Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14601 - pubb. 01/07/2010

Inesistenza della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e conseguente decreto di messa in stato di liquidazione coatta amministrativa della società

Cassazione civile, sez. I, 22 Gennaio 2014, n. 1280. Pres. Salmè. Est. Mercolino.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - In genere - Inesistenza della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e del decreto di liquidazione coatta amministrativa - Legittimazione sostanziale e processuale del commissario - Esclusione - Condizioni - Accertamento in via principale e con efficacia di giudicato - Necessità - Effetti - Decorrenza

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Organi - Commissario liquidatore - Operazioni, poteri e responsabilità - In genere - Azione di responsabilità nei confronti del commissario - Improponibilità in pendenza di funzioni - Improseguibilità della procedura - Impedimento allo svolgimento delle funzioni di commissario - Proponibilità dell'azione



Nel caso di ritenuta inesistenza della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e del conseguente decreto di messa in stato di liquidazione coatta amministrativa della società, la legittimazione sostanziale e processuale del commissario liquidatore può essere esclusa soltanto per effetto dell'accertamento - compiuto, in via principale, quanto meno tra la società "in bonis" ed il Ministero competente, con l'intervento dello stesso commissario - dell'avvenuta emissione in carenza di potere dei menzionati provvedimenti. Tale accertamento deve risultare da una sentenza passata in giudicato, la quale, traducendosi nell'affermazione dell'inesistenza giuridica della procedura concorsuale, comporta la cessazione dei poteri rappresentativi e gestionali spettanti al commissario, senza peraltro che il venir meno della legittimazione di quest'ultimo implichi l'inesistenza degli atti legalmente compiuti nell'ambito della procedura e nei rapporti con i terzi, operando la predetta declaratoria con efficacia "ex nunc". (massima ufficiale)

La proponibilità dell'azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore per l'inadempimento degli obblighi inerenti alle funzioni svolte, per legge subordinata alla chiusura della procedura concorsuale o alla revoca del commissario, non è esclusa se quest'ultimo non possa più continuare a svolgere le proprie funzioni a causa dell'improseguibilità della procedura di liquidazione coatta amministrativa, come accade nel caso in cui sia stata definitivamente dichiarata l'illegittimità del decreto di apertura. (massima ufficiale)


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