Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 18063 - pubb. 01/07/2010
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Cassazione civile, sez. I, 11 Agosto 2004, n. 15493. Est. Celentano.
Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - Sospensione della vendita da parte del giudice delegato - Finalità - Esplicitazione dei criteri - Necessità - Omissione - Violazione di legge - Fondamento
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita anche ad aggiudicazione avvenuta, ma la mancata esplicitazione da parte di esso, o del tribunale in sede di decisione sul reclamo, di un coerente criterio idoneo a sorreggere l'esercizio di tale potere, con riguardo alle finalità cui la sua attribuzione risponde - la realizzazione del massimo valore pecuniario in vista del massimo risultato utile per la massa dei creditori -, si risolve in una violazione di legge, atteso che è lo stesso disposto dell'art. 108 legge fall. che, a un tempo, attribuisce al giudice il suddetto potere e ne indirizza l'esercizio, attraverso il conseguimento del "giusto prezzo ", verso la finalità della liquidazione dei beni nella procedura concorsuale. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ In generale
Ratio - ∙ Motivazione dei provvedimenti del giudice
- ∙ Sospensione della vendita di bene immobile dopo l'aggiudicazione
- ∙ Notevole sproporzione tra il prezzo offerto e il giusto prezzo
- ∙ Reclamo al tribunale e legittimazione
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