Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24053 - pubb. 11/01/2020

Conoscenza dello stato di insolvenza e p rognosi di miglioramento formulata in sede di ammissione all'amministrazione controllata

Cassazione civile, sez. I, 29 Settembre 1999, n. 10792. Pres. Senofonte. Est. Di Amato.


Conoscenza dello stato di insolvenza - Prognosi di miglioramento formulata in sede di ammissione all'amministrazione controllata - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie relativa a successione di amministrazione controllata, concordato preventivo e fallimento



Nell'ipotesi di successione del fallimento al concordato preventivo e all'amministrazione controllata, esercitata l'azione revocatoria fallimentare in relazione a pagamenti effettuati nel periodo sospetto da calcolarsi a ritroso dalla data di ammissione alla prima procedura, l'identità ontologica tra lo stato di insolvenza di cui all'articolo 5 della legge fallimentare e la situazione di temporanea difficoltà che costituisce presupposto di ammissione alla amministrazione controllata non consente di attribuire rilievo, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, alla prognosi favorevole di risanamento dell'impresa conosciuta o condivisa dal creditore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -

Dott. Pasquale REALE - Consigliere -

Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -

Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 15 gennaio 1988, il Tribunale di Pesaro ammetteva la ditta individuale "Lavanderia Bonazelli Mezio" alla procedura di amministrazione controllata per il periodo di due anni. Allo spirare del termine non venivano assunti formali provvedimenti sulla sorte della procedura, ma il giudice delegato, nell'aprile e nell'ottobre del 1990, chiedeva al commissario giudiziale relazioni sull'esito della procedura e, già dopo la prima relazione, disponeva la convocazione del debitore per l'udienza del 6 luglio 1990. Nella imminenza di una successiva udienza innanzi al collegio, fissata per il 15 dicembre 1990, il debitore proponeva domanda di concordato preventivo (4 dicembre 1990) e la relativa procedura si apriva con decreto del 19 dicembre 1990. Poiché all'adunanza dei creditori, tenutasi il 1° marzo 1991, non venivano raggiunte le prescritte maggioranze, il medesimo Tribunale, con sentenza del 9 ottobre 1991, dichiarava il fallimento di Mezio Bonazelli, quale titolare della omonima ditta.

La CARIFANO presentava domanda di ammissione al passivo, chiedendo, quanto all'importo di lire 395.646.724=, la collocazione in via ipotecaria in virtù di ipoteche giudiziali iscritte il 15 dicembre 1987, in forza di tre decreti ingiuntivi emessi in pari data. Il credito, tuttavia, unitamente ad altro importo, veniva ammesso al passivo soltanto in via chirografaria in quanto il giudice delegato riteneva revocabili le ipoteche de quibus.

Analogamente, la Cassa di risparmio di Pesaro (oggi Banca delle Marche s.p.a.) presentava domanda di ammissione al passivo, chiedendo, quanto all'importo di lire 153.247.919=, la collocazione in via ipotecaria in virtù di ipoteche giudiziali iscritte il 15 dicembre 1987, in forza di un decreto ingiuntivo.

Anche in questo caso, tuttavia, il credito veniva ammesso al passivo soltanto in via chirografaria per la ritenuta revocabilità dell'ipoteca.

Con distinti atti la Cassa di Risparmio di Pesaro e la CARIFANO proponevano opposizione allo stato passivo lamentando che il periodo sospetto, di cui all'art. 67, 1° comma, l. fall., era stato individuato iniziando il computo a ritroso dalla data di ammissione della "Lavanderia Bonazelli Mezio" alla procedura di amministrazione controllata anziché dalla data della dichiarazione di fallimento. Le opposizioni venivano riunite ed il Tribunale, con sentenza dell'11 maggio 1993, le rigettava. Entrambe le opponenti proponevano gravame, che la Corte di appello di Ancona, riunite nuovamente le cause, rigettava con sentenza del 12 luglio 1996. In particolare, la Corte di merito osservava che l'insolvenza posta a base della dichiarazione di fallimento era riconducibile alla situazione di difficoltà posta a base della ammissione alla procedura di amministrazione controllata, senza che tra le due situazioni potessero farsi distinzioni sul piano ontologico, in quanto il fallimento conseguiva alla mancata rimozione, ad onta della favorevole prognosi, proprio di quella difficoltà che aveva dato luogo alla prima procedura. La proficua gestione nel biennio, assunta e dedotta dalle appellanti, non contraddiceva tale conclusione poiché confermava, in ipotesi, che il fallimento era stato dichiarato proprio per l'insolvenza anteriore alla procedura di amministrazione controllata;

conseguentemente era anche irrilevante accertare i dati relativi a tale gestione. Per ciò che concerneva la pretesa ignoranza dello stato di insolvenza la Corte di merito osservava che il dissesto si inseriva in un quadro complessivo nel quale si doveva tenere conto anche delle pesanti esposizioni di altra impresa gestita dalla madre del Bonazelli e per le quali quest'ultimo aveva prestato garanzia;

in tale quadro doveva valutarsi la condotta delle banche appellanti, che, unitamente ad altro istituto, il quale non aveva proposto gravame, avevano azionato i loro crediti pressoché contemporaneamente nei confronti dei due debitori ed in prossimità della domanda di ammissione alla procedura di amministrazione controllata. Infine, in relazione al tempo trascorso tra la scadenza del termine della amministrazione controllata e la dichiarazione di fallimento, osservava che era mancato un formale provvedimento con cui era stato dato atto della cessazione della procedura ed anzi il giudice delegato aveva promosso l'attività che, poi, avrebbe portato, attraverso il tentativo dilatorio del concordato preventivo, alla dichiarazione di fallimento; pertanto, il tempo trascorso non aveva creato alcuna cesura tra le due procedure. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Banca delle Marche s.p.a., deducendo quattro motivi e la CARIFANO, deducendo due motivi. Resiste con controricorsi la curatela del fallimento della "Lavanderia Bonazelli Mezio".

 

Motivi della decisione

Deve essere anzitutto disposta la riunione dei ricorsi con i quali è stata impugnata la medesima sentenza.

Con il primo motivo la Banca delle Marche s.p.a. si duole, deducendo violazione di legge, che sia stata data applicazione analogica all'art. 67 l. fall. estendendo alla ammissione alla procedura di amministrazione controllata conseguenze ed effetti previsti solo per la dichiarazione di fallimento. In ogni caso non si poteva trascurare la diversa funzione delle due procedure e l'ontologica diversità tra la situazione di temporanea difficoltà, che rappresentava il presupposto della prima procedura, e lo stato di insolvenza.

Analoga doglianza ha proposto la CARIFANO con il suo primo motivo di ricorso.

Entrambe le doglianze sono infondate. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo espresso un consolidato orientamento secondo cui, nella consecuzione delle procedure concorsuali, delle quali la prima sia un'amministrazione controllata e l'ultima della serie una procedura il cui presupposto oggettivo sia costituito dallo stato di insolvenza, il computo a ritroso del periodo sospetto di cui all'art. 67. 1º comma, l. fall., deve avere inizio dalla data del decreto di ammissione all'amministrazione controllata (così a far tempo da Cass. 7 dicembre 1966, n. 2871 e, ultimamente, Cass. 14 dicembre 1998, n. 12536; Cass. 1° ottobre 1997, n. 9581). Questo indirizzo si fonda sull'opinione che l'espressione "temporanea difficoltà", con cui l'art. 187 l. fall. indica il presupposto oggettivo di detta procedura, non individua un fenomeno qualitativamente e concettualmente diverso dalla insolvenza (art. 5 l. fall.), in quanto in entrambi i casi l'imprenditore si trova nell'impossibilità di adempiere alla scadenza e con mezzi normali (e quindi regolarmente) le obbligazioni assunte. Ciò che differenzia i due fenomeni è la previsione della possibilità di risolvere la crisi nel periodo massimo consentito per la procedura temporanea;

l'elemento prognostico, peraltro, non muta l'oggettività del fenomeno cui aggiunge un elemento valutativo ulteriore, necessario per l'apertura della procedura temporanea, ma non tale da escludere la concettuale identità qualitativa dei due presupposti oggettivi posti a confronto. Tale conclusione è confermata da quelle disposizioni che prevedono (art. 188 che richiama l'art. 173 l. fall., nonché art. 192 l. fall.) la dichiarazione di fallimento anche nel corso della prima procedura, sull'implicita identificazione di presupposti comuni, quando sia venuta meno la previsione di risoluzione della crisi. Se la dichiarazione di fallimento postula l'esistenza dello stato di insolvenza, tale dichiarazione nel corso dell'amministrazione controllata si giustifica proprio in quanto, secondo la ratio legis, essa presuppone lo stato di insolvenza dell'impresa. Questo consolidato orientamento è passato anche al vaglio della Corte costituzionale, che, nel recepirla come diritto vivente, ha confermato l'identità di fondo delle situazioni di insolvenza e di temporanea difficoltà, sottolineando che ciò che varia è soltanto la prognosi, ed ha precisato che la retrodatazione dell'insolvenza non pregiudica il diritto di difesa del convenuto in revocatoria, la cui conoscenza dello stato di insolvenza, indipendentemente dalla prognosi espressa dal tribunale nel decreto di ammissione alla procedura minore, deve essere collegata "agli elementi di valutazione, conosciuti o conoscibili, a disposizione personalmente del creditore beneficiario dell'atto revocando nel momento in cui (...) questo è stato posto in essere" (Corte cost. 6 aprile 1995, n. 110 i cui principi sono stati ribaditi con sent. n. 224/95 e con ord. n. 12/97). Con il secondo motivo la Banca delle Marche s.p.a. si duole, deducendo violazione di legge, che la Corte di merito abbia ritenuto la sussistenza della consecuzione delle procedure, trascurando che la cessazione della procedura di amministrazione controllata non richiedeva uno specifico provvedimento, ma si verificava per la semplice scadenza del termine, e che da detta scadenza al momento della proposizione della domanda di concordato preventivo erano trascorsi oltre dieci mesi durante i quali il debitore aveva operato senza essere sottoposto a procedure concorsuali e, quindi, era tornato in bonis; in ogni caso il lungo tempo trascorso tra le due procedure non rappresentava un tempo tecnico idoneo ad affermare la consecuzione delle procedure.

Analoga doglianza ha proposto la CARIFANO con il suo secondo motivo di ricorso.

La questione proposta concerne la necessità, per aversi consecuzione delle procedure in caso di successione del fallimento alla amministrazione controllata, di una immediatezza di conversione e, conseguentemente, la possibilità che la sussistenza di un lasso di tempo tra il termine di una procedura e l'inizio di un'altra sia per ciò stesso elemento idoneo ad escludere la consecuzione ed ogni effetto ad essa collegabile. Alla questione deve darsi risposta negativa, in conformità dell'orientamento già espresso da questa Corte (Cass. 2.6.88, n. 3741; Cass. 26.6.92, n. 8013). Infatti, consecuzione non significa, con carattere di necessarietà, successione caratterizzata da immediatezza temporale in quanto consecuzione e conversione corrispondono a continuità di presupposti (imprenditorialità, insolvenza) tra i vari procedimenti, indipendentemente dal lasso temporale di fatto verificatosi, per esigenze processuali, tra l'una e l'altra procedura: la consecuzione dei procedimenti non è esclusa, quindi, dal mero frapporsi di un intervallo di tempo tra due procedure prese in considerazione, quando la seconda sia espressione della medesima crisi economica che abbia determinato la prima e, quindi, la consecuzione può fondarsi sulla costanza dei due presupposti essenziali dei vari procedimenti:

identità di qualificazione imprenditoriale; identità di situazione di crisi qualificabile come insolvenza. Non è sufficiente, quindi, un mero lasso temporale tra il termine dell'amministrazione controllata e l'inizio del successivo concordato preventivo convertito, dopo l'ammissione, in fallimento, per escludere il fenomeno della consecuzione delle procedure concorsuali, salvo che lo stesso lasso di tempo (nell'apprezzamento del giudice del merito) costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti soggettivo ed oggettivo del fenomeno dell'unificazione della disciplina delle varie procedure concorsuali. Nella specie, al contrario, la Corte di merito ha sottolineato l'identità di crisi economica e le iniziative assunte dal giudice delegato all'amministrazione controllata, dopo lo spirare del relativo termine, prima per verificare quale fosse stato l'esito della procedura e, poi, per assumere le conseguenti iniziative in relazione alla accertata mancata soluzione della crisi economica. Con il terzo motivo la Banca delle Marche s.p.a. si duole, deducendo l'omessa e\o insufficiente valutazione di un punto decisivo, che l'indagine (ordine alla curatela di esibizione, ai sensi dell'art.210 c.p.c., dei registri contabili della fallita società) sulla gestione dell'impresa condotta dal debitore dopo la scadenza del termine della prima procedura "avrebbe dovuto e potuto evidenziare" che difficoltà ed insolvenza si erano verificate in tempi diversi, a ciò non ostando il fatto contabile della persistenza della situazione debitoria, che muta in dissesto solo al tempo in cui vengono memo le prospettive di risanamento.

Il motivo è infondato. È principio pacifico che, ai fini del configurarsi del vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia e, quindi, della decisività del punto medesimo, è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, nel senso di far ritenere, attraverso un giudizio di certezza e non di mera probabilità, che quella circostanza, ove fosse stata considerarata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della controversia (ex pluribus Cass. 15 maggio 1997, n. 4310). Tali condizioni, come evidenziato nell'esame del primo motivo, non sussistono. Infatti, accolta la premessa della identità ontologica di insolvenza e di temporanea difficoltà, la persistenza della crisi alla scadenza della procedura di amministrazione controllata non consente di dare rilievo alla eventuale proficuità della gestione dell'impresa durante la procedura minore o dopo la sua scadenza e neppure al perdurare di una prospettiva di possibile risanamento poiché la stessa, quando oltrepassa il limite temporale di due anni, è ininfluente.

Con il quarto motivo la Banca delle Marche s.p.a. si duole, deducendo l'omessa e\o insufficiente valutazione di un punto decisivo nonché violazione di legge, che la conoscenza del dissesto sia stata ritenuta sussistente malgrado la situazione accertata fosse stata soltanto quella di una temporanea difficoltà e malgrado nella valutazione della situazione del Bonazelli, fideiussore della ditta facente capo alla madre, non si potesse tenere conto della situazione economica di quest'ultima, anche perché a carico del Bonazelli non risultavano ne' protesti ne' esecuzioni. Il motivo è infondato. Anche in questo caso l'identità ontologica tra lo stato di insolvenza e quello di temporanea difficoltà non consente di attribuire rilievo alla prognosi favorevole eventualmente conosciuta e condivisa dal creditore. Ai fini della revocatoria fallimentare è, infatti, sufficiente che il creditore sia a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, quand'anche ritenga ottimisticamente che la crisi possa essere superata; proprio in tale prospettiva si è ritenuto che la concessione di ulteriore credito al debitore non è circostanza di per sè inconciliabile con la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore medesimo, potendo trovare appunto fondamento nella speranza del creditore che il nuovo finanziamento aiuti il convenuto a superare la crisi economica (Cass. 8.1.87, n. 18). Per ciò che concerne, poi, la riferibilità in via principale ad altro soggetto di parte delle obbligazioni facenti capo al Bonazelli, è evidente la totale irrilevanza del titolo di responsabilità, quando dalla stessa discenda, comunque, l'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

 

P . Q . M .

Riuniti i ricorsi li rigetta e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidando, quanto agli onorari, quelle a carico della Banca delle Marche s.p.a. in lire 5.000.000 più £. 233.800 per esborsi e quelle a carico della CARIFANO s.p.a. in lire 8.000.000 più £. 267.100 per esborsi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 1998. Depositata in cancelleria il 29 settembre 1999.