Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 20144 - pubb. 11/07/2018
Comunicazione della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento e decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione
Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23575. Est. Di Marzio.
Reclamo avverso sentenza di fallimento - Comunicazione, a mezzo PEC, del testo integrale della sentenza di rigetto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in cassazione - Idoneità - Fondamento - Fattispecie
La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. (La S.C., nell’enunciare tale principio, ha escluso la tardività del ricorso, avuto riguardo alla circostanza che la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata nella vigenza dell’art. 45 disp. att. c.p.c. "ratione temporis" applicabile, che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento). (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio - Presidente -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
Dott. FERRO Massimo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Mauro - rel. Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
1. - Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Soldi Anna Maria, ha formulato conclusioni del seguente tenore: "1. La (*) s.s. (*) ricorre per cassazione contro la pronuncia della Corte di Appello di Venezia (n. 67/2011) che, decidendo sul reclamo L. Fall., ex art. 18, ha confermato la sentenza di primo grado recante la dichiarazione del suo fallimento. 2. Il ricorrente si limita a specificare che la sentenza della Corte di Appello gli è stata notificata ma nulla riferisce in merito alla circostanza che, prima ancora della notificazione, di essa gli sia stata data comunicazione integrale a mezzo di avviso telematico (tanto si ricava dallo stesso esame del provvedimento impugnato che reca l'attestazione del Cancelliere con la dicitura "dato avviso telematico"). Sulla base di tali premesse occorre allora chiedersi se il presente ricorso sia o meno ammissibile. Invero, poichè la sentenza quivi impugnata è stata comunicata, pare in forma integrale (ma ove non si ritenesse condividibile tale assunto sarebbe necessario procedere alla acquisizione del fascicolo di ufficio; cfr. Cass. Sezioni Unite), alla (*) s.s. (*), a mezzo PEC ed a cura della Cancelleria, il 3.6.2011, mentre la richiesta notificazione del ricorso per cassazione risale al 13.7.2011, è necessario, in via preliminare, valutare se la comunicazione in oggetto (con il mezzo della PEC) fosse o meno idonea a far decorrere il termine breve (di trenta giorni) per la proposizione del ricorso per cassazione. A tale proposito giova evidenziare come sia preferibile la tesi secondo cui la comunicazione del testo della sentenza, quando eseguita dalla cancelleria, in forma integrale ed a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012, renda operante il termine per impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 12. Nè rileva in senso contrario la circostanza che l'art. 133 c.p.c. (come novellato dal D.L. n. 90 del 2014) stabilisca "che la comunicazione (a cura della cancelleria del testo integrale della sentenza) non è idonea a far decorrere il termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c." atteso che tale disposizione, peraltro non ancora applicabile alla fattispecie esaminata (il testo dell'art. 133 c.p.c. come richiamato è, infatti, in vigore dal 14.8.2014), ma astrattamente utilizzabile in chiave ermeneutica, non sembra compatibile con la materia fallimentare. Più precisamente, può, infatti, ritenersi che la notificazione ex art. 45 disp. att. c.p.c. non renda operante il termine breve per le impugnazioni nel regime processuale ordinario e, cioè, ogniqualvolta tale termine debba farsi decorrere dalla iniziativa della controparte così stabilito dall'art. 285 c.p.c.; a diversa conclusione deve, invece, approdarsi con riguardo ai casi in cui, per espressa previsione di legge, il termine breve sia ancorato, non solo alla notificazione ex art. 285 c.p.c., ma anche alla propalazione che del provvedimento da impugnare sia compiuta a cura della cancelleria (è questa l'ipotesi contemplata dalla L. Fall., art. 18, comma 12 che interessa la fattispecie in esame; ma analoghe conclusioni possono essere rassegnate anche con riguardo alla ipotesi contemplata dall'art. 348 ter c.p.c. ovvero dalla L. Fall., art. 99). Diversamente opinando verrebbero infatti frustrate le speciali esigenze pubblicistiche di celerità sottese alla scelta legislativa espressa laddove è attribuito specifico rilievo alla conoscenza che del provvedimento giudiziario da impugnare sia acquisita pure per il tramite della cancelleria. Muovendo da queste premesse, è, perciò, preferibile dare continuità ai principi da ultimo espressi dalla Suprema Corte (cfr: Cass. 10525/2016) con conseguente superamento del contrario e precedente indirizzo (cfr. Cass. 25662/2014; 18278/2015; Cass. 5374/2016), non condivisibile per le ragioni fin qui esposte. Per quanto precede, pertanto, il presente ricorso è, dunque, innanzitutto inammissibile perchè tardivamente proposto.
3. Il ricorso che si sta esaminando è, in ogni caso, anche infondato nel merito. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo recante la dichiarazione di fallimento dell'odierna ricorrente osservando che: la (*) s.p.a. si era trasformata in (*) s.s. (*) in virtù di una vicenda societaria di tipo evolutivo di guisa che la cancellazione dalla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese della (*) s.p.a., disposta per procedere alla iscrizione della (*) s.s. (*) nella Sezione Speciale del medesimo Registro, era stata senza effetto non potendosi ad essa ricollegare l'effetto estintivo di cui all'art. 2495 c.c.; muovendo da tale premessa, e considerato che la (*) s.s. (*) esercitava nella realtà attività di impresa (concretatasi nello svolgimento di attività di direzione e coordinamento delle società facenti capo del gruppo riconducibile alla persona del sig. B.A.), la Corte di Appello ha ritenuto come la odierna ricorrente, pur apparentemente riconducibile alla categoria delle società agricole, potesse ritenersi imprenditore commerciale e potesse conseguentemente, essere dichiarata fallita, stante l'inoperatività, nella fattispecie, della L. Fall., art. 10 (la cui applicabilità è stata esclusa per la riscontrata irrilevanza della cancellazione dal Registro delle Imprese concretizzatosi esclusivamente nel passaggio dalla Sezione ordinaria a quella Speciale del predetto Registro). Ciò premesso, sono innanzitutto infondate le censure svolte con i primi due motivi con i quali la (*) s.s. (*), pur ammettendo, nella sostanza, che la (*) s.p.a. si sia trasfonnata in (*) s.s., sostiene che la circostanza in virtù della quale la società di capitali sia stata cancellata dalla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese in funzione della contestuale iscrizione, nella corrispondente Sezione speciale del medesimo Registro, della (*) s.s. ed il fatto che quest'ultima società abbia assunto un oggetto sociale diverso dalla (*) s.p.a. (essendo stata costituita per l'esercizio esclusivo di attività agricola), consentirebbero di ritenere che la (*) s.p.a. si sia estinta per effetto della sua cancellazione dalla Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese; in questa ottica, pertanto, non avrebbe potuto procedersi alla dichiarazione di fallimento della (*) s.s., non solo perchè non ascrivibile tra gli imprenditori commerciali, ma anche e soprattutto giusta la operatività della L. Fall., art. 10 (le istanze di fallimento, tutte proposte in relazione a pretese vantate nei confronti della (*) s.p.a., invero, erano avanzate ben oltre un anno dalla cancellazione di quest'ultima dal Registro delle imprese). La tesi della ricorrente non può essere condivisa. Poichè è incontroverso che la (*) s.p.a. si sia trasformata in (*) s.s. e considerato che, in ogni caso, tale circostanza costituisce oggetto di uno specifico accertamento in fatto della Corte di Appello, nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che, a causa del diverso assetto societario, sia stato necessario procedere alla cancellazione della società di capitali dalla Sezione ordinaria del Registro delle Imprese e provvedere contestualmente alla iscrizione della società semplice nella Sezione speciale. La peculiarità del regime di pubblicità riservato alle società in ragione dell'assetto da esse assunto per effetto di vicende riconducibili all'ambito generale della trasformazione, come tali, regolate dagli artt. 2498 e 2500 sexies c.c. (è questo il caso della trasformazione della società di capitali in società di persone riconducibile all'ambito della trasformazione cosiddetta "regressiva"), non può, infatti, valere a derogare al principio secondo cui la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato da personalità giuridica, non si traduce nell'estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di un altro nuovo in luogo del precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo alla originaria organizzazione societaria (Cass. 26826/2006; Cass. 3269/2009; Cass. 13467/2011; Cass. 17690/2011; Cass. 10332/2016). Orbene, posta tale premessa e ritenuto che la (*) s.p.a. non si è mai estinta ma è proseguita senza soluzione di continuità nella (*) s.s., quantunque quest'ultima avesse un oggetto sociale diverso, è del tutto destituita di fondamento la tesi secondo cui il termine di cui alla L. Fall., art. 10 avrebbe dovuto essere computato a far data dalla cancellazione dal Registro delle Imprese della società di capitali. Le censure svolte con i restanti motivi sono, invece, inammissibili. La ricorrente lamenta tanto il vizio di motivazione e la violazione di legge assumendo come la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui dichiara il fallimento della (*) s.s. nonostante l'oggetto sociale di quest'ultima prevedesse l'esercizio di attività agricola. Premesso che è ormai consolidato l'orientamento secondo cui pure le società agricole di cui all'art. 2135 c.c., a determinate condizioni, possono qualificarsi imprenditori commerciali, e considerato che la Corte di Appello ha accertato in fatto che la (*) s.s. svolgeva attività di impresa (avendo assunto il ruolo di direzione e coordinamento di un gruppo imprenditoriale) congruamente motivando sul punto, le censure in esame risultano inammissibili perchè si traducono nella richiesta di un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie sulla scorta di documenti il cui contenuto non è neppure riprodotto (in spregio al principio della autosufficienza del ricorso)";
2. - Sono state depositate memorie da parte della ricorrente.
3. - Il ricorso va respinto.
3.1. - E' da escludere la tardività del ricorso, avuto riguardo al rilievo che la comunicazione della sentenza impugnata è stata effettuata nel vigore del previgente testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c., che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento.
Queste le ragioni.
La L. Fall., art. 18, commi 13 e 14 stabiliscono che la sentenza che rigetti il reclamo contro la sentenza di fallimento è "notificata" al reclamante a cura della cancelleria e che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di 30 giorni dalla "notificazione".
Questa Corte ha in proposito affermato il principio che segue: "La notifica del testo integrale della sentenza reiettiva del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 13, dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), del D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16, comma 4, conv., con modif. dalla L. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione L. Fall., ex art. 18, comma 14, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla L. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c." (Cass. 20 maggio 2016, n. 10525; Cass. 30 gennaio 2017, n. 2315, e v. già Cass. 5 novembre 2014, n. 23526, con riguardo all'impugnazione per cassazione ex art. 348 ter c.p.c.).
Nel caso in esame, viceversa, l'inammissibilità del ricorso, in ragione della sua tardività, è fatta discendere dal Procuratore Generale dalla circostanza che "la sentenza quivi impugnata è stata comunicata, pare in forma integrale": il che pone la questione se, ed in quali eventuali limiti temporali, la comunicazione integrale della sentenza che rigetta il reclamo contro la sentenza di fallimento a cura della cancelleria faccia decorrere per il fallito il termine breve al pari della notificazione effettuata dal medesimo ufficio.
Vale in proposito osservare che il testo vigente della L. Fall., art. 18 deriva dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 6 e, successivamente, dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 2, comma 7, con la decorrenza indicata nel medesimo D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22: val quanto dire che, all'epoca in cui la norma è stata licenziata, sussisteva una radicale distinzione tra la notificazione, che, ai sensi dell'art. 137 c.p.c., comma 2 ha ad oggetto una copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi, e la comunicazione, la quale veniva (e viene tuttora, seppure in via residuale) effettuata mediante biglietto di cancelleria, secondo la dicitura ormai inattuale dell'art. 136 c.p.c., in "forma abbreviata".
A partire dall'entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, si è tuttavia creato un difetto di coordinamento tra il testo dell'art. 136 c.p.c., rimasto inalterato laddove si riferisce ad un "forma abbreviata di comunicazione", e l'art. 45 disp. att. c.p.c., il quale, al comma 2, stabilisce che il biglietto di cancelleria contiene "in ogni caso... il testo integrale del provvedimento comunicato": e ciò è tanto più vero ove si consideri che, quantunque l'art. 136 c.p.c. stabilisca che il biglietto di cancelleria è consegnato dal cancelliere al destinatario ovvero inviato a mezzo PEC, potendo solo in via residuale, salvo che la legge non disponga altrimenti, essere trasmesso a mezzo telefax o rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica, l'obbligo di impiego della PEC è ben più stringente di quanto non appaia alla lettura della disposizione, giacchè il testo dell'art. 136 c.p.c. va integrato con l'ulteriore disposizione secondo cui: "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica..." (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221).
Orbene, ritiene la Corte che anche la comunicazione, come la notificazione, successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, determini la decorrenza del termine breve di cui si è detto. Difatti vi è ormai perfetta coincidenza tra l'attività che il cancelliere pone in essere per i fini della notificazione e quella che esegue in sede di comunicazione: in entrambi i casi, cioè, egli porta la sentenza a conoscenza del destinatario mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato il testo integrale del provvedimento.
Sul piano normativo, tale conclusione trova in effetti conferma, e non smentita, nell'art. 133 c.p.c., comma 2, ultimo periodo concernente l'attività del cancelliere di pubblicazione e comunicazione della sentenza, il quale stabilisce che detta comunicazione "non è idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'art. 325", inciso introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 45 convertito con modificazioni in L. 11 agosto 2014, n. 114. Tale disposizione, difatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (v. Cass. 20 maggio 2016, n. 10525, con i relativi richiami), è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni, solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme processuali, derogatorie e speciali. In altri termini, in un sistema ordinario che ha al suo centro l'art. 285 c.p.c., secondo cui la notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa "su istanza di parte", la novella dell'art. 133 c.p.c., comma 2 è da intendere come diretta a sottolineare che la comunicazione del testo integrale della sentenza eseguita d'ufficio non può produrre gli effetti della notificazione che la legge, ai fini della decorrenza del termine breve, riserva parte. Sicchè, laddove la notificazione della sentenza debba essere doverosamente eseguita dalla cancelleria, non vi è ragione di escludere che la comunicazione sia parimenti "idonea a far decorrere il termine per le impugnazioni di cui all'art. 325".
L'equiparazione della notificazione eseguita ad iniziativa del cancelliere alla comunicazione effettuata dal medesimo ufficio, allora, si giustifica proprio in ragione della distanza che separa la notificazione prevista dall'art. 285 c.p.c. da quella contemplata dalla L. Fall., art. 18 nonchè da altre analoghe disposizioni: l'art. 669 terdecies c.p.c., comma 1, l'art. 702 quater c.p.c., l'art. 348 ter c.p.c., comma 3, la L. Fall., art. 99, u.c.. Mentre, infatti, il congegno dell'abbreviazione del termine di cui all'art. 285 c.p.c., con conseguente applicazione dell'art. 325 c.p.c., in relazione al successivo art. 326 stesso codice, trova fondamento nella volontà della parte vincitrice, la quale manifesta in tal modo interesse a ridurre i tempi necessari al passaggio in giudicato della sentenza, il meccanismo previsto dalla L. Fall., art. 18 ha a fondamento non già l'iniziativa di parte, bensì - in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare - la mera conoscenza legale che il soccombente abbia avuto del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza legale che la comunicazione in forma integrale procura al pari della notificazione.
Tanto premesso, occorre tuttavia osservare, nel caso di specie, che la comunicazione della sentenza che ha deciso sul reclamo contro la dichiarazione di fallimento è stata effettuata a mezzo PEC ed a cura della cancelleria il 3 giugno 2011, ossia in epoca antecedente alla novella dell'art. 45 disp. att. c.p.c., il quale, come si è già rammentato, ha posto a carico del cancelliere l'obbligo di comunicare il testo integrale del provvedimento.
Nè potrebbe rilevare, in relazione al menzionato arco temporale, antecedente all'entrata in vigore del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che il cancelliere abbia per avventura effettuato la comunicazione integrale della sentenza, determinandosi in tal modo non già la conoscenza legale del provvedimento, bensì la sua conoscenza de facto, come tale irrilevante.
Non può dunque essere seguito il ragionamento svolto da Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662 (peraltro in una fattispecie peculiare di impugnazione in materia di adozione, in cui non era neppure certo che la comunicazione fosse effettivamente integrale, comunque seguita da Cass. 17 settembre 2015, n. 18278), secondo cui l'inciso aggiunto all'art. 133 c.p.c., comma 2 confermerebbe l'esclusione anche per il passato dell'attitudine della comunicazione, sebbene integrale, a far decorrere il termine breve, dovendosi invece affermare che la comunicazione del testo integrale del decreto reiettivo del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata (anteriormente all'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 45 disp. att. c.p.c., novellato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, convertito, con modificazioni, in L. 17 dicembre 2012, n. 221) dalla cancelleria della corte d'appello per posta elettronica certificata (PEC), non è idonea a farne decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, mentre lo è la comunicazione integrale effettuata successivamente alla novella del citato art. 45.
3.2. - Per il resto, il Collegio condivide le conclusioni di rigetto formulate dal P.G. e le argomentazioni che le sorreggono in punto di infondatezza del ricorso.
4. - Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017.