Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24075 - pubb. 11/01/2020

Fallimento della impresa familiare

Cassazione civile, sez. I, 27 Giugno 1990, n. 6559. Pres. Bologna. Est. Pannella.


Fallimento del familiare imprenditore - Estensione al partecipante all'impresa familiare - Esclusione



Nell'ambito dell'istituto "dell'impresa familiare" di cui all'art. 230 bis cod. civ., caratterizzato dall'assenza di un vincolo societario e dalla insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i familiari e la persona del capo (quale riconosciuto dai partecipanti in forza della sua anzianità e/o del suo maggiore apporto all'impresa stessa), vanno distinti un aspetto interno, costituito dal rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun componente, ed un aspetto esterno, nel quale ha Rilevanza la figura del familiare - imprenditore, effettivo gestore dell'impresa, che assume in proprio i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi e risponde illimitatamente e solidamente con i suoi beni personali, diversi da quelli comuni ed indivisi dell'intero gruppo, anch'essi oggetto della generica garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 cod. civ.. ne consegue che il fallimento di detto imprenditore non si estende automaticamente al semplice partecipante all'impresa familiare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dichiarato il fallimento della imprenditrice commerciale Elisa Manzana, il Tribunale di Rovereto, su istanza del curatore, avv. M. Puglia, estendeva tale dichiarazione di fallimento al coniuge Piergiorgio T. con sentenza dell'8.11.84, sul presupposto dell'esistenza della società di fatto tra loro per la gestione di un posto di ristoro in Mori (prov. di Trento).

Proposta opposizione dal T. e costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, con la sentenza del 26.6.87 qui impugnata "per saltum", accertata - alla luce degli elementi probatori acquisiti al processo - non l'esistenza di una società di fatto ma di una "impresa familiare" ai sensi dell'art. 230 bis c.c. respingeva ugualmente l'opposizione, in considerazione della natura collettiva e non individuale di detta impresa familiare con la conseguente responsabilità economica, solidale ed illimitata dei partecipanti.

Contro tale pronuncia Piergiorgio T. ha proposto ricorso per cassazione "per saltum", con un solo motivo.

L'intimato curatore non ha presentato controricorso.

 

Motivi della decisione

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 230 bis c.c. ed espone argomenti contro la scelta esegetica del Tribunale di Rovereto, che, a sostegno della natura collettiva dell'impresa familiare, ha valorizzato, da un lato le espressioni semantiche: collaborazione e partecipazione dei familiari .... agli utili ..... alle decisioni dell'impiego degli stessi ...... della gestione straordinaria ......... degli indirizzi produttivi ...., dall'altro, la mancata chiara configurazione, nella norma, di un imprenditore individuale, che possa dirsi titolare degli incrementi ed utili prodotti (nei cui confronti si maturino i diritti dei familiari) nonché titolare pieno di un'attività di gestione dell'impresa, non potendosi ravvisare tale titolarità in una ridotta autonomia quale è quella della gestione ordinaria.

Il Tribunale ha, altresì, sostenuta l'esigenza di non allontanarsi dal concetto di giustizia sostanziale, secondo cui alla partecipazione di tutti i familiari alle decisioni, agli utili ed agli incrementi è giusto che corrisponda di essi la partecipazione ai rischi, nonché dal concetto di legittimazione costituzionale della normativa (art. 3 Cost.) circa l'uguaglianza dei partecipanti all'impresa familiare tanto in ordine ai benefici quanto in ordine alle responsabilità verso i terzi e verso l'ordinamento giuridico. A tale concezione il ricorrente contesta che il legislatore del 1975 abbia voluto creare un "tertium genus" fra l'impresa individuale e le società, senza, peraltro, autonomia patrimoniale e senza beneficio di escussione. Deve ritenersi, aggiunge il ricorrente, che l'impresa familiare, concepita di natura individuale, serva soprattutto a disciplinare - con rilevanza meramente interna - i rapporti fra i familiari legati all'unico gestore da una relazione di collaborazione, da cui scaturiscono i diritti dei singoli come proprio dei partecipanti alla comune attività, la cui gestione non è, tra l'altro, affidata ai familiari, i quali non hanno il diritto di nominare e scegliersi il gestore: dal momento che la qualifica ed il potere di gestore spetta a chi dei familiari abbia avviato ed organizzato la propria impresa.

Aggiunge ancora il ricorrente che un argomento testuale e rilevante per la tesi dell'impresa è dato dalla previsione legislativa del diritto di prelazione a favore dei collaboratori familiari in caso di divisione o di trasferimento dell'azienda:

previsione inconcepibile se il presupposto fosse quello di considerare tutti i familiari: titolari dell'impresa senza cioè la presenza di un soggetto che, diverso dai collaboratori familiari, avesse il diritto proprio e autonomo di disposizione dell'azienda. Anche se la normativa fiscale non apporta elementi significativi "a pro" dell'una o dell'altra tesi - conclude il ricorrente - non è da sottovalutare che l'accertamento tributario si incentra sulla persona indicata come gestore, alla quale spetta di presentare e di sottoscrivere la dichiarazione dei redditi dell'impresa stessa. La censura è condivisibile.

Per comprendere appieno la novità dell'istituto della impresa familiare, sorto di recente col nuovo codice della famiglia realizzato con la L. 19.5.75 n. 151, bisogna prendere le mosse dello spirito animatore dell'intera novella legislativa a sua volta fondato sui principi etico-sociali che la Corte Costituzionale (della Repubblica democratica italiana) ha fissato con riferimento alla famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, all'uguaglianza morale e materiale fra i coniugi, all'unità familiare non più fondata sul concetto dell'autoritarismo paterno. Con il lodevole intento di portare la democrazia nell'interno della famiglia e del gruppo familiare, esteso fino a comprendere oltre al coniuge ed ai figli i parenti entro il 3 grado e gli affini entro il 2 grado, è nato così l'istituto "de quo" sul presupposto dell'esistenza di un'attività commerciale e della partecipazione di fatto dei membri della famiglia.

L'indicata osservazione introduttiva è utile per l'intelligenza dell'art. 230 bis c.c., secondo il dettame dell'art. 12 delle preleggi: laddove nel concetto di intenzione del legislatore è insita la sintesi delle nozioni di "causa" e di "scopo" della norma, ed è soprattutto efficace per l'orientamento esegetico sulla natura giuridica dell'istituto dell'"impresa familiare" in cui convergono due precipue situazioni: 1 ) un'attività di natura commerciale; 2 ) un ambito familiare, nel quale l'antico concetto di autoritarismo del "pater familias" diventa desueto, al punto da introdurre, in sostituzione del comportamento di buona amministrazione nell'attribuzione ai familiari degli utili di impresa, quello della diversa ripartizione degli stessi in produzione alla quantità e qualità del lavoro da ciascuno di essi prestato.

Le due anzidette situazioni vanno integrate con le necessarie osservazioni in tema di attività commerciale, in cui l'efficientismo della dirigenza tecnica ed amministrativa costituisce il fulcro della dinamica operativa dell'attività stessa. Tale dirigenza, che si incentra in chi ha l'ordinaria amministrazione interna ed esterna del gruppo, non viene dalla legge affidata a tutti ed a ciascun membro della famiglia ne' a qualcuno di essi in particolare; ed è proprio nel silenzio della normativa che assume rilevanza giuridica, nella situazione di fatto implicitamente accettata e riconosciuta nell'interno del rapporto associativo familiare, la persona (o le persone) che si presenta come titolare e dirigente della attività comune.

La suesposta riflessione trova conforto nell'evidente pensiero del legislatore di dare rilevanza di diritto a situazioni di fatto formatesi al di fuori di schemi negoziali e di vincoli diversi da quelli familiari (affectio familiaris) come quelli derivanti da contratto associativo o di lavoro subordinato.

Ed è appunto l'inesistenza di volontà contrattuale esplicita od implicita in tali sensi che caratterizza l'impresa familiare, la quale , se non è disciplinata quale società (che "a fortiori" dovrebbe configurarsi "obbligatoria" per legge secondo la concezione di chi scorge nel rapporto "de quo" un vincolo sociale) commerciale, non è neppure configurata quale "gruppo familiare di lavoro", nel quale alcuni sono legati ad altro o ad altri da un vero e proprio rapporto di lavoro.

Fuori da tali schemi giuridici non resta che guardare alla figura affine, già nota al legislatore del 1942, della "comunione tacita familiare", concepita quale istituto giuridico che, in relazione ai membri di una stessa famiglia astretti da comunanza di lavoro e di interessi, nasce dagli usi locali (di regola regionali) fatti assurgere a regole giuridiche soprattutto in agricoltura. L'esperienza giuridica ha dato risalto all'utilità di una tale comunione dal punto di vista economico e sociale ed, escludendo la forma societaria del rapporto, ha dato rilevanza, accanto all'originario patrimonio indiviso acquistato spesso per successione ereditaria, a "quello nuovo", nettamente separato dal primo, anch'esso indiviso, e costituito in virtù dei proventi del lavoro di tutti i componenti della famiglia, comprese le donne ed i minori. È evidente, qui, l'accostamento dell'impresa familiare al più antico istituto della comunione tacita familiare se si riflette che, in entrambi, gli elementi essenziali del rapporto si enucleano: 1 ) nella mancanza di un vincolo societario; 2 ) nel difetto di un rapporto di lavoro subordinato fra i familiari e la persona del capo riconosciuta tale dai partecipanti in considerazione della sua anzianità e-o del suo maggiore apporto in termini di capacità e di lavoro; 3 ) soprattutto nel diritto, che sorge "da iure" in capo a tutti ed a ciascun membro, alla partecipazione agli utili, alla comunione dei beni acquistati con essi, alla comunione degli incrementi dell'azienda, in essi compreso l'avviamento commerciale. Del resto l'indicato accostamento proviene dal medesimo legislatore il quale, nel sancire con l'ultimo comma dell'art. 230 bis: "le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme" ha mostrato da un lato, di avere recepito l'estensione applicativa, fatta dalla precedente giurisprudenza con riferimento all'art. 2140 c.c. (ora trasferito nell'art. 230 bis c.c.) ad ipotesi di comunioni

tacite familiari diverse da quelle agricole, dall'altro, ha inteso adattare una regolamentazione di base uniforme con l'intento precipuo di attribuire ai familiari partecipanti un diritto certo sul reddito d'impresa e su ogni altro risultato positivo in senso economico afferente all'azienda, anche al di fuori (addirittura contro) della volontà del capo riconosciuto dal gruppo familiare (capo che in Toscana è detto capoccia - nelle Marche, vergaro - nell'Emilia, reggitore).

Da quanto fin qui osservato consegue la riflessione che l'intento del legislatore, nella costituzione dell'istituto dell'impresa familiare, non è stato quello di creare una "società" fra i membri della "famiglia" quanto quello di tutelare i più deboli del gruppo nei confronti di chi, promotore dell'iniziativa e polo di attrazione dei legami ad un tempo lavorativi, familiari ed imprenditoriali, costituisce il vero ed unico gestore dell'impresa.

Da tale conclusione non si sfugge ove si consideri che del tutto inutile sarebbe stata la minuta regolamentazione legislativa circa i diritti in favore dei partecipanti alla "impresa familiare", se con un a semplice enunciazione, indicativa del rapporto sociale, il legislatore avesse voluto conseguire il risultato della tutela degli interessi economici dei singoli secondo la disciplina della società (art. 2249 c.c.): in particolare quella relativa ai capi II e III del titolo V del libro V del cod. civile. È evidente, perciò, ritenere che tutto converge ad escludere che l'impresa familiare sia una società commerciale ed a convincere che la disciplina dettata in favore dei partecipanti (termine che - a ben guardare - è contrapposto a quello di titolare implicitamente presupposto nella norma), lungi dal contraddire una tale soluzione, ne rafforzi la conferma.

È sufficiente riflettere: 1 ) che il legislatore espressamente esclude che tra i familiari del gruppo intercorra un rapporto con vincolo sociale o di subordinazione quando enuncia l'inciso: "salvo che sia configurabile un diverso rapporto"; 2 ) che l'espressa attribuzione del diritto dei partecipanti agli utili, ai beni acquistati, agli incrementi non va considerata un'aggiunta inutile se si esclude il concetto di società; 3 ) che il dovere giuridico di adottare a maggioranza (ancor meglio se v'è l'unanimità) le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli elementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessione dell'impresa è diretta conseguenza dell'attribuzione in proprietà a tutti ed a ciascuno, anche se in proporzione variabile fra i membri della famiglia, degli utili, degli acquisti e degli incrementi aziendali appena acquisiti al patrimonio dell'impresa e comunque rilevabili dal bilancio familiare. Ciò perché sarebbe stato non solo inutile ma irrazionale consentire al titolare e gestore dell'impresa familiare di disporre, con atti di straordinaria amministrazione, dei beni che, non essendo quelli - da es. - da lui originariamente conferiti per l'avvio dell'attività commerciale, non rientrano nella sua personale sfera patrimoniale, se non pro-quota.

È chiaro, dopo quanto suesposto, come sia inconsistente l'argomento espresso dal giudice "a quo" circa il pericolo di ravvisare un'ingiustizia sociale là dove nell'ipotesi di responsabilità verso terzi e verso l'ordinamento giuridico sia chiamato a rispondere solamente il gestore dell'impresa e non pure gli altri partecipanti agli utili, ai beni ed agli incrementi di essa.

Quanto alla responsabilità patrimoniale verso i creditori dell'impresa, è evidente che questa risponde con tutti i beni comuni ed ancora indivisi fra i membri del gruppo; quanto alla responsabilità di eventuale bancarotta, essa - correlata al disegno del legislatore nella costituzione dell'istituto dell'impresa familiare - va imputata a chi, con la gestione ordinaria, ha possibilità materiali e concrete di compiere atti economicamente illeciti o fraudolenti a differenza degli altri familiari, semplici prestatori di lavoro (è fatta salvo la responsabilità per concorso nel reato prevista dall'ordinamento giuridico penale), niente affatto titolari di un potere di rappresentanza all'esterno dell'intero "organismo": potere spettante, invece, a chi è anche titolare dell'amministrazione interna ad esso.

Risulta, così, delineata la natura giuridica dell'istituto "de quo" ove si distingua un aspetto interno ed un'altro esterno di esso. Col primo, risalta un rapporto associativo del gruppo familiare quanto alla regolamentazione dei vantaggi economici di ciascun competente; col secondo, ha piena rilevanza la figura del familiare imprenditore che, vero gestore dell'impresa, assume su di sè i diritti e le obbligazioni nascenti dai rapporti con i terzi fino a rispondere in modo illimitato e solidale con i suoi beni personali, diversi da quelli ancora comuni ed indivisi dell'intero gruppo, anch'essi, del resto, oggetto della garanzia ex art. 2740 c.c. A tale conclusione è pervenuta questa Corte con le sentt. 8.4.81 n. 2012 - 12.11.84 n. 5694, pur se l'oggetto delle decisioni riguardava regolamento di competenza in causa afferente alla tutela del lavoro nell'ambito dell'impresa familiare.

Anche il legislatore tributario di fronte alla novità Motivi della decisione

dell'"istituto" si e ' indotto a disciplinare il reddito dell'impresa familiare come distinto in due momenti del fenomeno: quello associativo (a rilevanza interna) e quello d'impresa commerciale (a rilevanza esterna): cosi' ai familiari partecipanti all'impresa, a far data dal 1985, potrà complessivamente essere assegnata una quota pari al 49% del reddito conseguito, mentre il residuo 51% costituirà reddito dell'impresa (Così il D.L. 19.12.84 n. 853). Il medesimo legislatore, inoltre, previde espressamente (art. 3, 16 comma del D.L. 853-84) la possibilità della trasformazione dell'impresa familiare in società di persone, con conferimento contestuale dell'azienda da parte del familiare (o comunque del soggetto) imprenditore, in forza di atto da sottoporre a registrazione entro il 30.9.85.

Alla luce delle osservazioni suesposte va accolto il ricorso di Giorgio T., il quale, per la sua concreta posizione giuridica di partecipante all'impresa familiare gestita dalla moglie Elisa Manzana, non è passivamente legittimato alla procedura fallimentare.

La sentenza impugnata va cassata e la causa - in applicazione del combinato disposto degli artt. 360, 2 co. e 383, 2 co. c.p.c. - va rinviata alla Corte di Trento, quale giudice che avrebbe dovuto giudicare sull'appello alle quali le parti hanno rinunciato, perché decida conformemente al principio di diritto suenunciato e provveda, altresì alla regolamentazione anche delle spese di questa fase del giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Trento, ai sensi del combinato-disposto degli artt. 383, 2 co. e 360, 2 co. c.p.c., anche per le spese.

Roma 12.1.1989.