Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13605 - pubb. 04/11/2015

Accesso diretto del creditore alle banche dati di cui agli artt. 492-bis c.p.c. e 155-quater disp. att. c.p.c.

Tribunale Milano, 28 Ottobre 2015. .


Processo civile - Espropriazione forzata in genere - Ricerca telematica dei beni da pignorare - Accesso diretto alle banche dati mediante ufficiale giudiziario - Malfunzionamento delle strutture tecnologiche necessarie - Accesso diretto del creditore - Ammissibilità  
 
Processo civile - Espropriazione forzata in genere - Ricerca telematica dei beni da pignorare - Deposito telematico istanza 492 bis c.p.c. -  Esecuzioni mobiliari - Pignoramento mobiliare - Ammissibilità



Va accolta l’istanza del creditore formulata al fine di ottenere l’autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati di cui all’art. 492-bis c.p.c. e all’art. 155-quater disp. att. c.p.c., anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’Ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui alle predette norme. (Francesco Falco) (riproduzione riservata)
 
L’istanza ex art. 492-bis c.p.c. può essere depositata telematicamente nel registro delle esecuzioni mobiliari, seguendo l’iter per il deposito telematico degli atti di pignoramento mobiliare presso il debitore. (Francesco Falco) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Falco


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