Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19092 - pubb. 23/02/2018

Imperfetta comunicazione del giudice, opposizione agli atti esecutivi e sanatoria per raggiungimento dello scopo

Cassazione civile, sez. III, 13 Febbraio 2018, n. 3430. Est. Tatangelo.


Processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ. - comunicazione non integrale del provvedimento del giudice - Sanatoria - Onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto



Ai fini del decorso del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., quand'anche la comunicazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione sia avvenuta in imperfetta ottemperanza al disposto del capoverso dell'art. 45 disp. att. cod. proc. civ., come nel caso in cui essa sia stata non integrale, la relativa nullità è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, anche ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, ove l'oggetto della comunicazione sia sufficiente a fondare in capo al destinatario una conoscenza di fatto della circostanza che è venuto a giuridica esistenza un provvedimento del giudice dell'esecuzione potenzialmente pregiudizievole; pertanto, in tal caso, è onere del destinatario, nonostante l'incompletezza della comunicazione, attivarsi per prendere utile piena conoscenza dell'atto e valutare se e per quali ragioni proporre opposizione avverso di esso ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. e nel rispetto del relativo complessivo termine, da reputarsi idoneo all'espletamento delle sue difese;
ed incombe all'opponente dimostrare, se del caso, l'inidoneità in concreto della ricevuta comunicazione ai fini dell'estrinsecazione, in detti termini, del suo diritto di difesa. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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