Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21719 - pubb. 11/01/2019

Fallimento del conduttore e subingresso del curatore, determinazione dei canoni

Cassazione civile, sez. I, 07 Novembre 1985, n. 5406. Est. Rossi.


Fallimento del conduttore e subingresso del curatore nel rapporto - Determinazione dell'ammontare dei canoni



Nel caso di fallimento del conduttore e subingresso del curatore nel godimento dell'immobile, il potere del giudice delegato, a norma dell'art. 80 secondo comma del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, di determinare l'ammontare dei canoni dovuti al locatore per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, e configuranti debito della massa, deve essere riconosciuto anche dopo la chiusura del fallimento con concordato, qualora la sentenza omologativa del concordato medesimo abbia espressamente affidato al predetto giudice la definizione e liquidazione dei rapporti inerenti alle spese della procedura fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato