Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13593 - pubb. 02/11/2015
Il divieto di azioni esecutive contro il debitore in concordato preventivo vale anche per le esecuzioni per rilascio
Tribunale Milano, 17 Luglio 2015. Est. Francesca Romana Bisegna.
Concordato preventivo – Nozione di “patrimonio del debitore” – Leasing immobiliare – Esecuzione per rilascio – Divieto di azioni esecutive e cautelari – Applicabilità
Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive contro il debitore che abbia depositato domanda di concordato preventivo vale anche per l’esecuzione per rilascio di immobile concesso in leasing, perché l’art. 168 L.F. non prevede distinzioni in ordine al tipo ed all’oggetto dell’azione esecutiva instaurata, quindi ogni azione esecutiva è idonea ad incidere sul patrimonio del debitore che insta per il concordato. (Nicola Traverso) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
Segnalazione dell'Avv. Nicola Traverso – Studio Legale Arnaldi Caimmi & Associati - www.slacc.it
Concordato preventivo, divieto di esecuzioni e nozione di “patrimonio del debitore” ai sensi dell’art. 168 l.f.: commento alle ordinanze del tribunale di Milano del 17/7/15 e 19/8/15 - di Nicola Traverso
Sommario: 1. Le ordinanze del Tribunale di Milano del 17/7/2015 e 19/8/2015. - 2. La vicenda che ha dato origine alla controversia e lo svolgimento del processo. - 3. Concordato preventivo, divieto di esecuzioni, nozione di “patrimonio del debitore”. - 4. La sospensione dell’esecuzione per rilascio. - 5. Conclusioni.
1. Con ordinanza depositata il 19/8/2015 il Tribunale di Milano ha confermato integralmente in sede di reclamo ex art. 669-terdecies cpc l’ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 17/7/2015 in sede di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc .
In particolare, il secondo provvedimento ha confermato la sospensione dell’esecuzione per rilascio di un immobile concesso in leasing dal creditore procedente al debitore/utilizzatore, che prima dell’esecuzione aveva depositato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 168 L.F.
La prima ordinanza di luglio contiene due capi: uno riguarda la provvisoria esecutività della sentenza di condanna al rilascio conseguente all’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contatto di locazione finanziaria intercorso tra le parti; il secondo attiene al secondo motivo per cui il debitore ha fatto opposizione all’esecuzione.
E’ proprio questo secondo capo dell’ordinanza (confermata poi in sede di reclamo) ad avere particolare rilievo in materia di concordato preventivo, contratti di leasing immobiliari e divieto di esecuzioni.
Per comodità, si riporta di seguito una massima del provvedimento:
“E’ improcedibile l’esecuzione per rilascio dell’immobile concesso in leasing dal creditore procedente all’utilizzatore che abbia fatto domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6 L.F., perché la nozione di “patrimonio del debitore” ex art. 168 L.F. va intesa alla stregua di tutti i beni comunque organizzati in funzione dell’esercizio dell’impresa, cioè di tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo a un soggetto, comprese le aspettative e i diritti di obbligazione”.
2. La società Alfa concedeva un immobile in leasing alla società Beta. Questa dopo alcuni mesi si rendeva inadempiente all’obbligazione di pagamento dei canoni della locazione finanziaria. Avvalendosi della clausola risolutiva contenuta nel contratto, Alfa agisce in via giudiziale e ottiene una sentenza di primo grado (attualmente oggetto di gravame) con cui il Tribunale di Milano accerta l’avvenuta risoluzione del contratto di leasing e conseguentemente condanna Beta al rilascio dell’immobile.
Sulla scorta della provvisoria esecutività ex art. 282 cpc della sentenza, Alfa promuove un’esecuzione per rilascio del predetto immobile contro Beta. Questa si oppone all’esecuzione ex art. 615 cpc, da un lato eccependo la mancata esecutività provvisoria della sentenza di primo grado e, dall’altro lato, chiedendo la sospensione dell’esecuzione promossa da Alfa.
Il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 17/7/2015 rigetta il primo motivo di opposizione (statuendo che la sentenza emessa in primo grado nel giudizio di cognizione è dotata di provvisoria esecutività) e accoglie il secondo, per l’effetto sospendendo l’esecuzione per rilascio promossa da Alfa. Quest’ultima dunque impugna il provvedimento con reclamo ex art. 669-terdecies cpc, che viene deciso dal Tribunale con l’ordinanza del 19/8/2015, la quale conferma integralmente l’ordinanza precedente.
3. Sia con la prima che con la seconda ordinanza in questione, il Tribunale di Milano ha accolto il secondo motivo di opposizione di Beta, secondo la quale l’esecuzione per rilascio promossa da Alfa andava dichiarata improcedibile o comunque sospesa, perché prima del suo avvio Beta aveva già depositato domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6 L.F.
Infatti, in forza del disposto dell’art. 168 L.F. la domanda di concordato impedisce a tutti i creditori per causa o titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore.
Nella tesi di Beta, dunque, l’immobile detenuto in leasing, sebbene pacificamente di proprietà della concedente Alfa, sarebbe ricompreso nella nozione di “patrimonio del debitore” di cui all’art. 168 L.F. Conseguentemente lo stesso andrebbe escluso da qualsivoglia azione esecutiva, ancor più se – come allegato e documentato da Beta – tale immobile costituisca un importante asset per la ristrutturazione aziendale sottesa al concordato preventivo.
Il Tribunale di Milano pertanto – in assenza di espressa previsione normativa sul punto e di giurisprudenza univoca - accoglie le lettura sistematica dell’art. 168 L.F. offerta da Beta, tale da far rientrare nella nozione di “patrimonio del debitore” anche beni immobili non risultanti dai registri immobiliari, ma strategici e strumentali rispetto all’attività espletata.
Il Tribunale quindi fa propria una nozione ampia di “patrimonio del debitore”, da intendersi “alla stregua non già di singoli beni oggetto di diritti, bensì di tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo ad un soggetto, comprese pertanto anche le aspettative e i diritti di obbligazione” . L’art. 168 L.F., in altri termini, protegge tutti “i beni comunque organizzati in funzione dell’esercizio dell’impresa” in concordato.
4. Da altro punto di vista, poichè l’art. 168 L.F. vieta ai creditori, tra l’altro, di proseguire azioni esecutive e cautelari sul “patrimonio del debitore” (dalla data di pubblicazione del ricorso di concordato preventivo nel Registro delle Imprese) senza prevedere distinzioni in ordine al tipo e all’oggetto dell’azione esecutiva instaurata, deve concludersi che qualsiasi azione esecutiva instaurata è idonea a incidere sul patrimonio del debitore che chiede l’ammissione al concordato.
In conclusione, l’art. 168 L.F. risulta applicabile anche all’azione di rilascio di bene non appartenente al debitore, quale è nel caso di specie l’immobile detenuto da Beta in forza di un contratto di leasing ormai risolto.
Sulla scorta di queste argomentazioni, quindi, il Tribunale ha dichiarato improcedibile allo stato l’esecuzione per rilascio promossa da Alfa, e ne ha dichiarato la sospensione.
5. Le due ordinanze in commento, per la parte relativa all’esecuzione per rilascio contro il debitore in concordato, sono da accogliere positivamente, nella misura in cui valorizzano la nozione di “patrimonio del debitore” non in un’asettica prospettiva di lettura formale della norma di cui all’art. 168 L.F., bensì nel più ampio orizzonte della ristrutturazione dell’impresa in crisi, quale obiettivo e ragion d’essere del concordato preventivo.
Considerare “patrimonio” solo i beni di proprietà del debitore, infatti, avrebbe l’effetto di snaturare i tratti costitutivi del concordato, limitando il beneficio del divieto delle azioni esecutive e cautelari a una parte soltanto dei beni utilizzati nell’attività d’impresa. Se si considera in quanti casi l’impresa utilizza beni di proprietà di terzi, è facile comprendere il vulnus che una tale interpretazione restrittiva causerebbe al successo del concordato preventivo quale strumento di soluzione della crisi d’impresa.
Quest’ultima, infatti, deve passare attraverso la protezione e la valorizzazione di tutti gli asset strategici dell’azienda, ivi compresi quei beni che, pur essendo di proprietà di terzi soggetti, sono utili e funzionali all’attività d’impresa e alla sua ristrutturazione, quindi alla realizzazione del piano di concordato e al conseguente adempimento della proposta rivolta ai creditori.
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