Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17096 - pubb. 14/04/2017

Fissazione di un termine per il deposito del piano e sospensione della procedura esecutiva

Tribunale Cuneo, 25 Marzo 2017. Est. Magrì.


Crisi da sovraindebitamento - Nomina del professionista - Fase del procedimento

Crisi da sovraindebitamento - Deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione - Fissazione di un termine - Necessità

Crisi da sovraindebitamento - Sospensione della procedura esecutiva pendente - Presentazione dell’accordo o del piano del consumatore - Necessità



La fase di nomina del professionista che svolga i compiti e le funzioni degli organi di composizione della crisi da sovraindebitamento costituisce, al pari di quella successiva al deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione, una fase del procedimento di composizione della crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Al fine di fare in modo che il piano o la proposta consenta in primo luogo la soddisfazione dei crediti sorti in occasione o in funzione del procedimento ed il procrastinarsi sine die della procedura, è necessario fissare un termine per il deposito del piano, della proposta o della domanda di liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva pendente presuppone l’avvenuta presentazione dell’accordo o del piano del consumatore a norma degli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 e che tale piano sia dal giudice ritenuto conforme a tali disposizioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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