51% delle azioni”, il secondo prevede invece il diritto di prelazione in capo ai soci ed alla stessa società (o la facoltà, in alternativa, per quest’ultima, di “indicare gli enti di suo gradimento disposti all’acquisto”), per l’ipotesi di cessione di azioni da parte di un socio.

Gli attori hanno qui sostenuto che l’art. 5 deve interpretarsi nel senso che gli Enti territoriali, nel loro complesso, devono mantenere il 51% delle azioni, percentuale non modificata dalla cessione delle azioni dal C. a Alfa; che il diritto di prelazione degli altri soci e della società non sussisteva a fronte di un trasferimento a titolo gratuito, e che la clausola statutaria che subordina al mero “gradimento” degli organi sociali gli effetti del trasferimento delle azioni deve ritenersi illecita in quanto contraria al disposto dell’art. 22 della l. 281/85.

Risulta evidente, da quanto riportato, che la deliberazione del C.d.A di BETA non ha oggetto né impossibile, né illecito.

In particolare non può ritenersi che la deliberazione relativa all’annotazione nel libro dei soci del trasferimento di azioni (qui di rifiuto, e revoca dell’annotazione già eseguita) esuli dalle competenze dell’organo sociale, rientrando anzi espressamente nei compiti del Consiglio la gestione della società e prevedendo l’art. 2022 c.c. che “le annotazioni nel registro e sul titolo sono fatte a cura e sotto la responsabilità dell’ente”.

Né la censura può ritenersi fondata se riferita, come sembra, alla luce delle difese degli attori sul punto, al fatto che il C.d.A. non abbia il potere di sindacare la validità dell’atto di trasferimento e di dichiararne l’inefficacia.

E’ chiaro infatti che nonostante la terminologia utilizzata (il C.d.A. avrebbe dichiarato “l’inefficacia della cessione azionaria disposta dal C. in favore di Alfa”) l’inefficacia non può che riferirsi all’opponibilità di tale atto alla società e non alla validità, in sé, dell’accordo contrattuale con cui è stato realizzato il trasferimento di proprietà delle azioni; è ovvio quindi che la delibera del c.d.A. nessun valore può avere nei rapporti tra cedente e cessionaria.

Sarebbe quindi compito di questo Tribunale verificare unicamente la legittimità o meno del rifiuto (revoca) dell’annotazione dell’avvenuto trasferimento di proprietà delle azioni, sulla base della conformità o meno dell’interpretazione data dal Consiglio, nella sua delibera, qui impugnata, alle norme statutarie ed alle norme di legge in materia, ma tale esame è impedito dall’eccepita tardività dell’azione svolta, rientrando i motivi di invalidità fatti valere non nella previsione dell’art. 2379 c.c., ma dell’art. 2377 c.c. (applicabili entrambi, per analogia, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, anche all’impugnazione delle delibere consigliari, qualora sia prospettata la lesione del diritto del socio), a norma del quale “le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate … entro tre mesi dalla deliberazione”.

Risalendo la delibera alla data del 21.02.2000 (comunicata con lettera del 24.02.2000) ed essendo stato l’atto di citazione notificato il 4.08.2000, oltre i tre mesi previsti dalla norma, l’eccezione sollevata sul punto dalla convenuta risulta quindi fondata e deve essere accolta.

L’impugnazione della delibera 5-6 maggio 2000

Discende da quanto sopra statuito il rigetto del primo motivo di impugnazione della delibera sopra indicata, fondato sulla mancata comunicazione a Alfa spa della convocazione dell’assemblea.

Poiché le formalità previste dall’art. 2022 (c.d. “transfert”) sono necessarie per l’acquisto della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, a fronte della revoca dell’iscrizione nel libro dei soci di Alfa spa, la mancata convocazione di quest’ultima all’assemblea dei soci non comporta invalidità della delibera, prevedendo l’art. 2370 c.c. che “possono intervenire all’assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea”.

Nel merito, risultano infondati anche gli ulteriori motivi di impugnazione, fatti valere dal C..

L’istruttoria orale svolta ha dimostrato, diversamente da quanto sostenuto dal socio attore, che il bilancio è stato regolarmente depositato presso la sede della società nei quindici giorni antecedenti la assemblea che lo ha approvato.

In tal senso hanno infatti riferito i testi assunti, G.B., segretario e dipendente BETA spa, ed E.Z., già sindaco di BETA (v. verbale relativo).

Da ultimo parte attrice ha contestato la mancata rispondenza del bilancio approvato ai precetti di chiarezza e precisione di cui all’art. 2423 c.c., lamentando, in particolare, che la determinazione in £ 5.800.000.000 della posta relativa al “fondo per la gestione post mortem delle discariche” sarebbe “notoriamente insufficiente” e denunciando che la costituzione di un fondo per l’acquisto di azioni proprie costituirebbe una sorta di “delega in bianco”, in violazione del disposto del secondo comma dell’art. 2357 c.c.

In ordine a quest’ultima censura deve rilevarsi che il solo accantonamento di utili, costituiti in fondo per l’eventuale futuro acquisto di azioni proprie non può ritenersi in alcun modo “delega in bianco” all’effettivo acquisto, non deliberato dall’assemblea, e che pertanto nessuna violazione dell’art. 2357 c.c. può ravvisarsi in tale scelta; la norma invocata troverà infatti applicazione se e quando l’assemblea dei soci deciderà di procedere a tale utilizzo degli utili disponibili e distribuibili.

Pur essendo state le doglianze dagli attori circoscritte agli aspetti sopra indicati, in sede di conferimento dell’incarico al CTU la difesa degli stessi ha richiesto espressamente che l’esame venisse svolto in relazione all’attendibilità di tutte le partite di bilancio.

Il quesito posto al CTU è stato quindi formulato in tal senso, “con particolare riferimento alla voce relativa all’onere per la gestione post mortem delle discariche”.

Il Ctu nominato, dott. B.G. ha concluso la propria perizia, dopo aver esaminato i documenti disponibili, affermando di potersi “esprimere positivamente sull’attendibilità delle partite del bilancio BETA spa dell’esercizio 1999”.

In relazione alla voce relativa all’onere per la gestione post mortem delle discariche il CTU si è avvalso della collaborazione dell’ing. C.B., il quale, effettuati a propria volta i necessari accertamenti, ha determinato in £ 8.433.731.097 gli oneri che potevano essere previsti a tale scopo alla fine dell’anno 1999, con una differenza, rispetto a quanto previsto nel bilancio BETA per tale voce, di £ 2.633.731.097.

Non ritiene il Collegio che tale differenza possa costituire, sotto il profilo dei requisiti della necessaria chiarezza e precisione che il bilancio deve presentare, motivo di invalidità dello stesso.

Come sostenuto dalla convenuta, infatti, nel caso si tratta di un valore solo stimato, in vista degli oneri presumibili da sostenere in futuro per la gestione post mortem di tre discariche (*****), determinato sulla base di perizie affidate da BETA spa ad un tecnico di propria fiducia (ing. **), redatte sulla base delle spese presumibili e tenuto conto delle spese effettivamente sostenute negli anni già trascorsi; trattandosi di passività potenziali, certe nel loro manifestarsi, ma aleatorie nella loro quantificazione, ai fini della regolarità del bilancio ciò che può richiedersi è quindi una stima supportata da sufficiente ragionevolezza.

Mentre il consulente del CTU ha utilizzato, ai fini della stima, tutti i dati oggettivi disponibili sino al 2005 (ad esempio per i costi relativi alla produzione di percolato e biogas delle discariche), il perito incaricato all’epoca da BETA aveva invece potuto utilizzare i dati oggettivi rilevati sino al 1999.

La voce nei vari bilanci veniva peraltro via via adeguata, a seconda dei costi già sostenuti e prevedibili, di anno in anno, come risulta dalla documentazione in atti.

Deve quindi concludersi per la conformità del bilancio relativo all’esercizio 1999 ai precetti di legge.

Quanto accertato comporta il rigetto di tutte le domande formulate dagli attori, con conseguente condanna degli stessi alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla convenuta nel presente giudizio, tenuto conto dell’attività svolta (non essendo liquidabili in questa sede le spese, del pari richieste nella nota relativa, afferenti al procedimento ex art. 700 c.p.c. svolto ante causam e conclusosi con pronuncia di difetto di giurisdizione).

Vanno infine poste in via definitiva a carico del C., soccombente sul punto, le spese di CTU.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

Dichiara tardiva ed inammissibile l’impugnazione della deliberarazione del Consiglio di Amministrazione BETA spa del 21.02.2000, proposta dagli attori, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento danni;

rigetta l’impugnazione proposta dagli attori avverso la deliberazione dell’assemblea dei soci BETA spa in data 5-6 maggio 2000;

pone in via definitiva a carico del C. le spese di CTU;

dichiara tenuti e condanna gli attori in via solidale fra loro alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte convenuta, che liquida in complessivi € 6.256,72 (di cui € 256,72 per spese, € 2.000,00 per diritti, € 4.000,00 per onorari) oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Cosi' deciso in data 14/02/2008 nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda del Tribunale di Mantova.


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