Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14021 - pubb. 19/01/2016
Il Tribunale può autorizzare il creditore ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni riguardanti il debitore
Tribunale Rimini, 07 Novembre 2015. .
Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Mancato funzionamento delle strutture tecnologiche degli ufficiali giudiziari - Autorizzazione del creditore procedente ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - Ammissibilità
Autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare ex art.492 bis c.p.c. - Autorizzazione del creditore procedente ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute - Anagrafe dei rapporti finanziari - Informazione relative a saldi conto e movimentazioni - Esclusioni
In relazione alla attuale inidoneità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute, atteso che l’autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Le informazioni tratte dall’Anagrafe dei rapporti finanziari hanno ad oggetto esclusivamente l’individuazione degli istituti di credito presso i quali il soggetto intrattiene rapporti finanziari, ma non anche saldi conto e movimentazioni, non essendo tale informazione nella disponibilità diretta della P.A. ma potendo, entro strettissimi limiti, essere da questa richiesta agli istituti di credito, che si collocano pertanto tra le banche dati alle quali hanno accesso le pubbliche amministrazioni che la legge di conversione ha espressamente escluso dall’art. 492 bis c.p.c. nella formulazione antecedente al D.L. 83/2015. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
mancini@studiotmr.it
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