Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23308 - pubb. 03/03/2020
La rinunzia alla proposta di concordato non esclude, ove svolta nel corso del subprocedimento per revoca ex art. 173 l.f., l’iniziativa del P.M.
Cassazione civile, sez. I, 14 Maggio 2019, n. 12855. Pres. Didone. Est. Dolmetta.
Concordato preventivo – Procedimento di revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 l.f. – Rinunzia del debitore – Potere di iniziativa del P.M. ai fini della dichiarazione di fallimento
La rinunzia alla proposta di concordato preventivo non esclude, ove svolta nel corso del subprocedimento per revoca dell’ammissione al concordato ai sensi dell’articolo 173 legge fallimentare, il potere di iniziativa del P.M., con la conseguenza che la richiesta di fallimento da questi formulata - dopo la rinuncia del debitore e prima della dichiarazione di improcedibilità da parte del tribunale - mantiene comunque la propria efficacia anche oltre tale dichiarazione, ponendosi quale valida iniziativa per una successiva ed eventuale dichiarazione di fallimento del debitore rinunciatario della domanda di concordato. (Giovanni Borsetto) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Rinuncia alla domanda di concordato preventivo
- ∙ Istanza di fallimento del PM e rinuncia alla domanda di concordato
Segnalazione del Dott. Andrea Peruffo e dell’Avv. Giovanni Borsetto
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