Condominio e Locazioni
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16811 - pubb. 01/03/2017
Derogabilità del potere di convocazione dell'assemblea dei condomini
Cassazione civile, sez. II, 10 Gennaio 2017, n. 335. Est. Cosentino.
Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Amministratore - Attribuzione (doveri e poteri) - In genere - Assemblea dei condomini – Assemblea dei condomini - Titolarità del potere di convocazione - Amministratore - Delegabilità - Fattispecie
In tema di condominio negli edifici, la convocazione dell’assemblea, ove non eseguita dai singoli condomini, può essere effettuata dall'amministratore, titolare del relativo potere, ex art. 66 disp. att. c.c., ovvero da un terzo che operi quale suo delegato, secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’impugnata sentenza, che aveva escluso la validità della convocazione dell'assemblea ad opera del socio accomandante della società amministratrice dello stabile, senza tuttavia verificare se detta convocazione, eseguita mediante l’utilizzo di carta intestata di detta società ed apposizione, ad opera dell'accomandante, della propria sigla sulla relativa ragione sociale, fosse o meno imputabile alla società amministratrice). (massima ufficiale)
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