Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12360 - pubb. 02/04/2015

Azione revocatoria ordinaria di negozio costitutivo di fondo patrimoniale

Tribunale Tempio Pausania, 20 Novembre 2014. Est. Paola Ferrari Bravo.


Negozio costitutivo di fondo patrimoniale - E' atto a titolo gratuito anche quando proviene da entrambi i coniugi - Esercizio azione revocatoria ordinaria - Ammissibile

Azione revocatoria ordinaria - Esistenza di altri coobbligati in solido - Irrilevanza

Azione revocatoria ordinaria contro socio solidalmente responsabile -  Beneficio preventiva escussione patrimonio sociale - Non osta



Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che, solo perché tale, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. (Carmela Ruggeri) (riproduzione riservata)

E’ irrilevante al fine dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria la circostanza che sussistano altri coobbligati in solido e/o che sussista il beneficio della preventiva escussione.
 Al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 c. c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, sì da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, mentre non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi; pertanto, in ipotesi di solidarietà passiva, il suddetto eventus damni va riscontrato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati. (Carmela Ruggeri) (riproduzione riservata)

L’azione revocatoria ordinaria non ha natura di azione esecutiva e non ha alcuna efficacia restitutoria ma consente solo di rendere inopponibile al creditore gli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore; l’utile esperimento della stessa nei confronti del socio solidalmente e illimitatamente responsabile di una snc non è, pertanto, ostacolato dal beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale rispetto a quello dei singoli soci che non può essere invocato in quanto opera sul piano prettamente esecutivo. (Carmela Ruggeri) (riproduzione riservata)


Segnalazione di Carmela Ruggeri, Avvocato
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