Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22283 - pubb. 10/09/2019

Ammissione al passivo delle somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo, antecedente al fallimento, di sottoposizione a Cigs

Cassazione civile, sez. I, 04 Luglio 2018, n. 17501. Est. Di Marzio.


Stato passivo - Somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo, antecedente al fallimento, di sottoposizione a Cigs - Obbligo a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fattispecie disciplinata dall’art. 2 l. n. 464 del 1972 applicabile "ratione temporis"



Nella vigenza dell'art. 2 l. n. 464 del 1972, abrogato dall'art. 46, comma 1, lett. e) d.lgs n. 148 del 2015, le somme maturate dal lavoratore a titolo di t.f.r. nel periodo di sottoposizione a Cigs antecedente alla sua successiva rioccupazione sono poste a carico del datore di lavoro, con la conseguenza che, nel caso di fallimento di quest'ultimo, deve ritenersi consentita l'insinuazione al passivo per i relativi importi nella procedura concorsuale. (massima ufficiale)


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