Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1955/2010p - pubb. 01/07/2007

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Cassazione civile, sez. III, 07 Ottobre 2008, n. 24757. .


Responsabilità patrimoniale – Conservazione della garanzia patrimoniale – Revocatoria ordinaria (Azione Pauliana) – Condizioni e presupposti (esistenza del credito, “eventus damni, consilium fraudis et scientia damni”) – Atti di disposizione a titolo oneroso anteriori alla insorgenza del credito – Azione revocatoria – “Animus nocendi” – Dolo specifico – Necessità – Esclusione – Dolo generico – Sufficienza – Onere della prova – Accertamento – Criteri – Presunzioni – Ammissibilità – Apprezzamento riservato al giudice di merito – Censurabilità in sede di legittimità – Esclusione – Limiti.



In tema di azione revocatoria, quando l'atto di disposizione é anteriore al sorgere del credito, ad integrare l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma primo n. 1, cod.civ. è sufficiente il mero dolo generico, e cioè la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio dei creditori, e non é, quindi, necessaria la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore. Trattandosi di un atteggiamento soggettivo, tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. (fonte CED – Corte di Cassazione)