Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14590 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 11 Febbraio 2000. .


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Obblighi - Responsabilità - Del commissario dell'amministrazione straordinaria poi revocato - Fattispecie in tema di avvenuto riconoscimento della causa di prelazione in relazione a credito ipotecario inefficace



Il comportamento del commissario dell'amministrazione straordinaria diretto a riconoscere la causa di prelazione di un credito vantato come ipotecario, benché inefficace, costituisce violazione di un dovere essenziale d'ufficio, idoneo a comportare la lesione al principio fondante del concorso paritario dei creditori; esso legittima, perciò, il nuovo commissario a far valere come interesse proprio della procedura quello dei creditori ipotecari di grado posteriore e chirografari danneggiati dall'indebita preferenza e ad esercitare l'azione di responsabilità dell'art. 199 legge fall. contro il commissario revocato. (massima ufficiale)