Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15052 - pubb. 24/05/2016

Validità dell’avviso di Addebito Inps emesso in pendenza di Giudizio Tributario

Tribunale Parma, 13 Aprile 2016. Est. Coscioni.


Contributi Previdenziali - Avviso di addebito Inps - Pendenza del Giudizio Tributario - Iscrizione a ruolo - Validità



In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini della non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l'INPS sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario. (1) (Michele Vanolli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Michele Vanolli


Il testo integrale





(1) Validità dell’avviso di addebito inps emesso  in pendenza di giudizio tributario. di Michele Vanolli

1. Premessa. – 2. Il quadro normativo. – 3. La sentenza del Tribunale di Parma. – 4. I precedenti di legittimità e di merito. – 5. Conclusioni.


1. Con la sentenza in commento, il Tribunale di Parma si pronuncia sulla possibilità da parte dell’INPS di procedere alla riscossione dei contributi previdenziali in pendenza di impugnazione dell’avviso di accertamento da cui questi derivano, emesso dall’Agenzia delle Entrate.

A seguito dell’introduzione nell’ordinamento dei c.d. “accertamenti unificati”, l’Agenzia delle Entrate emana il proprio avviso di accertamento e, successivamente, trasmette le informazioni raccolte all’INPS il quale procede all’emanazione di avviso di addebito per i contributi previdenziali di propria competenza.

Il Tribunale, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, afferma che, in materia di iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, l’art. 24 del D.lgs. n. 46/1999 deve essere interpretato nel senso che l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda non è soltanto quello emesso dall’ente previdenziale, ma anche dall’Agenzia delle entrate. Ne consegue che, laddove l’avviso di accertamento sia impugnato davanti alla competente Commissione Tributaria, è preclusa all’INPS la possibilità di riscuotere il proprio credito contributivo.

2. Il quadro legislativo di fondo[i] che disciplina la materia è costituito dai c.d. “accertamenti unificati”, introdotti nell’ordinamento ad opera dei d.lgs. n. 241 e 462 del 1997[ii].

L’Agenzia delle Entrate svolge un’attività di controllo e accertamento sui dati denunciati dai contribuenti e, successivamente, provvede alla trasmissione degli stessi agli enti previdenziali competenti.

L’INPS sulla base dei dati cosi ricevuti dall’Agenzia delle Entrate, procede al recupero di tali crediti, dapprima con iscrizione a ruolo ex d.lgs. n. 46/1999 e, a far data dal 1 gennaio 2011, con la emissione e notifica di un “avviso di addebito” avente efficacia di titolo esecutivo[iii].

Di conseguenza, le disposizioni relative al recupero, tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, si riferiscono anche ai contributi e premi previdenziali ed assistenziali risultanti da liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia delle Entrate in base alla dichiarazione dei redditi[iv].

L’avviso di addebito INPS, come si desume dall’art. 30 D.L. 78/2010, sostituisce di fatto “l’iscrizione a ruolo” e la “cartella”, delle quali assume le funzioni di formazione del titolo esecutivo per la riscossione del credito[v].

Tale sostituzione emerge chiaramente dal comma 14 dell’art. 30 D.L. 78/2010, laddove si prevede che “ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituivo dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione”.

Il dettato dell’art. 30 D.L. 78/2010, deve quindi essere coordinato con la legislazione previgente e, per quanto qui interessa, con la disposizione dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, rubricato “iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali” il quale continua a far esplicito riferimento all’iscrizione a ruolo[vi].

In particolare, il comma 3, del suddetto articolo, dispone che “se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.

Ci si deve quindi chiedere a quale accertamento, fiscale o previdenziale, faccia riferimento al norma e se, per effetto del D.L. 78/2010, la locuzione “iscrizione a ruolo” debba essere intesa con riferimento all’avviso di addebito.

3. La vicenda da cui trae origine la pronuncia in commento, riguarda quattro distinti avvisi di addebito impugnati di fronte al Giudice del Lavoro, e successivamente riuniti in un unico procedimento.

La difesa dei ricorrente, in corso di causa, depositava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna, e il ricorso, avverso quest’ultima, tempestivamente depositato davanti alla Corte di Cassazione, sostenendo l’impossibilità per l’ente previdenziale di procedere all’emissione dell’avviso di addebito in pendenza del giudizio tributario.

Il Tribunale di Parma, a seguito di udienza di discussione, accoglieva la tesi del ricorrente e annullava gli avvisi di addebito impugnati.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo che disciplina la riscossione dei crediti previdenziali, il Giudice del Lavoro concorda con l’affermazione del ricorrente per cui, ai sensi del comma 14 dell’art. 30 D.L. 78/2010, tutti i riferimenti contenuti in norme vigenti relativi a ruolo, somme iscritte a ruolo, o cartelle di pagamento, devono intendersi effettuati all’avviso di addebito emesso dall’istituto previdenziale[vii].

Da questa affermazione di principio, discende che la formazione e l’emissione dell’avviso di addebito, corrispondenti alla precedente “iscrizione a ruolo”, è illegittima per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull’impugnazione dell’accertamento, come previsto dall’art. 24 d.lgs. n. 46/1999.

Il ricorrente ha infatti provato documentalmente che alla data di formazione dell’avviso di addebito da parte dell’INPS, era già stato depositato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma avverso l’avviso di accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate e dal quale scaturirebbe il preteso credito previdenziale.

Tale impugnazione, afferente l’accertamento fiscale, costituirebbe, ai sensi dell’art. 24, c. 3, d.lgs. 46/1999, impedimento legale all’iscrizione a ruolo, oggi da leggersi “impedimento alla formazione dell’avviso di addebito”, del credito contributivo derivante dall’avviso di accertamento impugnato.

In assenza di disposizioni di legge più specifiche, conclude infatti il Giudice emiliano, l’INPS deve attendere l’esito del contenzioso tributario prima di procedere alla riscossione del credito.

Da queste affermazioni discende la pronuncia di annullamento degli avvisi di addebito impugnati.

4. Il Tribunale di Parma ha fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e, in particolare, alla sentenza n. 8379 del 2014, la quale ha affermato per la prima volta i principi richiamati dalla sentenza in commento[viii].

La pronuncia di legittimità, infatti, riguardava una vicenda nella quale un contribuente aveva impugnato l’iscrizione a ruolo di un debito previdenziale da parte dell’INPS concernente il recupero di contribuzione relativa alla parte variabile di contribuzione per la gestione commercianti in dipendenza del maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate.

La Cassazione, nel confermare la sentenza d’appello e nel rigettare il ricorso dell’Inps, afferma che il comma 4 dell’art. 34 d.lgs. 46/1999, non distingue tra accertamenti operati dall’istituto previdenziali ed accertamenti operati da altri uffici, né esclude l’inibizione all’emissione del ruolo nell’ipotesi in cui l’accertamento, su cui il credito dell’ente previdenziale si radica, sia impugnato davanti al Giudice Tributario.

La Cassazione afferma quindi il principio di diritto per cui “in materia d’iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l’accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall’ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l’Agenzia delle entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilitò a ruolo, che, in quest’ultima ipotesi, l’INPS sia messo a conoscenza dell’impugnazione dell’accertamento davanti all’autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”.

I giudici di legittimità affermano infatti che la lettera della legge è tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini la non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste.

Diversamente, si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non sarebbe ammissibile[ix].

I principi affermati dalla sentenza 8379/2014 sono stati successivamente ripresi da altre pronunce sia di legittimità che di merito.

Nella giurisprudenza della Cassazione si può citare la recentissima sentenza n. 4032/2016, la quale affronta un caso del tutto analogo a quello della sentenza n. 8379/2014 e ne ribadisce i principi, confermando la sentenza di appello, nella parte in cui ha escluso la correttezza dell’avvenuta iscrizione a ruolo, in quanto conforme ai principi affermati dalla Suprema Corte[x].

Nella giurisprudenza di merito, oltre alla pronuncia del Tribunale di Parma oggetto di commento, si può citare la recente pronuncia del Tribunale di Udine sul tema[xi].

La sentenza del Giudice friulano conferma quanto fino ad ora detto, ribadendo che, una volta provato che l’avviso di addebito veniva formato quando già era stato impugnato l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria competente, a venire meno sarebbe la stessa esistenza del diritto dell’Inps a procedere in via esecutiva.

Infine, con esito negativo per il contribuente, ma in senso adesivo ai principi affermati dalla Cassazione, si può citare la sentenza del Tribunale di Monza del 28.05.2015[xii].

Nel caso di specie, il rigetto del ricorso del contribuente derivava, tra le altre cose, dal fatto che gli avvisi i addebito venivano formati sostanzialmente contestualmente alla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che confermava gli avvisi di accertamento impugnati.

Il tribunale brianzolo, richiama i principi affermati da Cassazione n. 8379/2014, ma non li ritiene applicabili al caso oggetto della sentenza.

5. La pronuncia del Tribunale di Parma in commento appare meritevole di attenzione perché conferma, anche nella giurisprudenza di merito, l’orientamento di legittimità introdotto dalla sentenza della Cassazione n 8379/2014, ribadendone i principi di diritto ivi affermati.

La pronuncia in commento, insieme alle altre sentenze di merito citate e alle pronunce di legittimità, forma un orientamento giurisprudenziale attento alla ricostruzione del quadro normativo ed all’applicazione coerente dello stesso.

La questione di fondo, non espressamente affrontata in sentenza, ma che alleggia su tutte le controversie riguardanti gli avvisi di addebito, è il rapporto tra quest’ultimo e l’avviso di accertamento fiscale e, di conseguenza, del rapporto tra il processo tributario e quello previdenziale.

La soluzione adottata nella pronuncia in commento, e nelle altre citate, consente di evitare il rischio di conflitti tra giudicati, precludendo all’INPS la possibilità di emettere l’avviso di addebito prima della definizione della controversia tributaria.

Se, invece, si ritiene che l’Inps possa procedere autonomamente all’emissione dell’avviso di addebito relativo ad un maggior reddito ancora oggetto di contestazione in sede tributaria, non si può, in modo del tutto contraddittorio, sostenere la pregiudizialità del procedimento tributario rispetto a quello previdenziale.



[i]  Per un quadro generale della materia della riscossione dei contributi previdenziali, si veda M. De Luca, La riscossione coattiva dei contributi previdenziali, Milano, 2012.

[ii] Cfr. art. 1 del D.lgs. n. 462/1997 il quale dispone che, per l'accertamento dei contributi e dei premi previdenziali nonché per la liquidazione e la riscossione degli stessi, si applicano le disposizioni previste in materia di impose sui redditi.

[iii] Per un approfondimento sugli avvisi di addebito si vedano: A. Piovesana, L'avviso di addebito INPS: un nuovo strumento vecchi problemi, in Lavoro nella Giur., 2015, 3, 231; e A. Piovesana, La causale dell'avviso di addebito INPS: questioni di diritto sostanziale e processuale, in Lavoro nella Giur., 2013, 11, 993.

[iv] Si veda, sul punto, M.R. Gheido, A. Casotti, L'avviso di addebito esecutivo per i crediti previdenziali anticipa la riscossione dei tributi, in Corr. Trib., n. 33/2011, pag. 2708.

[v] Art. 30 del D.L., n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

[vi] Cfr. art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999 riguardante “riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della L.28 settembre 1998, n. 337.

[vii] Il rapporto tra l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e l'avviso di addebito dell'Inps ha dato origine a non pochi problemi interpretativi. Per evitare possibili conflitti tra giudicati, in dottrina s'è avanzata l'ipotesi che il Giudice del Lavoro debba sospendere il processo eventualmente instaurato avverso l'avviso di addebito, in attesa dell'esito del Giudizio tributario. In questo senso, sebbene prima dell’introduzione del D.L. 78/2010, M. Franchi, Ancora sui riflessi previdenziali degli accertamenti fiscali, in Dialoghi Tributari, n. 6/2009, pag. 636; e A. Vallebona, Conferme sull'unitarietà della determinazione del reddito ai fini tributari e contributivi, in Dialoghi Tributari, n. 1/2010, pag. 65. Per l’autonomia dei due giudizi e per l’esclusione della necessità di sospendere, S. Brusati, Accertamento tributario e riflessi sui contributi previdenziali, relazione tenuta al seminario Dialoghi e confronti tra la giurisprudenza nazionale e quella europea, Bologna, 20-21 novembre 2015.

[viii] Cfr. Cass. Civ., Sez. lavoro, Sent., 09-04-2014, n. 8379, annotata da S. Cannizzaro, L'impugnazione dell'accertamento sospende la riscossione dei contributi previdenziali, in Corr. Trib., n. 26/2014, p. 2025.

[ix] In dottrina si è sostenuto da più parti l'esigenza di estendere la giurisdizione delle Commissioni tributarie alle controversie in materia di contributi previdenziali. Cfr. in questo senso, L. Tosi, Controversie previdenziali collegate ad accertamenti fiscali, in Dialoghi Tributari, n. 5/2009, pag. 522; R. Lupi, Una giurisdizione per connessione, in Dialoghi Tributari, n. 5/2009, pag. 522, il quale ritiene che dovrebbero essere lasciati alla cognizione del giudice ordinario solo le questioni attinenti ad aspetti non collegati alla rideterminazione del reddito ai fini fiscali.; M. Franchi, Indicazioni giurisprudenziali (non risolutive) sul corto circuito tra processo tributario e previdenziale sugli accertamenti di maggior reddito, in Dialoghi Tributari, n. 6/2010, pag. 613.

[x] Cfr. Cass. Civ., Sez. lavoro, Sent., 01-03-2016, n. 4032 in  De Jure.

[xi] Si veda Trib. Udine, Sez. lavoro, Sent., 11-02-2016, in Leggi d'italia.

[xii] Cfr. Trib. Monza, Sez. Lavoro, Sent., 28-05-2015, in Leggi d'italia.


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