Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16101 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 31 Ottobre 2016. .


Concordato fallimentare - Pagamento dilazionato dei creditori privilegiati - Soddisfazione non integrale - Partecipazione al voto per la perdita conseguente alla dilazione - Estensione all’intero credito privilegiato - Esclusione



Anche in materia di concordato fallimentare, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, per cui l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura fallimentare equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione del ritardo, rispetto ai tempi ordinari del fallimento, con il quale i creditori conseguono la disponibilità delle somme loro spettanti; ne deriva che, una volta determinata in misura percentuale l'entità di tale perdita, la partecipazione al voto dei creditori privilegiati, ai sensi dell'art. 124, quarto comma, legge fall., resta determinata entro la detta misura e non si estende all'intero credito munito di rango privilegiato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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