Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18051 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Avellino, 24 Febbraio 2017. .


Intollerabilità immissioni rumorose – Rapporti fra privati – Ambito condominiale – Uso del criterio comparativo – Soglia dei 3 decibel – Applicabilità – Criteri tabellari normativa di settore – Applicabilità – Limiti



Onde  valutare l’intollerabilità  delle  immissioni rumorose è corretto, nei rapporti fra privati, aver riguardo al “criterio comparativo”, consistente nel confrontare il livello medio dei “rumori di fondo” - costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona - con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere intollerabili quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre 3 decibel al livello sonoro di fondo.
I limiti dettati dalla disciplina pubblicistica di settore, pur dopo l’entrata in vigore dell’art. 6-ter del d.l. 208/2008, operano esclusivamente nel senso che il loro superamento è sempre causa di illecito, ferma restando, nei rapporti fra privati, la necessità di verificare caso per caso la concreta incidenza della rumorosità di una certa attività in rapporto non a criteri tabellari uniformi, bensì al mutevole contesto in cui essa è esercitata. (Pasquale Russolillo) (riproduzione riservata)