Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14464 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Savona, 25 Novembre 2015. .


Concordato preventivo - Articolo 160 L.F. - Deroga al principio della parità di trattamento dei creditori - Formazione delle classi - Destinazione di beni ad alcuni creditori soltanto - Illegittimità



Se è vero che l'articolo 160 legge fall., nella misura in cui consente un trattamento differenziato per le varie classi di creditori, comporta una deroga all'articolo 2741 c.c., è altrettanto vero che il prevedere una ripartizione percentualmente differenziata di un'unica massa attiva non significa destinare determinati beni esclusivamente ad alcuni creditori o secondo un meccanismo del tutto sovrapponibile a quello del privilegio ipotecario o speciale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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