Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13029 - pubb. 13/07/2015

Il credito deve essere ammesso al passivo per intero, anche nel caso in cui, dopo il fallimento, il creditore abbia ricevuto un pagamento parziale da altro coobbligato

Cassazione civile, sez. VI, 27 Maggio 2014, n. 11811. Est. Magda Cristiano.


Fallimento - Effetti - Per i creditori - Creditore di coobbligati solidali - Insinuazione al passivo del coobbligato in solido del fallito - Diritto a partecipare al concorso per l'intero credito - Sussistenza - Fattispecie in tema di erronea apposizione di riserva atipica

Fallimento - Accertamento del passivo - Formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto e dell'ipoteca giudiziale - Esclusione - Fondamento



Il creditore ha diritto di concorrere nel fallimento del coobbligato fallito per l'intero debito per capitale e accessori sino all'integrale pagamento, anche nel caso in cui, in data successiva al fallimento, abbia ricevuto un pagamento parziale da un altro coobbligato. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, respingendo l'opposizione allo stato passivo, aveva confermato l'ammissione del credito del coobbligato al passivo del fallimento «con riserva di detrazione di quanto eventualmente ricavato sui beni del terzo garante responsabile in solido»). (massima ufficiale)

Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell'opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell'ipoteca giudiziale iscritta in ragione della sua provvisoria esecutività. Né può trovare applicazione l'art. 653 cod. proc. civ., norma che si giustifica unicamente nell'ambito di un procedimento monitorio ormai divenuto inefficace. (massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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